Renato savoia
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----- Original Message -----
From: "gianluca" <gian...@libero.it>
To: <leg...@googlegroups.com>
Sent: Monday, June 27, 2011 1:01 PM
Subject: [legalit] Risarcimento danni con fattura ad azienda
Ciao a tutti la questione č molto particolare o meglio non mi si era
presentata in precedenza. Sinistro veicolo aziendale, l'assicurazione mi
riconosce il danno ma mi dice che vuole pagare solo il danno senza l'iva,
perchč l'azienda risarcita l'andrebbe a detrarre. Secondo voi č giusto? io
onestamente ancora non inizio ricerche piů approfondite, perň a me pare
assurdo.
Ciao a tutti e buon lavoro Dott.Gianluca Voso
--
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di gianluca
Inviato: lunedì 27 giugno 2011 13:02
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Risarcimento danni con fattura ad azienda
Ciao a tutti la questione č molto particolare o meglio non mi si era
presentata in precedenza. Sinistro veicolo aziendale, l'assicurazione mi
riconosce il danno ma mi dice che vuole pagare solo il danno senza l'iva,
perchč l'azienda risarcita l'andrebbe a detrarre. Secondo voi č giusto? io
onestamente ancora non inizio ricerche piů approfondite, perň a me pare
assurdo.
Ciao a tutti e buon lavoro Dott.Gianluca Voso
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----- Original Message -----
From: "Gianni Cataldi" <giovann...@teletu.it>
Subject: R: [legalit] Risarcimento danni con fattura ad azienda
È giusto.
L'iva per un soggetto iva non rappresenta un costo ed anche se essa azienda
la corrisponderà al carrozziere, poi se la porterà in detrazione.
Non ti servono ricerche giurisprudenziali ma uno breve e veloce studio sul
funzionamento dell'iva.
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
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Tuttavia, consentimi Gianni, non sarei d'accordo.
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Enrico Gorini
Inviato: martedì 28 giugno 2011 18:17
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] Risarcimento danni con fattura ad azienda
--
Cassazione Civile Sez. III, sent. n. 10023 del 14-10-1997
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione "del D.P.R. 26 ottobre 1972, art. 1, in riferimento all'obbligo disposto dall'art. 6 della legge 5 febbraio 1992, avuto riguardo al mancato riconoscimento di rivalsa IVA e, in subordine, insufficiente e contradditoria motivazione in ordine al punto decisivo della controversia riguardante la mancata prova della certezza del pagamento dell'IVA".
Sostiene il ricorrente che, essendo il danneggiato obbligato per legge a rivolgersi ad un riparatore iscritto in apposito registro, il quale a sua volta dovrà emettere fattura richiedendogli l'importo dovuto per IVA, è certo che il danneggiato sopporterà il relativo onere, integrante un danno del quale deve essere tenuto indenne.
Rileva, inoltre, che erroneamente il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione sul rilievo che il danneggiato non aveva provato di aver sostenuto il relativo costo, giacché sarebbe stato allora paradossalmente coerente che nulla gli fosse riconosciuto neppure per il danneggiamento dell'autoveicolo, essendo pacifico che le riparazioni non erano state ancora effettuate.
2. Col secondo mezzo - intimamente connesso al primo e dunque congiuntamente esaminabile - viene denunciata violazione degli artt. 2056, 2058, 1223, 1218 c.c., e segg. nonché difetto di motivazione sul rilievo che, nel caso in cui la domanda sia articolata nella richiesta di ripristino del veicolo danneggiato e tale situazione permanga al momento della decisione, il danno da risarcire è dato dalla proiezione nel futuro degli esborsi necessari, senz'altra limitazione che quella prevista dall'art. 1227, comma 2, c.c., che certamente non annovera tra i doveri di ordinaria diligenza del creditore quello di far ricorso ad un autoriparatore disposto, in violazione degli obblighi di legge, a non emettere fattura ed a non richiedere dunque il rimborso dell'IVA.
3. Le censure sono fondate, giacché il danno non è stato nella specie determinato con riguardo alla perdita di valore del bene o alla diminuzione delle utilità economiche che esso è idoneo a procurare, bensì alle spese necessarie per eliminarne le conseguenze, fra le quali si annoverano anche quelle di natura fiscale, non evitabili dal creditore in relazione alle disposizioni di legge vigenti.
Ne
consegue che, una volta che il danno sia liquidato in riferimento alle spese
che il danneggiato dovrà affrontare per eliminare le conseguenze
pregiudizievoli dell'illecito (nella specie riparazione, non ancora effettuata,
di un autoveicolo), l'obbligazione risarcitoria si estende anche agli oneri
accessori e conseguenziali, e dunque anche a quello del rimborso dell'IVA cui
il danneggiato è tenuto nei confronti del riparatore, obbligato per legge ad
addebitarla al committente, a titolo di rivalsa, ai sensi dell'art. 18, D.PR.
26 ottobre 1972, n. 633 (a
meno che la cosa danneggiata non costituisca bene strumentale all'attività
commerciale svolta dal danneggiato, giacché in tal caso egli ha diritto al
rimborso o alla detrazione dell'IVA versata). Il che non è stato neppure
addotto nel caso di specie.
4.1. Col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione degli artt. 112 e 189 c.p.c., e segg., nonché per difetto di motivazione su punto decisivo, per aver ritenuto che fosse intervenuta rinuncia ad un capo della domanda benché in sede di conclusioni vi fosse stata solo una specificazione della quantificazione del danno per alcune voci e la richiesta di liquidazione equitativa per altre. In ogni caso afferma il ricorrente - la rinuncia non avrebbe potuto essere validamente effettuata senza espresso mandato conferito dalla stessa parte, e sarebbe stata comunque inefficace in difetto di accettazione della controparte, che aveva invece espressamente chiesto che la domanda fosse rigettata.
4.2. La censura è infondata.
Ha rilevato il giudice dell'appello che, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, l'attore richiese la condanna dei convenuti al pagamento "della somma residua risultante dalla differenza della quantificazione del CTU e quella risultatagli dovuta come da conteggio indicato nella consulenza tecnica di parte", sicché la richiesta di risarcimento non poteva comprendere le altre voci di danno inizialmente pretese, ormai estranee al thema decidendum.L'assunto del ricorrente che egli avesse inteso solo specificare la quantificazione del danno per alcune voci, e richiedere la liquidazione equitativa per le altre, è del tutto apodittico.
Priva di pregio appare poi la tesi - del resto non suffragata da alcuna affermazione illustrativa - secondo la quale, in sede di precisazione delle conclusioni, non sarebbe possibile per il procuratore costituito rinunciare validamente ad alcune delle richieste formulate in precedenza senza l'espresso mandato della parte ed indipendentemente dall'accettazione del convenuto, richiesti invece dall'art. 306 c.p.c. in ordine al diverso istituto processuale della rinuncia agli atti del giudizio.
5.1. Col quarto motivo viene dedotta violazione degli artt. 90, 91 e 92 c.p.c., artt. 1218, 1223 e 55 c.c., art. 2056 c.c., nonché difetto di motivazione in punto di regolazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, sul rilievo che era risultata fondata la pretesa dell'attore a vedersi corrispondere una somma maggiore (non importa di quanto) di quella che controparte aveva considerato esaustivamente satisfattiva di ogni pretesa risarcitoria, e non era stato in sentenza chiarito per quali ragioni la disposta compensazione delle spese non potesse comportare quantomeno l'effetto di un paritetico onere delle parti anche in ordine a quelle di consulenza anticipate dall'attore.
5.2. La censura è infondata.
In sentenza risultano infatti puntualmente chiarite le ragioni della compensazione (eseguita della somma di L. 65.000, riconosciuta all'attore in aggiunta a quanto già corrisposto dall'assicuratore prima dell'instaurazione del giudizio) e della distribuzione dell'onere di quelle di consulenza, "determinate dall'insistenza del Torcello in una pretesa risarcitoria manifestamente esagerata", secondo quanto risultato dalla stessa consulenza, che aveva accertato i costi delle opere di ripristino in una somma inferiore a quella già versata dall'assicuratore.
Va poi rilevato che, consistendo la compensazione per giusti motivi di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. in un provvedimento che si risolve in un diniego del diritto al rimborso delle spese anticipate e non già in una paritetica distribuzione del relativo onere economico, la norma non può ritenersi violata per il fatto che, in caso di compensazione totale, le spese affrontate per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio restino ad esclusivo carico della parte che le abbia anticipate.
Non risulta del resto violato nella specie il principio, costituente il limite del potere discrezionale del giudice in materia, secondo il quale il carico delle spese non può gravare totalmente sulla parte che sia risultata totalmente vittoriosa.
6. In conclusione, rigettati il terzo ed il quarto motivo, la sentenza va cassata in relazione ai due motivi accolti.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con la condanna dei resistenti al pagamento della ulteriore somma dovuta per IVA sull'importo di L. 490.000.
Si ravvisano giusti motivi - stante la soccombenza reciproca in relazione alla solo parziale fondatezza dell'appello e del ricorso per Cassazione - per compensare tra le parti, ferma la compensazione delle spese del primo grado, anche quelle del giudizio di secondo grado e del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo ed il quarto; cassa in relazione e, decidendo nel merito, condanna Vito Antonio De Filippis e l'Assitalia, in solido, a pagare a Maurizio Torcello anche l'IVA sulla somma di L. 490.000, ferma ogni altra statuizione della sentenza di primo grado. Compensa interamente fra le parti anche le spese del secondo grado e del giudizio di Cassazione.
Cassazione civile Sez. III, 27-01-2010, n. 1688
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente Dott. FILADORO Camillo - Consigliere Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza sul ricorso 14069/2005 proposto da:
*****, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ***** giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro ***** ASSIC. SPA, ***** SRL; - intimati - avverso la sentenza n. 637/2005 del TRIBUNALE di TARANTO, 3^ SEZIONE CIVILE, emessa il 24/10/2004, depositata il 10/02/2005, R.G.N. 2013/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r..
Svolgimento del processo Ottenuta dal pretore di Taranto la condanna della ditta ***** e della ***** Ass.ni s.p.a. al risarcimento del danno, il ***** propose appello per il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, dell'anticipazione dell'IVA sulle riparazioni da effettuare sul veicolo, nonchè del danno da "fermo tecnico".
Il Tribunale di Manduria respinse l'impugnazione sul presupposto della mancata prova sia in ordine all'avvenuta riparazione del veicolo, sia in ordine al suo mancato utilizzo.
Il ***** propone ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi.
Non si difendono gli intimati.
Motivi della decisione I primi due motivi - attraverso i quali il ricorrente lamenta la mancata condanna dei convenuti al pagamento dell'IVA sulle riparazioni da effettuare sulla vettura, nonchè la mancata liquidazione del danno da fermo tecnico - sono fondati.
Occorre, infatti, ribadire il consolidato principio giurisprudenziale, di ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati (tra le varie, cfr. Cass. 5 luglio 2002, n. 9740).
Più in particolare ed in applicazione di questo stesso principio, è stato affermato che, poichè il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perchè l'autoriparatore, per legge (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass. 14 ottobre 1997, n. 10023).
Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo (Cass. 9 novembre 2006, n. 23916).
La sentenza, che non s'è adeguata agli enunciati principi, deve essere, dunque, cassata sul punto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., può emettere la decisione nel merito, come da dispositivo.
Resta assorbito il terzo motivo di ricorso che concerne le spese di causa, dovendosi in questa sede provvedere sulle spese dell'intero processo.
Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata nel punto in cui ha respinto la domanda di condanna dei convenuti al pagamento dell'IVA sulle riparazioni e del danno da c.d. "fermo tecnico" e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore degli importi per tali voci, così come indicati nella CTU, oltre interessi e rivalutazione alla data della presente sentenza. Compensa interamente tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010
Renato Zaniolo
>----Messaggio originale----
>Da: gian...@libero.it
>Data: 27/06/2011 13.01
>A: <leg...@googlegroups.com>
>Ogg: [legalit] Risarcimento danni con fattura ad azienda
--------- Original Message --------
Da: leg...@googlegroups.com
To: leg...@googlegroups.com <leg...@googlegroups.com>
Oggetto: R: [legalit] Risarcimento danni con fattura ad azienda
Data: 28/06/11 15:37
>
>
>
> � giusto.
> L'iva per un soggetto iva non rappresenta un costo ed anche se essa
azienda la corrisponder� al carrozziere, poi se la porter� in detrazione.
> Non ti servono ricerche giurisprudenziali ma uno breve e veloce studio sul
funzionamento dell'iva.
> Gianni Cataldi
>
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parte di terzi � proibita e pu� costituire violazione della normativa che
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di gianluca
> Inviato: luned� 27 giugno 2011 13:02
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> Oggetto: [legalit] Risarcimento danni con fattura ad azienda
>
> Ciao a tutti la questione č molto particolare o meglio non mi si era
> presentata in precedenza. Sinistro veicolo aziendale, l'assicurazione mi
> riconosce il danno ma mi dice che vuole pagare solo il danno senza l'iva,
> perchč l'azienda risarcita l'andrebbe a detrarre. Secondo voi č giusto?
io
> onestamente ancora non inizio ricerche piů approfondite, perň a me pare
> assurdo.
> Ciao a tutti e buon lavoro Dott.Gianluca Voso
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> hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit"
(http://legalit.solignani.it)
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