Carissimi,
vi chiederei una conferma ad un mio pensiero:
Successivamente alla notifica di un D.I. l’avvocato ha diritto anche alle spese successive?
Cioè a fronte di spese riconosciute dal Giudice pari a 100, nel momento in cui, dopo la notifica, il debitore decide di pagare, all’avvocato spetta 100 + l’importo delle voci
Richiesta copie,
Marche copie,
Notifica,
Esame notifica
Etc etc?
Oppure deve limitarsi a prendere solo quanto liquidato dal Giudice restando a suo carico finanche le spese delle marche e quelle di notifica?
Grazie a tutti.
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
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Perdonerete la mia insistenza L
Perdonerete anche il mio “non quoting”, lascio appresso indicato il mio precedente post
Per il caso in cui qual qualcuno a cui sia capitato non abbia letto.
Vi prego, non ditemi che sono l’unico a cui è capitato una cosa del genere.
Non ditemi che sono l’unico a cui, un nostro collega mettendolo per iscritto, non vogliono pagarsi le spese successive all’emissione ed alla notifica del titolo
L
Ho fatto una ricerca in rete e mi pare di capire che vi siano diversi orientamenti.
Quali sono le vostre esperienze ed i vostri suggerimenti?
Buona giornata
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per
conto di Gianni Cataldi
Inviato: giovedì 29 aprile 2010 20:52
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Spese post decreto ingiuntivo
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nel messaggio in arrivo.
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04/29/10 08:27:00
Grazie Gennaro.
Sono del tuo stesso parere anche perché anche volendo, il Giudice non potrebbe statuire su attività che non è nenache “matematico” che vengano compiute.
Se il debitore paga prima della notifica (perché magari s’è ricordato) è ovvio che l’avvocato non avrà necessità di fare altre attività.
Perché il Giudice dovrebbe statuire su attività che non è certo che vengano compite e sentenziare / decretare a forfait ed indipendentemente dal compimento di questa altre eventuali attività?
Ovviamente questo è il mio umile pensiero………….
Gianni
No Gianni!
Se hai notificato al debitore il decreto, e ti paga dopo, quest'ultimo è tenuto a pagarti fono all'ultimo centesimo salvo che tu non voglia arrivare ad una mediazione per evitare di perdere a "Filipp e 'o panar" (...è napoletano!)
Ciao
Gennaro
Deve pagare anche le successive occorrende, necessarie cioè a porre in azione il titolo ottenuto….
Saluti
Avv. Ferdinando Zannini
con studio in 60122 Ancona, via Leopardi n. 2 tel. 071203052
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per
conto di Gianni Cataldi
Inviato: venerdì 30 aprile 2010 11.24
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit] Spese post decreto ingiuntivo
----- Original Message -----From: Gianni Cataldi
Si confermo quanto scrive Zannini , salvo se il creditore può portare a costo l’iva del proprio legale non pagare l’iva sulle spese legali
Ho appena ottenuto una sentenza dal Tribunale di Treviso in una opposizione a precetto dove il creditore esecutante è stato condannato a restituirmi l’iva sulle spese legali nonché i diritti di accesso che aveva conteggiato anche in occasione della richiesta copie, e richiesta notifica citazione
Avv. Marco Pescarollo Treviso
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di f.zannini
Inviato: venerdì 30 aprile 2010
11.34
A Zannini chiedo: con “porre in azione” intende “ la notifica”? Se così fosse mi sentirei confortato tenuto conto che sarebbe esattamente la situazione che mi si è presenta.
Ribadisco, dopo aver richiesto le copie e notificato, il debitore ha pagato sorte capitale + una quota delle legali riconosciute dal giudice.
Ora vuole soltanto pagare la restante quota delle spese legali, limitata, però nel quantum, a quello stabilito dal Giudice senza le successive occorrende.
A Pescrollo: sono d’accordo con te sull’Iva tant’è che nel conteggio che ho fatto non l’ho indicata.
Tuttavia, non riesco a comprendere (colpa mia) il riferimento al caso da te segnalato L
Gianni Cataldi
Si confermo quanto scrive Zannini , salvo se il creditore può portare a costo l’iva del proprio legale non pagare l’iva sulle spese legali
Ho appena ottenuto una sentenza dal Tribunale di Treviso in una opposizione a precetto dove il creditore esecutante è stato condannato a restituirmi l’iva sulle spese legali nonché i diritti di accesso che aveva conteggiato anche in occasione della richiesta copie, e richiesta notifica citazione
Avv. Marco Pescarollo Treviso
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per
conto di f.zannini
Inviato: venerdì 30 aprile 2010 11.34
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit] Spese post decreto ingiuntivo
Deve pagare anche le successive occorrende, necessarie cioè a porre in azione il titolo ottenuto….
Saluti
A Zannini chiedo: con “porre in azione” intende “ la notifica”?
[avv. zannini] No intendo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo dal quale si desume la debenza dell’intero importo di sorte e onorari…..
Il pagamento della sorte capitale effettuato in data anteriore alla notifica al debitore del decreto ingiuntivo, ma successivamente alla data di deposito della relativa richiesta, non esime l'ingiunto dall'obbligo di corrispondere al creditore, oltre agli interessi maturati per effetto del tardivo adempimento, altresì le spese legali liquidate in sede di emissione del decreto; ciò non solo poiché la valutazione della tempestività dell'azione giudiziaria non può essere fatta dipendere dai tempi di intervento dell'ufficio giudiziario adito, ma altresì perché le spese legali sono casualmente ricollegabili alla “mora debendi” dell'intimato e pertanto da questi dovute al creditore a titolo di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.
Corte appello Bari, sez. lav., 09 giugno 2008, n. 2237
L'intimato che adempia all'obbligo dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo non può sottrarsi al pagamento delle spese giudiziali liquidate a suo carico nel decreto stesso, nemmeno allorché il pagamento medesimo intervenga prima della notifica e, quindi, della notizia dell’ingiunzione stessa.
Se così fosse mi sentirei confortato tenuto conto che sarebbe esattamente la situazione che mi si è presenta.
Ribadisco, dopo aver richiesto le copie e notificato, il debitore ha pagato sorte capitale + una quota delle legali riconosciute dal giudice.
Ora vuole soltanto pagare la restante quota delle spese legali, limitata, però nel quantum, a quello stabilito dal Giudice senza le successive occorrende.
[avv. zannini] secodno me deve pagare anche quelle relative alla richiesta di copie se tu l’avevi richieste prima che ti pervenisse la comunicazione che il debitore aveva pagato, certo non gli avrei notificato il decreto se aveva già pagato tutto….
A Pescrollo: sono d’accordo con te sull’Iva tant’è che nel conteggio che ho fatto non l’ho indicata.
Tuttavia, non riesco a comprendere (colpa mia) il riferimento al caso da te segnalato L
Gianni Cataldi
Si confermo quanto scrive Zannini , salvo se il creditore può portare a costo l’iva del proprio legale non pagare l’iva sulle spese legali
Ho appena ottenuto una sentenza dal Tribunale di Treviso in una opposizione a precetto dove il creditore esecutante è stato condannato a restituirmi l’iva sulle spese legali nonché i diritti di accesso che aveva conteggiato anche in occasione della richiesta copie, e richiesta notifica citazione
Avv. Marco Pescarollo Treviso
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per
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Inviato: venerdì 30 aprile 2010 11.34
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit] Spese post decreto ingiuntivo
Deve pagare anche le successive occorrende, necessarie cioè a porre in azione il titolo ottenuto….
Saluti
-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it
Caro Ferdinando, ti ringrazio di cuore per il conforto ;-)
La giurisprudenza da te citata riguarda casi sui quali più volte si è parlato in questa list.
Il tema da me sollevato è invece quello che tu affronti nella seconda parte del tuo messaggio
[avv. zannini] secodno me deve pagare anche quelle relative alla richiesta di copie se tu l’avevi richieste prima che ti pervenisse la comunicazione che il debitore aveva pagato, certo non gli avrei notificato il decreto se aveva già pagato tutto….
Ed il tuo pensiero, come quello di tutti coloro che hanno qualche hanno in più di esperienza, vale per me più di 1000 sentenze.
Tanto per esser chiari e per far conversazione, il debitore ha pagato solo dopo la notifica del D.I.
Ergo, le copie erano state richieste, la notifica eseguita, la relata analizzata etc etc.
Tutte attività che, dal tenore del tuo messaggio mi sembra di capire che, anche dal tuo punto di vista, debbano essere pagate.
Ancora infinitamente grazie.
Gianni
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-----Messaggio Originale-----Da: Gianni CataldiData invio: venerdì 30 aprile 2010 22.35
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Infinitamente grazie anche a te, Vincenzo.
Il mio problema è che quando m’imbatto in collega che potrebbe essermi un padre e lo vedo, a spada tratta, con tanto di comunicazioni epistolari dire, ribadire e rimarcare che “quelle spese” non mi spettano, per evitare cattive sorprese mi piace credere che tale collega ne sappia di più me.
Dopo i vostri conforti ed illuminanti pareri, credo di aver intuito il suo gioco, l’unico che potrebbe lasciargli una porta aperta e permettergli di giocarsela:
Il decreto recita testualmente €……..per sorte capitale nonché spese e competenze della procedura monitoria che si liquidano in complessivi €………
Non vengono citate le “successive occorrende” e, pertanto, evidentemente vorrà fare leva sul dato letterale del decreto per “punirmi”.
Su tale punto eviterò di scomodare non solo la S.C. ma anche voi ;-)
Con stima e vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno voluto “tranquillizzarmi”.
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
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Oggetto: R: [legalit] Spese post decreto ingiuntivo
Caro Gianni,
s'e' solo di conforto che hai bisogno, allora hai pure il mio ;-)
Non v'e' alcun dubbio, a mio avviso e senza dover scomodare la Sc al riguardo (ma, se proprio ci tieni, possiamo anche scomodarla ;-) , che le spese successive all'emissione del decreto (esame decreto, consultazioni cliente, corrispondenza cliente, richiesta copie, ritiro dette, notifica, ritiro originale, esame relata, eventuale registrazione se provvisoriamente esecutivo, ecc...) debbano essere pagate dal debitore al quale il decreto sia stato notificato.
Cordialmente,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
tel/fax: 0815569828
pec: avv.vincen...@pec.it
Via F. Solimena, 139
80129 Italia
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Data invio: sabato 1 maggio 2010 12.06
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