Chiedo ai colleghi della lista se nessuno si è mai occupato di decreti ingiuntivi europei ed in particolare della relativa procedura di introduzione del ricorso.
Devo recuperare due crediti nei confronti rispettivamente di una società spagnola e di una bulgara.
Dai miei approfondimenti ritengo di non poter agire con provvedimento monitorio italiano in quanto, all'atto della fornitura, non è stata firmata alcuna clausola sulla competenza territoriale. Dunque rischierei una eventuale eccezione.
L'unica strada, dunque, sarebbe quella di introdurre un procedimento ordinario (eccessivamente lungo) o viceversa utilizzare il procedimento europeo secondo la modulistica della Comunità europea. Per quello che vedo dovrebbe essere, comunque, competente l'organo giudiziario italiano (ho visto che i tribunali richiedono comunque il versamento del CU) ma previo utilizzo della modulistica sopra descritta e, quindi, la notifica sarebbe a cura del creditore.
Mi sarebbe utile conoscere vostre esperienze in materia.
Grazie e buon lavoro
Avv. Emilio Curci
Studio Legale Curci - Genovese
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Cordialmente,
Avv. Michele Peri
Noi invece abbiamo allegato una procura in calce che poi abbiamo fatto
tradurre e notificato assieme al decreto.
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>> La controparte, tuttavia, ha presentato opposizione tramite il modulo europeo.
>> A questo punto ci aspettavamo che, come avviene in altri tribunali, il
>> procedimento continuasse per la fase di merito. Ciò non è tuttavia
>> avvenuto in quanto, secondo il Tribunale adito, il solo soggetto
>> legittimato ad instaurare la causa di merito è l'opponente (che
>> tuttavia non ne ha ovviamente alcun interesse), mentre l'opposto non
>> può farlo.
>
> Strano modo di interpretare l'art. 17 del Regolamento. Nelle
> opposizioni che hanno interessato alcuni dei miei DIE si è sempre
> proceduto d'ufficio alla conversione del procedimento in giudizio
> ordinario "nazionale". Posso per curiosità sapere in quale stato è
> successo?
Tribunale di Modena
> Per l'Italia vd.Tribunale di Firenze - Decreto 25 settembre 2009
> (Giudice Guttadauro) " In tema di decreto ingiuntivo europeo,
> l'opposizione presentata nei termini determina la prosecuzione del
> procedimento di fronte al giudice dello Stato membro d'origine secondo
> le norme del codice di procedura ordinaria salvo il caso in cui sia
> stata chiesta l'estinzione del procedimento. Ne consegue che il
> giudice, in caso di semplice opposizione, deve fissare l'udienza per
> la comparizione delle parti, ordinare alla ricorrente di comunicare il
> decreto al fine di completare gli adempimenti fiscali e di avvisare
> l'opponente che dovrà costituirsi in giudizio munito di difensore"
>
> Massimo
>