Aspettate un attimo... il D.I. emesso per il pagamento dei canoni di locazione scaduti e non pagati a seguito di convalida dello sfratto è “immediatamente esecutivo” (art. 664, III comma, c.p.c.). Su questo non ci possono essere questioni da parte di questo o quel giudice o questo o quel Tribunale.
Piuttosto, qui a Roma il giudice che convalida lo sfratto per morosità NON emette contestualmente in udienza il D.I. esecutivo, ma è necessario re-iscrivere a ruolo la causa per il D.I. e fino a qualche tempo fa chiedevano addirittura un nuovo contributo unificato come se fossero due cause distinte (sfratto e D.I.). Da un po’ di tempo si sono accorti dell'abuso e quanto meno non richiedono più il contributo per il D.I.. Anzi non è neanche necessario predisporre un ricorso (in quanto il D.I. è già stato chiesto nell’intimazione di sfratto) ma basta iscrivere con la copia autentica del provvedimento e la nota spese e sul D.I. pronuncia lo stesso giudice che ha pronunciato sulla convalida.
Detto questo sugli aspetti "burocratici" però, il D.I. è “immediatamente esecutivo” per legge; su questo non scherziamo...
Saluti.
Francesco Cavaliere
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Oggetto: [legalit] Re: decreto ingiuntivo e sospensione feriale