L'avvocato riconosciuto distrattario in primo grado del processo, non assume la qualità di parte, in proprio, nel giudizio di appello.
Qualora (in primo grado) il giudice abbia distratto in favore dell'avvocato le spese processuali riconosciute alla parte vittoriosa che l'avvocato rappresenta, l'avvocato, in proprio, non è contraddittore necessario nel processo (d'appello), in cui viene impugnata - anche, eventualmente, in riferimento all'entità delle spese - la suddetta sentenza, e, conseguentemente, non è nulla la sentenza pronunciata senza che il suddetto contraddittorio sia stato instaurato.
SPESE GIUDIZIALI – PROCURATORE ANTISTATARIO - REGOLAMENTAZIONE |
Riferimento normativo: Art.93 cpc |
Materia: avvocato |
sentenza - Cassazione civile, sezione terza - 09 Ottobre 2012 - n° 17157 |
La Corte di Cassazione, con sentenza n.17157 del 09/10/2012 si è pronunciata sui criteri che regolano l'istituto della distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario. In particolare gli ermellini hanno precisato che, nel caso di riforma o annullamento della sentenza costituente titolo esecutivo di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, che abbia reso la dichiarazione ex art.93 cpc, sarà lo stesso professionista distrattario a dover restituire le somme pagate a detto titolo. Invero, il difensore anticipatario, quale titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte (già) soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta da tale parte. Orbene se è vero che il difensore, istante e poi beneficiario di provvedimento distrattivo delle spese, non assume la qualità di parte in vista del giudizio d'appello, è altrettanto vero che nell'ipotesi di riforma della sentenza l'avvocato distrattario è tenuto alla restituzione delle somme riscosse. Pertanto, la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art.389 cpc. |