decreto ingiuntivo europeo

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Avv. Emilio Curci

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Mar 31, 2011, 5:29:18 AM3/31/11
to leg...@googlegroups.com


Chiedo ai colleghi della lista se nessuno si è mai occupato di decreti ingiuntivi europei ed in particolare della relativa procedura di introduzione del ricorso.
Devo recuperare due crediti nei confronti rispettivamente di una società spagnola e di una bulgara.
Dai miei approfondimenti ritengo di non poter agire con provvedimento monitorio italiano in quanto, all'atto della fornitura, non è stata firmata alcuna clausola sulla competenza territoriale. Dunque rischierei una eventuale eccezione.
L'unica strada, dunque, sarebbe quella di introdurre un procedimento ordinario (eccessivamente lungo) o viceversa utilizzare il procedimento europeo secondo la modulistica della Comunità europea. Per quello che vedo dovrebbe essere, comunque, competente l'organo giudiziario italiano (ho visto che i tribunali richiedono comunque il versamento del CU) ma previo utilizzo della modulistica sopra descritta e, quindi, la notifica sarebbe a cura del creditore.
Mi sarebbe utile conoscere vostre esperienze in materia.
Grazie e buon lavoro



Avv. Emilio Curci
Studio Legale Curci - Genovese
Via Putignani, 267 - 70122 BARI
Via Di Giura, 93 - 85100 POTENZA
Tel. 0802072068 - Fax 0804073110
email: emili...@emiliocurci.net
pec: emili...@legalmail.it
skype: emiliocurci
web: www.emiliocurci.net

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Tiziano Solignani

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Mar 31, 2011, 5:30:54 AM3/31/11
to leg...@googlegroups.com, Michele Peri
Noi ne abbiamo appena fatto uno, con esito purtroppo assolutamente interlocutorio. La posizione è stata seguita dal mio collega Michele Peri, che metto in cc per essere sicuro che legga e magari possa intervenire.

cordialmente,

tiziano solignani, da  Mac
~ book, ebook 


2011/3/31 Avv. Emilio Curci <emilio...@alice.it>

Massimo Corio

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Mar 31, 2011, 8:15:51 AM3/31/11
to legalit
Ne ho seguiti una quindicina da quando il regolamento è entrato in
vigore con problemi e soluzioni ad hoc di caso in caso (ogni stato
membro/tribunale di stato membro ha adottato discutibili prassi
proprie con buona pace del rispetto effettivo del regolamento).

Prima regola: pazienza ed elasticità mentale.

Ti consiglio di valutare la competenza alla luce del reg 44/2001 art.
5 ("La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può
essere convenuta in un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui
l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
b) i fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo
diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta
in giudizio è:
- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato
membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati
in base al contratto,
- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno
Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere
prestati in base al contratto;
c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la
lettera b);")

Quanto sopra si valuta alla luce della legge applicabile al contratto
e per la fornitura Convenzione di Vienna sula compravendita Int.le di
Beni Mobili

NON è necessario apportare alcuna prova al DIE ma solo descriverla
nell'apposito riquadro.

CU dovrebbe essere in misura fissa

Onde evitare opposizioni in fase esecutiva (in Spagna è quasi la norma
aggrapparsi a questo) fare firmare ANCHE dal legale rappresentante del
cliente il modello di ricorso per DIE.

Occhio alla scelta dell'eventuale prosecuzione del giudizio in caso di
opposizione.

Occhio alla lingua: ogni atto notificato deve essere tradotto. Io per
evitare problemi fornirei al giudice il form sia nella lingua italiana
che in bulgaro e spagnolo fascicolati assieme e così pure per la
dichiarazione di esecutività successiva)

Per la notifica del DIE in teoria dovrebbe essere il giudice a
doversene occupare ("Il giudice garantisce che l'ingiunzione sia
notificata al convenuto in conformità della legislazione nazionale,
secondo un metodo conforme alle norme minime di cui agli articoli 13,
14 e 15") , così insegna la dottrina e così avviene negli altri Stati
dell' UE...ma in Italia...dipende dal Tribunale.

Ultima regoletta basata sull'esperienza: timbri..tanti timbri...tondi,
quadrati, esagonali...doppi timbri di congiunzione etc etc: ogni
timbro aiuterà nella fase esecutiva in loco.

A disposizione per dubbi ulteriori, per offrire una spalla su cui
piangere durante il procedimento e/o per l'esecuzione in Spagna e
Bulgaria nel caso :-)

Massimo


On 31 Mar, 11:29, "Avv. Emilio Curci" <emilio.cu...@alice.it> wrote:
> Chiedo ai colleghi della lista se nessuno si è mai occupato di decreti ingiuntivi europei ed in particolare della relativa procedura di introduzione del ricorso.Devo recuperare due crediti nei confronti rispettivamente di una società spagnola e di una bulgara.Dai miei approfondimenti ritengo di non poter agire con provvedimento monitorio italiano in quanto, all'atto della fornitura, non è stata firmata alcuna clausola sulla competenza territoriale. Dunque rischierei una eventuale eccezione.L'unica strada, dunque, sarebbe quella di introdurre un procedimento ordinario (eccessivamente lungo) o viceversa utilizzare il procedimento europeo secondo la modulistica della Comunità europea. Per quello che vedo dovrebbe essere, comunque, competente l'organo giudiziario italiano (ho visto che i tribunali richiedono comunque il versamento del CU) ma previo utilizzo della modulistica sopra descritta e, quindi, la notifica sarebbe a cura del creditore.Mi sarebbe utile conoscere vostre esperienze in materia.Grazie e buon lavoro
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Avv. Emilio Curci

unread,
Mar 31, 2011, 8:42:17 AM3/31/11
to legalit
Ti ringrazio per la risposta e approfitto per chiederti qualcosa.

Sulla competenza avevo dato un'occhiata anch'io al 44/2001 e dunque per la competenza mi ero posto anche io il problema essendo avvenuta la consegna delle merci in territorio straniero.

Nel mio caso però ho verificato che sull'ordine era stato convenuto che il pagamento sarebbe dovuto avvenire con bonfico su banca italiana.

Potrebbe essere questo un elemento rilevante ai fini della competenza nel senso da determinarla in capo al giudice italiano ?

Mi ero posto anche il problema della traduzione degli atti. In passato ho notificato altri atti all'estero ma mi é costato parecchio per la traduzione, apposizione dell'apostilla, ecc

Nel caso di specie leggo che il die va depositato nella lingua del giudice adito. E poi quando viene emesso il die come viene notificato. Nei tuoi casi come hai fatto?

Diversamente potrei inviare la richiesta tradotta tramite il sito della ce direttamente all'ufficio competente all'estero evitandomi cosí probabilmente le spese di traduzione ma il problema è l'incertezza sui costi.

In Spagna mi sembra di capire non ci siano spese ma in Bulgaria sul sito europeo non c'é la traduzione della parte relativa alle spese.

Dal modello per la richiesta vedo che la parte deve indicare anche la modalità di pagamento dei diritti di cancelleria.

Per la fase dell'esecuzione ci penseró dopo...

Mi sarebbe utile capire ad esempio tu come ti sia regolato materialmente come procedura e se hai depositato in Italia o all'estero.

Presso l'ufficio del gdp di Bari mi hanno detto che hanno ricevuto solo un die proposto da società straniera che allo stato sarebbe bloccato per mancato versamento del contributo unificato

Grazie a presto
---
Avv. Emilio Curci
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Michele Peri

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Mar 31, 2011, 12:43:54 PM3/31/11
to leg...@googlegroups.com
come diceva Tiziano noi abbiamo fatto un DI europeo.
Sulla competenza mi pare che abbia già detto quasi tutto il collega.
Comunque su modulo europeo sono indicati tutti i casi in cui il
giudice è competente.
Per il resto nel procedimento europeo non è necessario allegare
documenti particolari, in quanto il giudice si basa solo sulle
dichiarazioni dell'istante.
Noi abbiamo utilizzato i moduli europei, pagando però il C.U. previsto
in italia in base al valore e non in misura fissa (diversamente la
cancelleria non avrebbe accettato l'atto).
Il modulo è stato depositato sia in lingua italiana che nella lingua
di destinazione, così come il decreto, che infatti è stato firmato dal
giudice in doppio originale.
Abbiamo poi richiesto le copie confermi (il Tribunale d'ufficio non
avrebbe fatto alcuna notifica) ed abbiamo provveduto alla notifica nel
paese UE di destinazione tramite il regolamento europeo 1393/2007.
Tuttavia la notifica ci è tornata indietro, in quanto l'atto non era
tradotto integralmente (mancava la traduzione della procura e di
alcuni campi in cui si spiegava il motivo della richiesta).
In pratica la traduzione automatica fatta tramite il sito UE non è
stata ritenuta sufficiente ed abbiamo dovuto commissionare una
traduzione giurata ad una agenzia specializzata (coi relativi costi).
Abbiamo poi rifatto la notifica, sempre secondo il regolamento
europeo, che stavolta è andata a buon fine.
La controparte, tuttavia, ha presentato opposizione tramite il modulo europeo.
A questo punto ci aspettavamo che, come avviene in altri tribunali, il
procedimento continuasse per la fase di merito. Ciò non è tuttavia
avvenuto in quanto, secondo il Tribunale adito, il solo soggetto
legittimato ad instaurare la causa di merito è l'opponente (che
tuttavia non ne ha ovviamente alcun interesse), mentre l'opposto non
può farlo.
Di conseguenza il procedimento è stato ritenuto estinto con la
presentazione del modulo di opposizione a cui, naturalmente,
l'opponente non ha fatto seguire alcuna introduzione del giudizio di
merito.
In definitiva la nostra esperienza non è stata molto positiva, ma mi
pare di capire che le prassi dei tribunali siano molto diverse le une
dalle altre, quindi dipende molto da dove lo vuoi presentare...

--
Cordialmente,
Avv. Michele Peri

Gabriele Gardin

unread,
Mar 31, 2011, 1:05:23 PM3/31/11
to leg...@googlegroups.com
a quanto ne so, in materia di compravendita, l'obbligazione di pagamento non rileva ai fini della determinaizone di legge e giuridizione: per quest'ultima in ambito UE rileva solo il luogo di "consegna", nelle più varie accezioni che sono state date a tale termine (consegna al primo vettore ovvero destinazione finale - che ultimamente va più di moda).

Massimo Corio

unread,
Mar 31, 2011, 4:23:01 PM3/31/11
to legalit


On 31 Mar, 18:43, Michele Peri <p...@solignani.it> wrote:
> Noi abbiamo utilizzato i moduli europei, pagando però il C.U. previsto
> in italia in base al valore e non in misura fissa (diversamente la
> cancelleria non avrebbe accettato l'atto).

Vero, ho riverificato e la misura fissa è per l'esecuzione di un
titolo comunitario.

> Tuttavia la notifica ci è tornata indietro, in quanto l'atto non era
> tradotto integralmente (mancava la traduzione della procura e di
> alcuni campi in cui si spiegava il motivo della richiesta).

Quale procura? Io non ne ho mai allegate, solo il formulario.

> La controparte, tuttavia, ha presentato opposizione tramite il modulo europeo.
> A questo punto ci aspettavamo che, come avviene in altri tribunali, il
> procedimento continuasse per la fase di merito. Ciò non è tuttavia
> avvenuto in quanto, secondo il Tribunale adito, il solo soggetto
> legittimato ad instaurare la causa di merito è l'opponente (che
> tuttavia non ne ha ovviamente alcun interesse), mentre l'opposto non
> può farlo.

Strano modo di interpretare l'art. 17 del Regolamento. Nelle
opposizioni che hanno interessato alcuni dei miei DIE si è sempre
proceduto d'ufficio alla conversione del procedimento in giudizio
ordinario "nazionale". Posso per curiosità sapere in quale stato è
successo?
Per l'Italia vd.Tribunale di Firenze - Decreto 25 settembre 2009
(Giudice Guttadauro) " In tema di decreto ingiuntivo europeo,
l'opposizione presentata nei termini determina la prosecuzione del
procedimento di fronte al giudice dello Stato membro d'origine secondo
le norme del codice di procedura ordinaria salvo il caso in cui sia
stata chiesta l'estinzione del procedimento. Ne consegue che il
giudice, in caso di semplice opposizione, deve fissare l'udienza per
la comparizione delle parti, ordinare alla ricorrente di comunicare il
decreto al fine di completare gli adempimenti fiscali e di avvisare
l'opponente che dovrà costituirsi in giudizio munito di difensore"

Massimo

Massimo Corio

unread,
Mar 31, 2011, 4:29:39 PM3/31/11
to legalit
Confermo: il pagamento non rileva. Per quanto riguarda il luogo della
consegna ora va di moda la "effettiva messa a disposizione del
compratore". Vd. Cass. Sez. Un. 07.04.2009 ordinanza 21191

Michele Peri

unread,
Apr 1, 2011, 11:00:18 AM4/1/11
to leg...@googlegroups.com
Il 31 marzo 2011 22:23, Massimo Corio <massim...@gmail.com> ha scritto:
>
>
> On 31 Mar, 18:43, Michele Peri <p...@solignani.it> wrote:
>> Noi abbiamo utilizzato i moduli europei, pagando però il C.U. previsto
>> in italia in base al valore e non in misura fissa (diversamente la
>> cancelleria non avrebbe accettato l'atto).
>
> Vero, ho riverificato e la misura fissa è per l'esecuzione di un
> titolo comunitario.
>
>> Tuttavia la notifica ci è tornata indietro, in quanto l'atto non era
>> tradotto integralmente (mancava la traduzione della procura e di
>> alcuni campi in cui si spiegava il motivo della richiesta).
>
> Quale procura? Io non ne ho mai allegate, solo il formulario.

Noi invece abbiamo allegato una procura in calce che poi abbiamo fatto
tradurre e notificato assieme al decreto.


>
>> La controparte, tuttavia, ha presentato opposizione tramite il modulo europeo.
>> A questo punto ci aspettavamo che, come avviene in altri tribunali, il
>> procedimento continuasse per la fase di merito. Ciò non è tuttavia
>> avvenuto in quanto, secondo il Tribunale adito, il solo soggetto
>> legittimato ad instaurare la causa di merito è l'opponente (che
>> tuttavia non ne ha ovviamente alcun interesse), mentre l'opposto non
>> può farlo.
>
> Strano modo di interpretare l'art. 17 del Regolamento. Nelle
> opposizioni che hanno interessato alcuni dei miei DIE si è sempre
> proceduto d'ufficio alla conversione del procedimento in giudizio
> ordinario "nazionale". Posso per curiosità sapere in quale stato è
> successo?


Tribunale di Modena

> Per l'Italia vd.Tribunale di Firenze - Decreto 25 settembre 2009
> (Giudice Guttadauro) " In tema di decreto ingiuntivo europeo,
> l'opposizione presentata nei termini determina la prosecuzione del
> procedimento di fronte al giudice dello Stato membro d'origine secondo
> le norme del codice di procedura ordinaria salvo il caso in cui sia
> stata chiesta l'estinzione del procedimento. Ne consegue che il
> giudice, in caso di semplice opposizione, deve fissare l'udienza per
> la comparizione delle parti, ordinare alla ricorrente di comunicare il
> decreto al fine di completare gli adempimenti fiscali e di avvisare
> l'opponente che dovrà costituirsi in giudizio munito di difensore"
>

> Massimo
>

AvvAFB1979

unread,
Apr 13, 2011, 1:17:03 PM4/13/11
to legalit
Salve a tutti,
Con riferimento al D.I.E. ho un dubbio che mi assilla:
il creditore (mio cliente) è una società e, dunque, l'incarico me l'ha
conferito il suo legale rappresentante pro tempore.
Nella prima pagina del modello di ricorso ho inserito sia la società
che il suo legale rappresentante, con i rispettivi codici.
Successivamente ho inserito anche i miei dati.
La domanda è: chi deve firmare il modulo di ricorso? il rappresentante
legale della società o io avvocato?
Cordialmente Avv. Antonino F. Barbera

Massimo Corio

unread,
Apr 13, 2011, 1:30:28 PM4/13/11
to legalit
Date le esperienze passate ho preso l'abitudine di farlo firmare anche
al legale rappresentante pro tempore.


On 13 Apr, 19:17, AvvAFB1979 <antonino.francesco.barb...@gmail.com>
wrote:
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