La sentenza della Cassazione del 28.11.1998 n 12085 sembra essere
illuminante. Da quanto o modo di capire leggendo la predetta
pronuncia, il conduttore non può richiedere al locatore la
restituzione di quanto speso per il rinnovamento del locale e
l'adeguamento di una o più parti di esso alle vigenti norme di legge
(a meno che già esistenti alla stipula del contratto di locazione).
Questo perché "L'obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in
stato di servire all'uso convenuto, di cui all'art. 1575 n. 2,
consiste solo nel provvedere a tutte le riparazioni necessarie a
mantenere la cosa in quello stato, a conservare cioé lo stato
esistente all'atto della stipulazione del contratto in relazione alla
destinazione considerata. L'obbligo non può invece comprendere
successive modificazioni o trasformazioni che, non previste dal
contratto, ineriscano alla idoneità specifica dell'immobile
all'esercizio di una determinata attività industriale o commerciale
per il quale, è stato locato, in relazione alle successive normativa
imposte dall'autorità.(Cass. 5.2.1977 n. 519; Cass. 8.5.1998 n.
4676)."
Relativamente alle addizioni ed ai miglioramenti, la suddetta sentenza
precisa:
"La disciplina dei miglioramenti e delle addizioni nell'ambito del
rapporto locativo costituiscono in diretta riprova che non possono far
carico al locatore opere modificative dell'originario stato del bene
locato. Il concetto del rinnovamento delle entità bisognevoli di
riparazioni è così ben diverso dal concetto di innovazione; il primo,
cui si riferisce l'art. 1005, in tema di usufrutto, va posto in
relazione ad opere che comportano la sostituzione di entità
preesistenti, ma ormai inefficienti con altre pienamente efficienti,
il secondo concetto, ricavabili dagli artt. 1120 e 1121 c.c. in tema
di condominio, individua le innovazioni, e riguarda così opere che
importano un mutamento della casa, nella forma o nella sostanza.
(cfr. Cass. 11.1.1968 n. 62)"
Alla luce di ciò, mi verrebbe da pensare che le spese sostenute dal
locatore / usufruttuario e da me sopra elencate possano rimanere a
carico del conduttore, con eccezione fatta forse per quelle relative
all'adeguamento dei servizi igienici e delle condotte fognarie agli
obblighi imposti dalla legge, sempre che tali obblighi esistessero già
alla stipula del contratto. In questo caso tali spese dovranno, a mio
parere, essere sostenute dal locatore / usufruttuario.
Mi chiedo poi se, in tale eventualità, lo stesso potrà ripeterle dal
nudo proprietario.
Cosa ne pensi/pensate?
Cordiali saluti
On 1 Ott, 13:58, "Avv. Gabriele Orlando" <
dott.g.orla...@gmail.com>
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