Re: [legalit] sospensione termini feriali e deposito memorie ex art. 183 comma 6°

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Alessandro Pedone

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Jul 29, 2010, 11:30:28 AM7/29/10
to leg...@googlegroups.com
Certamente si

Il giorno 29/lug/2010, alle ore 17.28, alediego75 ha scritto:

> I termini multipli concessi dal giudice ex art. 183 comma 6° c.p.c.
> sono soggetti a sospensione dei termini feriali? In particolare, se la
> scadenza del termine per il deposito della prima memoria 183 è al
> 06.08, si applica la sospensione dei termini feriali, e quindi il
> deposito della stessa è posticipato di diritto al 21.09.2010, e di
> conseguenza il termine della seconda prorogato al 21.10.2010 e della
> terza al 10.11.2010?
>
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Avv. Alberto Balestri

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Jul 29, 2010, 12:41:19 PM7/29/10
to leg...@googlegroups.com
Eccovi una bella sentenza del Tribunale di Varese dovuta alla cortesia del
collega che cura LEGALINO che pur non affrontando il problema dei termini
feriali chiarisce una volta per tutte la successione dei termini stessi.
Ciao
Alberto

-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Alessandro Pedone
Inviato: giovedì 29 luglio 2010 17.30
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] sospensione termini feriali e deposito memorie ex

Trib. Varese 23.07.2010.pdf
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Gianni Cataldi

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Jul 29, 2010, 4:31:45 PM7/29/10
to leg...@googlegroups.com
Mi sia consentito far rilevare il mio dissenso ad una parte fondamentale
dell'ordinanza.
Non sono d'accordo nel far COINCIDERE il termine finale del termine
precedente con il dies a quo di quello seguente.
Invero, se la norma da prendere a riferimento è il 155 c.p.c., non va
dimenticato che il primo comma statuisce il principio del dies a quo non
computatur est.
Quindi, a mio sommesso avviso, non può esservi coincidenza tra un termine
finale e quello iniziale successivo.
Quest'ultimo dovrebbe cominciare a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del precedente.
In particolar modo, se siamo tutti d'accordo che i termini del 183 hanno un
fine "difensivo" per la parte e se questa parte deve avere a disposizione un
certo numero di giorni, non capisco perché nel computo deve essere compreso
anche l'ultimo giorno che la controparte ha avuto a disposizione per
presentare le sue difese.
Quindi, per me, fermo restando la proroga al primo giorno non festivo o al
lunedì successivo, il secondo ed il terzo termine del 183 dovrebbero
cominciare a decorrere dal giorno successivo la scadenza del precedente.
Esempio: se il primo termine scade il 28/05, i trenta giorni per il deposito
seconde memorie dovrebbero cominciare a decorrere dal 29/05 e così via.
Cosa ne pensate?
Gianni Cataldi

STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39
080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70
 
  
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eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
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parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che
tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di

alediego
Inviato: giovedì 29 luglio 2010 19:00
A: legalit
Oggetto: Re: R: [legalit] sospensione termini feriali e deposito memorie ex
art. 183 comma 6°

grazie mille.Ottima sentenza.

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>  Trib. Varese 23.07.2010.pdf
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Luca Turinelli

unread,
Jul 30, 2010, 4:48:00 AM7/30/10
to legalit
Condivido l'impostazione di Gianni.
Il termine non può COINCIDERE.
Discutendo con un Giudice del Tribunale di Rovereto, concordavamo sul
fatto che decorra dal giorno successivo
Poi, come sempre, meglio stare in anticipo (quando è possibile!!)

Francesco Cavaliere

unread,
Jul 30, 2010, 5:09:41 AM7/30/10
to leg...@googlegroups.com
Gianni,

mi sembra che l'ordinanza del Giudice di Varese sia ineccepibile e dica
esattamente quello che sostieni tu.

Infatti, il Giudice di Varese sostiene che il termine (astrattamente)
scadente di sabato 13/3 viene automaticamente prorogato al lunedì 15/3 e che
pertanto, il successivo termine inizia a decorrere dal 15/3 (dies a quo) e
non dal 13/3.

Questo però non significa affatto che il dies a quo debba essere calcolato.
Il Giudice di Varese non lo dice affatto. Anzi, al contrario, nel calcolare
i 30 giorni dal 15/3 il Giudice dice che il successivo termine di 30 giorni
viene a scadere il 14/4 e cioè 30 giorni dopo il 15/3 senza calcolare il
dies a quo (15/3). Se il Giudice avesse ritenuto che anche il dies a quo si
deve contare i successivi trenta giorni sarebbero scaduti il 13/4 e non il
14/4 come si dice nell'ordinanza.

Dunque, mi pare che tu e il Giudice di Varese siate perfettamente d'accordo.

Saluti.
Francesco Cavaliere

CAVALIERE & CAVALIERE, Studio Legale Associato

Avv. Raffaele Cavaliere, Patrocinante in Cassazione - Partner
Avv. Francesco Cavaliere, Solicitor (England and Wales) - Partner

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> -----Messaggio originale-----
> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto

di Gianni
> Cataldi
> Inviato: giovedì 29 luglio 2010 22.32
> A: leg...@googlegroups.com
> Oggetto: R: R: [legalit] sospensione termini feriali e deposito memorie ex
art. 183 comma
> 6°
>

Alberto Sonego

unread,
Jul 30, 2010, 5:15:27 AM7/30/10
to leg...@googlegroups.com
Non capisco il tuo ragionamento.
Il termine ex art. 183 � 30 + 30 + 20. Quindi la seconda memoria va
depositata entro il 60� giorno dall'udienza, e la terza entro l'80�
(salvo tenere eventualmente conto della sospensione feriale). La
sentenza di Trib. Varese mi pare dica solo che, se una scadenza �
festiva e viene perci� prorogata ex lege di 1 o 2 giorni, anche il
successivo termine si proroga degli stessi 1 o 2 giorni (questo per far
s� che l'arco di tempo tra un deposito e l'altro non si restringa, e che
quindi i secondi 30 giorni non diventino 29 o 28).
Poi magari ho capito male...
Cordialit�

A.S.


Il 29/07/2010 22.31, Gianni Cataldi ha scritto:
> Mi sia consentito far rilevare il mio dissenso ad una parte fondamentale
> dell'ordinanza.
> Non sono d'accordo nel far COINCIDERE il termine finale del termine
> precedente con il dies a quo di quello seguente.

> Invero, se la norma da prendere a riferimento � il 155 c.p.c., non va


> dimenticato che il primo comma statuisce il principio del dies a quo non
> computatur est.

> Quindi, a mio sommesso avviso, non pu� esservi coincidenza tra un termine


> finale e quello iniziale successivo.
> Quest'ultimo dovrebbe cominciare a decorrere dal giorno successivo alla
> scadenza del precedente.
> In particolar modo, se siamo tutti d'accordo che i termini del 183 hanno un
> fine "difensivo" per la parte e se questa parte deve avere a disposizione un

> certo numero di giorni, non capisco perch� nel computo deve essere compreso


> anche l'ultimo giorno che la controparte ha avuto a disposizione per
> presentare le sue difese.
> Quindi, per me, fermo restando la proroga al primo giorno non festivo o al

> luned� successivo, il secondo ed il terzo termine del 183 dovrebbero


> cominciare a decorrere dal giorno successivo la scadenza del precedente.
> Esempio: se il primo termine scade il 28/05, i trenta giorni per il deposito

> seconde memorie dovrebbero cominciare a decorrere dal 29/05 e cos� via.


> Cosa ne pensate?
> Gianni Cataldi
>
>
>
>
> STUDIO DELL'AVVOCATO
> GIOVANNI CATALDI
> Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39
> 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
>
>
> Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti
> eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
> destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da

> parte di terzi � proibita e pu� costituire violazione della normativa che


> tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per
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> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
> alediego

> Inviato: gioved� 29 luglio 2010 19:00


> A: legalit
> Oggetto: Re: R: [legalit] sospensione termini feriali e deposito memorie ex
> art. 183 comma 6�
>
> grazie mille.Ottima sentenza.
>
> On 29 Lug, 18:41, "Avv. Alberto Balestri"<bales...@cimone.it> wrote:
>> Eccovi una bella sentenza del Tribunale di Varese dovuta alla cortesia
> del
>> collega che cura LEGALINO che pur non affrontando il problema dei termini
>> feriali chiarisce una volta per tutte la successione dei termini stessi.
>> Ciao
>> Alberto
>>
>> -----Messaggio originale-----
>> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
> di
>> Alessandro Pedone

>> Inviato: gioved� 29 luglio 2010 17.30


>> A: leg...@googlegroups.com
>> Oggetto: Re: [legalit] sospensione termini feriali e deposito memorie ex
>> art. 183 comma 6�
>>
>> Certamente si
>>
>> Il giorno 29/lug/2010, alle ore 17.28, alediego75 ha scritto:
>>
>>> I termini multipli concessi dal giudice ex art. 183 comma 6� c.p.c.
>>> sono soggetti a sospensione dei termini feriali? In particolare, se la

>>> scadenza del termine per il deposito della prima memoria 183 � al


>>> 06.08, si applica la sospensione dei termini feriali, e quindi il

>>> deposito della stessa � posticipato di diritto al 21.09.2010, e di

Gianni Cataldi

unread,
Jul 30, 2010, 5:36:55 AM7/30/10
to leg...@googlegroups.com
Caro Alberto,
i post di risposta di Francesco Cavaliere e Luca Turinelli dovrebbero
rendere più chiara la mia sibillina esposizione ;-) che ringrazio per lo
sforzo di comprensione fatto e per la risposta solidale :-)
Diciamo tutti la stessa cosa, utilizzando terminologie diverse.
L'importante è essere d'accordo sulle scadenze.
Gianni cataldi

STUDIO DELL'AVVOCATO
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di

Alberto Sonego
Inviato: venerdì 30 luglio 2010 11:15
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: R: [legalit] sospensione termini feriali e deposito memorie
ex art. 183 comma 6°

Non capisco il tuo ragionamento.

Il termine ex art. 183 è 30 + 30 + 20. Quindi la seconda memoria va

depositata entro il 60° giorno dall'udienza, e la terza entro l'80°
(salvo tenere eventualmente conto della sospensione feriale). La

sentenza di Trib. Varese mi pare dica solo che, se una scadenza è
festiva e viene perciò prorogata ex lege di 1 o 2 giorni, anche il

successivo termine si proroga degli stessi 1 o 2 giorni (questo per far

sì che l'arco di tempo tra un deposito e l'altro non si restringa, e che

quindi i secondi 30 giorni non diventino 29 o 28).
Poi magari ho capito male...

Cordialità

A.S.


Il 29/07/2010 22.31, Gianni Cataldi ha scritto:
> Mi sia consentito far rilevare il mio dissenso ad una parte fondamentale
> dell'ordinanza.
> Non sono d'accordo nel far COINCIDERE il termine finale del termine
> precedente con il dies a quo di quello seguente.

> Invero, se la norma da prendere a riferimento è il 155 c.p.c., non va


> dimenticato che il primo comma statuisce il principio del dies a quo non
> computatur est.

> Quindi, a mio sommesso avviso, non può esservi coincidenza tra un termine


> finale e quello iniziale successivo.
> Quest'ultimo dovrebbe cominciare a decorrere dal giorno successivo alla
> scadenza del precedente.
> In particolar modo, se siamo tutti d'accordo che i termini del 183 hanno
un
> fine "difensivo" per la parte e se questa parte deve avere a disposizione
un

> certo numero di giorni, non capisco perché nel computo deve essere


compreso
> anche l'ultimo giorno che la controparte ha avuto a disposizione per
> presentare le sue difese.
> Quindi, per me, fermo restando la proroga al primo giorno non festivo o al

> lunedì successivo, il secondo ed il terzo termine del 183 dovrebbero


> cominciare a decorrere dal giorno successivo la scadenza del precedente.
> Esempio: se il primo termine scade il 28/05, i trenta giorni per il
deposito

> seconde memorie dovrebbero cominciare a decorrere dal 29/05 e così via.


> Cosa ne pensate?
> Gianni Cataldi
>
>
>
>
> STUDIO DELL'AVVOCATO
> GIOVANNI CATALDI
> Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39
> 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
>
>
> Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti
> eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
> destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da

> parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che


> tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per
> errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio
e
> di distruggere questa e-mail.
>
____________________________________________________________________________
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>
> This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have
> received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and
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> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
di
> alediego

> Inviato: giovedì 29 luglio 2010 19:00


> A: legalit
> Oggetto: Re: R: [legalit] sospensione termini feriali e deposito memorie
ex
> art. 183 comma 6°
>
> grazie mille.Ottima sentenza.
>
> On 29 Lug, 18:41, "Avv. Alberto Balestri"<bales...@cimone.it> wrote:
>> Eccovi una bella sentenza del Tribunale di Varese dovuta alla cortesia
> del
>> collega che cura LEGALINO che pur non affrontando il problema dei termini
>> feriali chiarisce una volta per tutte la successione dei termini stessi.
>> Ciao
>> Alberto
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>> Inviato: giovedì 29 luglio 2010 17.30


>> A: leg...@googlegroups.com
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>> Certamente si
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>> Il giorno 29/lug/2010, alle ore 17.28, alediego75 ha scritto:
>>
>>> I termini multipli concessi dal giudice ex art. 183 comma 6° c.p.c.
>>> sono soggetti a sospensione dei termini feriali? In particolare, se la

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Alberto Sonego

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Jul 30, 2010, 5:55:13 AM7/30/10
to leg...@googlegroups.com
Concordo.
Alla fine, quello che conta � il risultato!
:-)


Il 30/07/2010 11.36, Gianni Cataldi ha scritto:
> Diciamo tutti la stessa cosa, utilizzando terminologie diverse.

> L'importante � essere d'accordo sulle scadenze.

Luca Turinelli

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Jul 31, 2010, 5:36:48 AM7/31/10
to legalit
... che speriamo positivo!!! :-)
Buon fine settimana a tutti!


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