156 c.c.

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avvocato de falco

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Nov 4, 2011, 9:40:21 AM11/4/11
to legalit
Il provvedimento del Tribunale dice che devo notificare a
"controparte" il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza.
Il mio dubbio è: al terzo va effettuata la notifica ( come nel
pignoramento presso terzi) oppure no?
In effetti il terzo è solo un ausiliario del Giudice non proprio una
controparte.
Io ho comunque chiesto una copi in più.

Avv. Gabriele Orlando

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Nov 5, 2011, 6:34:04 AM11/5/11
to leg...@googlegroups.com

Io lo notificherei al terzo solo perché ne abbia legale conoscenza.
Del resto pagare ad uno o all'altro non cambia la sua posizione.
Piuttosto l'unico caso in cui avrebbe interesse a contraddire, secondo me, sarebbe quello in cui il terzo non abbia rapporti obbligatori con il coniuge.

avvocato de falco

unread,
Nov 5, 2011, 11:52:59 AM11/5/11
to legalit
Gabriele, io la penso come te. Fare la notifica non mi costa nulla
tant'è che ho chiesto una copia in più.E per il principio
precauzionale ( al quale mi attengo sempre) in termini generali , non
rischio in termini di soccombenza ma ho il vantaggio che qualora la
notifica si dovesse fare sono in regola e posso procedere il giudizio.
Tuttavia facendo un parallelo col pignoramento presso terzi, la
mancata notifica si potrebbe giustificare col fatto che nel 156 c.c.
il terzo non deve fare la dichiarazione.
Inoltre non è tenuto a vincolare la somma pignorata sino all'esito
dell'udienza perchè occorre l'ordine del giudice.
Che te ne pare?

On 5 Nov, 11:34, "Avv. Gabriele Orlando" <dott.g.orla...@gmail.com>
wrote:

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Nov 6, 2011, 6:05:19 AM11/6/11
to leg...@googlegroups.com
Che sono d'accordo. Il pignoramneto presso terzi non c'entra nulla.

Cordiali saluti,
Gabriele Orlando

Valeria Lai

unread,
Nov 7, 2011, 12:15:49 PM11/7/11
to leg...@googlegroups.com
Io ho depositato da poco un ricorso del genere e non ho notificato al terzo, casomai notificherò il provvedimento del Giudice.
Riporto l'estratto di un articolo su Internet, sottolineando in rosso ciò che Ti interessa.
V. Lai
 
""GIACOMO OBERTO:
 

CRISI DELLA FAMIGLIA

E OBBLIGHI DI MANTENIMENTO NELLA UE –

I rimedi all’inadempimento

10. L’ordine di pagamento diretto ex art. 156, sesto comma, c.c.

 La seconda forma di pagamento diretto è data dal sesto comma dell’art. 156 c.c., che regola una ulteriore garanzia a tutela degli obblighi patrimoniali verso il coniuge più debole e la prole minorenne o non autonoma (Cass., 4 dicembre 1996, n. 10813), in quanto prevede che il giudice possa ordinare ai terzi debitori anche di somme periodiche verso il coniuge onerato, che una parte di esse sia versata direttamente al coniuge beneficiario, ovvero ad altri aventi diritto quali ad es. i nonni affidatari  (Cass., 17 luglio 1997, n. 6557).

 La disposizione è applicabile anche nel caso di separazione consensuale (Corte cost., 19 gennaio 1987, n. 5).

Essa sanziona l’inadempimento dell’obbligato ed anche il non puntuale adempimento dell’obbligo di mantenimento del coniuge separato, pure se con pochi giorni di ritardo rispetto alla scadenza imposta, ove tale comportamento provochi fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti, in quanto la funzione che adempie l’assegno di mantenimento viene ad essere frustrata anche da semplici ritardi (Cass., 14 febbraio 1990, n. 1095). Ne deriva che l’inadempienza non richiede la gravità dell’inadempimento o l’intento di sottrarre beni, e nemmeno esige che il creditore non sia in grado di acquisire garanzie attraverso iscrizione d’ipoteca (Cass., 15 novembre 1989, n. 4861).

 Il debito del terzo deve riguardare solo somme di danaro ivi compresi i proventi di lavoro e gli assegni pensionistici, sia che costituiscano trattamento di quiescenza direttamente scaturente dal rapporto di lavoro, sia che presentino, come quelli dovuti dall’INPS, natura prevalentemente previdenziale e relazione solo indiretta con detto rapporto (Cass., 10 gennaio 1979, n. 159; Cass., 23 dicembre 1992, n. 13630). Ove l’assegno debba essere versato all’avente diritto da una P.A., l’eventuale erronea identificazione dell’organo competente a quel versamento (es. direzione provinciale, anziché ministero), è emendabile dalla amministrazione stessa in sede di esecuzione del provvedimento (Cass., 15 novembre 1977, n. 4969).

 Il riferimento normativo ad «una parte» non può essere interpretata nel senso che un tale ordine debba indefettibilmente avere ad oggetto solo una parte delle somme dovute dal terzo, quale che, in concreto, ne sia la misura e la quota, e quale che, in concreto, sia l’importo dell’assegno di mantenimento, bensì nel senso che il giudice possa legittimamente disporre il pagamento diretto dell’intera somma dovuta dal terzo, quando questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l’assetto economico determinato in sede di separazione con la statuizione che, in concreto, ha quantificato il diritto del coniuge beneficiario (Cass., 2 dicembre 1998, n. 12204).

 Il principio è stato di recente ribadito dalla Corte Suprema, la quale ha stabilito che «L’art. 156, comma VI, c.c. prevede la facoltà, in capo al Giudice, di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere, anche periodicamente, somme di denaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. Siffatta disposizione deve essere interpretata non già nel senso che un tale ordine debba indefettibilmente avere ad oggetto solo una parte delle somme dovute dal terzo, quale che in concreto ne sia la misura e quale che, in concreto, sia l’importo dell’assegno di mantenimento, bensì nel senso che il giudice possa legittimamente disporre il pagamento diretto dell’intera somma dovuta dal terzo, quando questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l’assetto economico determinato in sede di separazione con la statuizione che, in concreto, ha quantificato il diritto del coniuge beneficiario» (Cass., 6 novembre 2006, n. 23668). La lettura della motivazione fornisce un interessante esempio dei casi in cui il rimedio in esame può essere invocato.

 L’ordine del giudice al terzo debitore dell’obbligato non solo si riferisce anche ai trattamenti pensionistici corrisposti in favore del coniuge già dipendente di una pubblica amministrazione, ma non sono neppure applicabili in detta ipotesi i limiti stabiliti dal d.p.r. 180/1950 in materia di sequestrabilità e pignorabilità degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Cass., 27 gennaio 2004, n. 1398).

 La S.C. esclude anche l’applicabilità per analogia all’assegno di separazione della disciplina stabilita per quello divorzile, che può essere affermata esclusivamente in riferimento a quei profili per i quali si accerti che manchi una specifica disciplina e che sussista la eadem ratio che permetta l’estensione all’uno della regolamentazione stabilita per l’altro; invece una disciplina della distrazione in materia di separazione personale esiste e riguarda, tra l’altro, anche la misura della stessa (l’art. 8, comma 6, L. div. stabilisce quale limite «la metà delle somme dovute»; l’art. 156, comma sesto, c.c., fa riferimento ad «una parte di esse»), è sufficiente a fare escludere l’applicabilità per analogia della disposizione per la dirimente considerazione che non esiste la lacuna normativa che solo legittimerebbe il ricorso all’interpretazione analogica (Cass., 27 gennaio 2004, n. 1398, in motivaz.).

 L’ordine giudiziale di pagamento diretto può essere emesso

·        dal presidente del tribunale, unitamente ai provvedimenti temporanei ed urgenti, quando il coniuge sia già moroso rispetto agli obblighi previsti dagli artt. 147 e 148 c.c. (Servetti),

·        dal giudice istruttore nel corso del procedimento (Corte cost., 6 luglio 1994, n. 278),

·        dal tribunale

o     con la sentenza (nel rispetto dei limiti processuali per la introduzione di domande nuove per fatti sopravvenuti) e

o     col decreto revisionale.

 La relativa richiesta può essere proposta per la prima volta anche nel corso del giudizio di secondo grado, trovando nel caso applicazione il c.d. principio rebus sic stantibus, purché risulti sempre rispettato il principio del contraddittorio, a garanzia del diritto di difesa del coniuge obbligato in sede di accertamento della sua inadempienza (Cass., 19 dicembre 2003, n. 19527).

 L’autonomia e l’originalità dell’istituto dell’ordine giudiziale di pagamento risulta non soltanto dalla sua funzione di alternativa sanzione per gli inadempimenti già verificatisi o di garanzia per prevenire quelli che, pur non essendosi ancora verificati, si ha ragione di temere, quanto soprattutto dalla non prevista partecipazione al procedimento del terzo debitore (datore di lavoro o committente) che, invece, è necessaria nell’espropriazione presso terzi.

 Sennonché l’ordine di distrazione ex art.156 c.c., pur avente natura latamente espropriativa, non costituisce, secondo la dottrina maggioritaria titolo esecutivo verso il terzo estraneo al procedimento (Caferra, Ceccherini, Goldoni, Finocchiaro); si tratterebbe, dunque di un meccanismo che, ispirandosi alla cessione volontaria dei crediti ex art. 1260 e seg., c.c. (Cass., 7 luglio 1976, n. 2533), avrebbe come suo effetto (quando sia stata notificata al debitore ceduto) non già di obbligarlo a pagare (rimanendo perfettamente libero di contestare l’esistenza o l’ammontare del suo debito), ma di conseguire la liberazione dal suo debito col pagamento eseguito alla persona indicata nell’atto notificatogli e di impedirgli il conseguimento di qualsiasi liberazione qualora paghi invece, nonostante la notifica, al creditore originario.

 Ciò consentirebbe, nel caso in cui il terzo si rifiuti di adempiere, oltre all’ordinario pignoramento presso terzi, la chiamata nel processo ex art. 107 c.p.c. (Taranto), oppure l’azione civile per danni (Dogliotti, Carbone), ovvero l’azione penale ex art. 388 c.p. (De Filippis e Casaburi); isolatamente si sostiene, invece, che il coniuge creditore possa agire esecutivamente nei confronti del terzo debitore sull’intero suo patrimonio (A. e M. Finocchiaro).    

 La Corte Costituzionale, con la sentenza 31 maggio 1983, n. 144 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 156, comma sesto, c.c., nella parte in cui non prevede che l’ordine al terzo di pagare agli aventi diritto in caso di inadempienza del genitore relativa al mantenimento dei figli sia applicabile anche alla separazione consensuale. In base a questa sentenza la Cassazione ha ritenuto che l’ordine al terzo di pagare direttamente somme dovute al coniuge obbligato si estenda al contributo per il mantenimento dei figli (Cass., 4 dicembre 1996, n. 10813).""

 

 

----- Original Message -----
From: "avvocato de falco" <defalco...@gmail.com>
To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
Sent: Friday, November 04, 2011 2:40 PM
Subject: [legalit] 156 c.c.

Il provvedimento del Tribunale dice che devo notificare a
"controparte" il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza.
Il mio dubbio č: al terzo va effettuata la notifica ( come nel

pignoramento presso terzi) oppure no?
In effetti il terzo č solo un ausiliario del Giudice non proprio una
controparte.
Io ho comunque chiesto una copi in piů.

--
hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)

avvocato de falco

unread,
Nov 8, 2011, 10:39:42 AM11/8/11
to legalit
Intanto grazie mille Valeria,
il sottolineato in rosso non lo visualizzo ma immagino che tu ti
riferisca a questa parte che riporto
"L’autonomia e l’originalità dell’istituto dell’ordine giudiziale di
pagamento risulta non soltanto dalla sua funzione di alternativa
sanzione per gli inadempimenti già verificatisi o di garanzia per
prevenire quelli che, pur non essendosi ancora verificati, si ha
ragione di temere, quanto soprattutto dalla non prevista
partecipazione al procedimento del terzo debitore (datore di lavoro o
committente) che, invece, è necessaria nell’espropriazione presso
terzi."
Giusto?

avvocato de falco

unread,
Nov 8, 2011, 10:45:27 AM11/8/11
to legalit
Valeria,
io mi sono avvalso della sentenza riportata nel testo da te postato
"che un tale ordine debba indefettibilmente avere ad oggetto solo una
parte delle somme dovute dal terzo, quale che in concreto ne sia la
misura e quale che, in concreto, sia l’importo dell’assegno di
mantenimento, bensì nel senso che il giudice possa legittimamente
disporre il pagamento diretto dell’intera somma dovuta dal terzo,
quando questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l’assetto
economico determinato in sede di separazione con la statuizione che,
in concreto, ha quantificato il diritto del coniuge
beneficiario» (Cass., 6 novembre 2006, n. 23668). La lettura della
motivazione fornisce un interessante esempio dei casi in cui il
rimedio in esame può essere invocato." per superare il limite del
quinto.

In effetti il limite del quinto è proprio in funzione dell'esistenza
della "famiglia" e non egoisticamente dell'individuo

On 7 Nov, 18:15, "Valeria Lai" <laivaleri...@libero.it> wrote:

Valeria Lai

unread,
Nov 8, 2011, 11:25:04 AM11/8/11
to leg...@googlegroups.com
Proprio così. Stavo facendo harakiri perchè non riuscivo a decidere dove notificare al terzo (Ministero datore di lavoro, con sede a  Roma? Sede di servizio del debitore militare? Sede regionale del corpo di appartenenza? Direzione Provinciale che gli paga lo stipendio? Ecc...) quando questo semplice trafiletto mi ha aperto la mente. Ha ragione! Certo,  se la copia in più l'hai già ottenuta, fare una notifica costa poco.
V. Lai
 
----- Original Message -----
From: "avvocato de falco" <defalco...@gmail.com>
To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
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