Una anziana mia cliente, totalmente incapace (incapacità naturale) di
intendere e di volere, ha ricevuto (quando già era incapace) un decreto
ingiuntivo, un successivo atto di precetto e il pedissequo atto di
pignoramento presso terzi.
Ho presentato, innanzitutto, ricorso per la nomina di amministratore di
sostegno.
Ho poi fatto intervenire il figlio, che è poi quello che si è rivolto al
nostro studio ed è colui che la accudisce (parliamo di una persona
costretta a letto tutto il giorno, che non parla, totalmente afasica,
sostanzialmente un vegetale purtroppo), nel pignoramento presso terzi
all'udienza del 547 dove, argomentando sull'incapacità naturale e sulla
pendenza del procedimento per la nomina di amministratore di sostegno,
sono riuscito ad ottenere un mero rinvio dell'udienza nell'attesa,
appunto, della nomina dell'amministratore di sostegno.
Quello che mi chiedo io è questo: una volta nominato l'ads, sulla scorta
dell'accertata incapacità di intendere e di volere attuale della mia
cliente, se dimostro, ulteriormente, che questa incapacità esisteva -
come in effetti esisteva - anche in data anteriore al compimento degli
atti processuali quali la notifica del decreto ingiuntivo, cosa che ad
esempio le ha impedito di poter proporre opposizione, posso ottenere la
dichiarazione di nullità di questi atti o comunque la rimessione in termini?
Se valessero, per gli atti processuali, le stesse regole valevoli per
gli atti negoziali tra privati, la risposta dovrebbe essere positiva.
Tuttavia la giurisprudenza sembra essere di segno opposto. Infatti,
secondo un commento all'art. 75 cod. proc. civ.:
> ! La giurisprudenza è oggi concorde nel ritenere che l’articolo
> escluda la capacità processuale solo per le persone che sono state
> legalmente private della capacità di agire con una sentenza di
> interdizione o di inabilitazione o con un provvedimento di nomina di
> un tutore o di un curatore provvisorio, e non anche per le persone
> colpite da incapacità naturale. Poiché l’incapacità processuale è
> infatti collegata all’incapacità di agire di diritto sostanziale e non
> alla mera capacità naturale, l’incapace naturale conserva la piena
> capacità processuale fino a quando non sia stata pronunciata nei suoi
> confronti una sentenza di interdizione, ovvero non gli sia stato
> nominato il tutore provvisorio.
> La ratio della disposizione dell’art. 75 si fonda, da un lato,
> sull’esigenza che ogni limitazione della capacità di agire, con le
> relative cadute sul piano processuale, possa operare solo all’esito
> finale di un procedimento specifico e, dall’altro, sull’esigenza di
> impedire il pericolo che ogni processo possa subire interruzioni o
> sospensioni sulla base di situazioni di non agevole accertamento, con
> conseguente pregiudizio del diritto di tutela giurisdizionale della
> parte che ha proposto la domanda (C. 9147/2003; C. 14034/2002; C.
> 9146/2002; C. 4834/2002; C. 5152/1999). Anche la Consulta ha
> dichiarato manifestatamene infondata la questione di legittimità
> costituzionale dell’art. 75, 2° co., c.p.c. in riferimento agli artt.
> 3, 1° co. e 24 Cost., nella parte in cui non ricomprende tra le
> persone processualmente incapaci che non hanno il libero esercizio dei
> loro diritti gli infermi di mente non interdetti né inabilitati né
> muniti di tutore provvisorio (C. Cost., 19.01.1988, n. 41; C. Cost.,
> 30.05.1995, n. 206).
> & Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, la dottrina è
> pressoché concorde nel rilevare che il nostro codice di rito sancisce
> la sostanziale irrilevanza nel processo dell’incapacità naturale
> (Costantino, Il giubileo del medico dei pazzi: l’incapace naturale nel
> processo civile, FI, 1993, I, 1044).
Come viene riportato in fondo, quindi, nel nostro processo civile
sarebbe irrilevante la incapacità naturale.
Quid juris, però, nel caso in cui una persona viene, sia pure solo
successivamente, accertata come incapace di intendere e di volere, e
quindi diventa un incapace "legale" e non più solo naturale e,
ulteriormente appunto, si riesce a dimostrare che tale incapacità
esisteva anche nel periodo anteriore, e quindi anche intermedio,
rispetto a quello in cui sono stati compiuti gli atti processuali?
Se non intervenisse interdizione/inabilitazione/assoggettamento ad ads,
si avrebbe sempre e solo la incapacità naturlae e quindi la soluzione
sarebbe quella della costante giurisprudenza sopra richiamata. Ma se una
ablazione legale della capacità di agire interviene, non sembra giusto
non poterla fare "retroagire" al momento in cui questa incapacità è
comunque iniziata.
Mi pare che il processo penale si governi in modo sostanzialmente
opposto, richiedendo sempre la capacità dell'investigato / imputato di
comprendere adeguatamente gli atti del processo.
Eppure anche la Consulta si è pronunciata dicendo che questo assetto,
sostanzialmente, sarebbe costituzionale.
A me non pare giusto, credo che i destinatari degli atti processuali
debbano essere in grado di comprendere il loro contenuto, così come se
fossero atti negoziali, capisco che se si parla di sola incapacità
naturale senza che sia mai intervenuto un provvedimento ablativo della
capacità non può darsi luogo a questioni incidentali di tale portata, ma
se un provvedimento ablativo del genere interviene la sua efficacia
dovrebbe potersi estendere anche all'indietro nel tempo, previa
dimostrazione dell'incapacità.
Opinando diversamente, tutti coloro che divengono incapaci sarebbero
esposti al pregiudizio di subire atti processuali senza potersi
difendere nelle more del procedimento di interdizione - inabilitazione o
assoggettamento ad ads.
Che ne pensate?
--
cordialmente,
tiziano solignani <http://tsolignani.solignani.it/>
:-D
E' vero ma la risposta non mi soddisfa sinceramente del tutto :-)
> Non credo possa farsi valere, con effetto retroattivo, un
> provvedimento relativo all'incapacita' di una persona, purtroppo.
Per gli atti negoziali, tuttavia, si può fare.
Non è il provvedimento in sè, ma il provvedimento più la dimostrazione
dell'incapacità ex ante.
> E poi, se ha ricevuto un decreto ingiuntivo, probabilmente cio' ha
> avuto luogo sulla scorta di un'obbligazione da ella assunta a fronte
> di una controprestazione: se ha fruito di quest'ultima benche'
> incapace, allo stesso modo dovrebbe risponderne benche' incapace.
Ma che vuol dire? Se ad esempio anche banalmente i conteggi del dovuto
fossero stati sbagliati? Se l'ordinamento riconosce il diritto di fare
opposizione, questa dovrebbe essere possibile per tutti, anche gli incapaci.
> Mi piacerebbe sapere cosa le hanno pignorato: mica la pensione
> d'invalidita' civile, per caso?
No la pensione "ordinaria".
Il problema, e con questo rispondo anche a Gianni che mi chiedeva come è
andata la notifica, è che la notifica è avvenuta nelle mani del figlio,
che è perfettamente capace, quindi a mio giudizio non si ha il
presupposto della palese incapacità della persona nelle cui mani viene
notificato il titolo. La notifica è avvenuta appunto ai sensi del
secondo comma del 139 punto e basta.
> Detto questo, potresti provare a fare opposizione tardiva al d.i. ex
> 650,
> senza fare opposizione all'esecuzione ovviamente (ma magari chiedendo
> la
> sospensione).
Devo prima chiarirmi bene la questione relativa alla rilevanza della
incapacità naturale... Se riesco a costruire la questione in modo
decente, naturalmente faccio opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
Hahaha!