Il giorno 29/lug/2010, alle ore 17.28, alediego75 ha scritto:
> I termini multipli concessi dal giudice ex art. 183 comma 6° c.p.c.
> sono soggetti a sospensione dei termini feriali? In particolare, se la
> scadenza del termine per il deposito della prima memoria 183 è al
> 06.08, si applica la sospensione dei termini feriali, e quindi il
> deposito della stessa è posticipato di diritto al 21.09.2010, e di
> conseguenza il termine della seconda prorogato al 21.10.2010 e della
> terza al 10.11.2010?
>
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07/29/10 08:34:00
mi sembra che l'ordinanza del Giudice di Varese sia ineccepibile e dica
esattamente quello che sostieni tu.
Infatti, il Giudice di Varese sostiene che il termine (astrattamente)
scadente di sabato 13/3 viene automaticamente prorogato al lunedì 15/3 e che
pertanto, il successivo termine inizia a decorrere dal 15/3 (dies a quo) e
non dal 13/3.
Questo però non significa affatto che il dies a quo debba essere calcolato.
Il Giudice di Varese non lo dice affatto. Anzi, al contrario, nel calcolare
i 30 giorni dal 15/3 il Giudice dice che il successivo termine di 30 giorni
viene a scadere il 14/4 e cioè 30 giorni dopo il 15/3 senza calcolare il
dies a quo (15/3). Se il Giudice avesse ritenuto che anche il dies a quo si
deve contare i successivi trenta giorni sarebbero scaduti il 13/4 e non il
14/4 come si dice nell'ordinanza.
Dunque, mi pare che tu e il Giudice di Varese siate perfettamente d'accordo.
Saluti.
Francesco Cavaliere
CAVALIERE & CAVALIERE, Studio Legale Associato
Avv. Raffaele Cavaliere, Patrocinante in Cassazione - Partner
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di Gianni
> Cataldi
> Inviato: giovedì 29 luglio 2010 22.32
> A: leg...@googlegroups.com
> Oggetto: R: R: [legalit] sospensione termini feriali e deposito memorie ex
art. 183 comma
> 6°
>
A.S.
Il 29/07/2010 22.31, Gianni Cataldi ha scritto:
> Mi sia consentito far rilevare il mio dissenso ad una parte fondamentale
> dell'ordinanza.
> Non sono d'accordo nel far COINCIDERE il termine finale del termine
> precedente con il dies a quo di quello seguente.
> Invero, se la norma da prendere a riferimento � il 155 c.p.c., non va
> dimenticato che il primo comma statuisce il principio del dies a quo non
> computatur est.
> Quindi, a mio sommesso avviso, non pu� esservi coincidenza tra un termine
> finale e quello iniziale successivo.
> Quest'ultimo dovrebbe cominciare a decorrere dal giorno successivo alla
> scadenza del precedente.
> In particolar modo, se siamo tutti d'accordo che i termini del 183 hanno un
> fine "difensivo" per la parte e se questa parte deve avere a disposizione un
> certo numero di giorni, non capisco perch� nel computo deve essere compreso
> anche l'ultimo giorno che la controparte ha avuto a disposizione per
> presentare le sue difese.
> Quindi, per me, fermo restando la proroga al primo giorno non festivo o al
> luned� successivo, il secondo ed il terzo termine del 183 dovrebbero
> cominciare a decorrere dal giorno successivo la scadenza del precedente.
> Esempio: se il primo termine scade il 28/05, i trenta giorni per il deposito
> seconde memorie dovrebbero cominciare a decorrere dal 29/05 e cos� via.
> Cosa ne pensate?
> Gianni Cataldi
>
>
>
>
> STUDIO DELL'AVVOCATO
> GIOVANNI CATALDI
> Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39
> 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
>
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> eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
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> parte di terzi � proibita e pu� costituire violazione della normativa che
> tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per
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> di distruggere questa e-mail.
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> received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and then
> delete this message from your system. Please do not copy it or use it for
> any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind that to do
> so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your
> co-operation.
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> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
> alediego
> Inviato: gioved� 29 luglio 2010 19:00
> A: legalit
> Oggetto: Re: R: [legalit] sospensione termini feriali e deposito memorie ex
> art. 183 comma 6�
>
> grazie mille.Ottima sentenza.
>
> On 29 Lug, 18:41, "Avv. Alberto Balestri"<bales...@cimone.it> wrote:
>> Eccovi una bella sentenza del Tribunale di Varese dovuta alla cortesia
> del
>> collega che cura LEGALINO che pur non affrontando il problema dei termini
>> feriali chiarisce una volta per tutte la successione dei termini stessi.
>> Ciao
>> Alberto
>>
>> -----Messaggio originale-----
>> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
> di
>> Alessandro Pedone
>> Inviato: gioved� 29 luglio 2010 17.30
>> A: leg...@googlegroups.com
>> Oggetto: Re: [legalit] sospensione termini feriali e deposito memorie ex
>> art. 183 comma 6�
>>
>> Certamente si
>>
>> Il giorno 29/lug/2010, alle ore 17.28, alediego75 ha scritto:
>>
>>> I termini multipli concessi dal giudice ex art. 183 comma 6� c.p.c.
>>> sono soggetti a sospensione dei termini feriali? In particolare, se la
>>> scadenza del termine per il deposito della prima memoria 183 � al
>>> 06.08, si applica la sospensione dei termini feriali, e quindi il
>>> deposito della stessa � posticipato di diritto al 21.09.2010, e di
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39
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Alberto Sonego
Inviato: venerdì 30 luglio 2010 11:15
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: R: [legalit] sospensione termini feriali e deposito memorie
ex art. 183 comma 6°
Non capisco il tuo ragionamento.
Il termine ex art. 183 è 30 + 30 + 20. Quindi la seconda memoria va
depositata entro il 60° giorno dall'udienza, e la terza entro l'80°
(salvo tenere eventualmente conto della sospensione feriale). La
sentenza di Trib. Varese mi pare dica solo che, se una scadenza è
festiva e viene perciò prorogata ex lege di 1 o 2 giorni, anche il
successivo termine si proroga degli stessi 1 o 2 giorni (questo per far
sì che l'arco di tempo tra un deposito e l'altro non si restringa, e che
quindi i secondi 30 giorni non diventino 29 o 28).
Poi magari ho capito male...
Cordialità
A.S.
Il 29/07/2010 22.31, Gianni Cataldi ha scritto:
> Mi sia consentito far rilevare il mio dissenso ad una parte fondamentale
> dell'ordinanza.
> Non sono d'accordo nel far COINCIDERE il termine finale del termine
> precedente con il dies a quo di quello seguente.
> Invero, se la norma da prendere a riferimento è il 155 c.p.c., non va
> dimenticato che il primo comma statuisce il principio del dies a quo non
> computatur est.
> Quindi, a mio sommesso avviso, non può esservi coincidenza tra un termine
> finale e quello iniziale successivo.
> Quest'ultimo dovrebbe cominciare a decorrere dal giorno successivo alla
> scadenza del precedente.
> In particolar modo, se siamo tutti d'accordo che i termini del 183 hanno
un
> fine "difensivo" per la parte e se questa parte deve avere a disposizione
un
> certo numero di giorni, non capisco perché nel computo deve essere
compreso
> anche l'ultimo giorno che la controparte ha avuto a disposizione per
> presentare le sue difese.
> Quindi, per me, fermo restando la proroga al primo giorno non festivo o al
> lunedì successivo, il secondo ed il terzo termine del 183 dovrebbero
> cominciare a decorrere dal giorno successivo la scadenza del precedente.
> Esempio: se il primo termine scade il 28/05, i trenta giorni per il
deposito
> seconde memorie dovrebbero cominciare a decorrere dal 29/05 e così via.
> Cosa ne pensate?
> Gianni Cataldi
>
>
>
>
> STUDIO DELL'AVVOCATO
> GIOVANNI CATALDI
> Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39
> 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
>
>
> Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti
> eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
> destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da
> parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che
> tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per
> errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio
e
> di distruggere questa e-mail.
>
____________________________________________________________________________
> ________________
>
> This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have
> received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and
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> delete this message from your system. Please do not copy it or use it for
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>
____________________________________________________________________________
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>
> -----Messaggio originale-----
> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
di
> alediego
> Inviato: giovedì 29 luglio 2010 19:00
> A: legalit
> Oggetto: Re: R: [legalit] sospensione termini feriali e deposito memorie
ex
> art. 183 comma 6°
>
> grazie mille.Ottima sentenza.
>
> On 29 Lug, 18:41, "Avv. Alberto Balestri"<bales...@cimone.it> wrote:
>> Eccovi una bella sentenza del Tribunale di Varese dovuta alla cortesia
> del
>> collega che cura LEGALINO che pur non affrontando il problema dei termini
>> feriali chiarisce una volta per tutte la successione dei termini stessi.
>> Ciao
>> Alberto
>>
>> -----Messaggio originale-----
>> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
> di
>> Alessandro Pedone
>> Inviato: giovedì 29 luglio 2010 17.30
>> A: leg...@googlegroups.com
>> Oggetto: Re: [legalit] sospensione termini feriali e deposito memorie ex
>> art. 183 comma 6°
>>
>> Certamente si
>>
>> Il giorno 29/lug/2010, alle ore 17.28, alediego75 ha scritto:
>>
>>> I termini multipli concessi dal giudice ex art. 183 comma 6° c.p.c.
>>> sono soggetti a sospensione dei termini feriali? In particolare, se la
>>> scadenza del termine per il deposito della prima memoria 183 è al
>>> 06.08, si applica la sospensione dei termini feriali, e quindi il
>>> deposito della stessa è posticipato di diritto al 21.09.2010, e di
Versione: 9.0.851 / Database dei virus: 271.1.1/3036 - Data di rilascio:
07/29/10 20:34:00
Il 30/07/2010 11.36, Gianni Cataldi ha scritto:
> Diciamo tutti la stessa cosa, utilizzando terminologie diverse.
> L'importante � essere d'accordo sulle scadenze.