opposizione 615 fatti anteriori sconosciuti

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mir...@inwind.it

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Sep 23, 2009, 12:51:44 PM9/23/09
to legalit
Avrei bisogno di un grosso aiuto con urgenza per questo caso.
Tizio ingiunge a Caio il pagamento di somme mediante ricorso a decreto ingiuntivo fondato su fatture ( fornitura merce)
Caio, mercè un legale, nelle more del termine per l’opposizione al decreto, conclude una transazione - senza riconoscimento del debito - con Tizio che, a mio avviso, si potrebbe atteggiare a transazione novativa.
Si conviene tra le parti il pagamento senza riconoscimento alcuno di una somma in più tranches.
Caio inizia ad adempiere alla transazione. Dopo diversi mesi e il pagamento di parte della somma Caio, a fronte di pagamenti eseguiti, non ritrova in sua contabilità alcune fatture di Tizio, pertanto chiede a costui copia conforme di esse che, si badi, sono state regolarmente pagate.
Caio chiede copia conforme perché quelle inviate a mezzo posta elettronica non riportano alcuna sottoscrizione di chi ha effettuato il ritiro della merce ( si tratta di fatture immediate).
Dopo diversi pagamenti e tante raccomandate di richiesta, si sospendono i pagamenti visto l’atteggiamento silente di Tizio.
Tizio allora, resosi conto che Caio non paga incondizionatamente, si trova costretto a inviare le fatture. Una volta avute queste fatture Caio appura che risultano false ovvero riportanti una firma falsa del dipendente addetto al ritiro della merce.
Caio contesta ampiamente quanto dedotto a Tizio e non paga giacchè risultano pagamenti oltre quanto in decreto ingiuntivo riservandosi azione per la ripetizione dell’indebito.
Tizio rimane silente.
Decorre un anno, Tizio, gran marpione, notifica un atto di precetto il quale, pur accusando i pagamenti parziali, senza menzionare la transazione, mette in esecuzione il decreto ingiuntivo “ reso esecutivo per mancata opposizione” e chiede non la somma residua da transazione, ma la somma residua da decreto!
A questo punto, mi appresto a fare l’opposizione all’esecuzione.
Il fatto è che posso parlare solo dei fatti modificativi ed estintivi posteriori alla formazione del giudicato. E allora : E’ FATTO POSTERIORE ANCHE QUELLO ANTECEDENTE CRONOLOGICAMENTE MA CONOSCIUTO POSTERIORMENTE ALLA FORMAZIONE DEL TITOLO?
Le fatture false erano anteriori al decreto ingiuntivo e alla sua esecutorietà, ma non erano presenti nella contabilità di Caio quindi erano a lui sconosciute.
Se lo fosse stata nota tale circostanza è chiaro che l’eccezione doveva farsi valere con l’opposizione. Di fatto Caio non ha mai saputo nemmeno che il decreto era divenuto esecutivo e non ha fatto la revocazione del titolo.
Adesso la gatta da pelare è mia e sembra anche di razza persiana!
Mi aiutate con urgenza anche perché Caio è proprio un poveretto che non merita sta schifezza? Grazie anticipatamente.

Avv. E. Miranda.


Elisa Plutino

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Sep 23, 2009, 12:58:35 PM9/23/09
to leg...@googlegroups.com
Mi chiederei se i fatti possano essere sconosciuti per fatto colpevole del
debitore....
Mi spiego: nel momento in cui riceve il d.i. In cui sono indicate le fatture
(e probabilmente allegate al ricorso) sarebbe stato in suo potere
verificarle. Non lo ha fatto per sua negligenza.... Avrebbe potuto fare
copie, non transigere e proporre opposizione contestando le fatture. Quindi
risulterebbe difficile invocare il fatto successivo...
Direi piuttosto che si può far valere la transazione e quindi ridurre il
credito.. Ma per il resto la vedo dura...

Mi rendo conto che la verità magari sta dalla parte del tuo, ma quel che
conta qui sono la verità processuale e i termini....


Il 23/09/09 18:51, "mir...@inwind.it" <mir...@inwind.it> ha scritto:
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mir...@inwind.it

unread,
Sep 23, 2009, 1:10:12 PM9/23/09
to legalit
Scusate tengo a precisare che le fatture false e pagate sono fatture anteriori e diverse da quelle del decreto.
Anzi anche nel decreto ce ne sono alcune false e Tizio dopo il deposito del decreto e addirittura dopo la notifica del medesio in atto di precetto le decurta affermando di aver emesso note di credito giammai ricevute.

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From : leg...@googlegroups.com
To : leg...@googlegroups.com
Cc :
Date : Wed, 23 Sep 2009 18:58:35 +0200
Subject : [legalit] Re: opposizione 615 fatti anteriori sconosciuti

edoardo patini

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Sep 23, 2009, 2:19:04 PM9/23/09
to leg...@googlegroups.com
Bella gatta da pelare.
Provo a dire la mia.
Alla transazione, proprio in quanto negozio previsto per la definizione di
una lite insorta o insorgenda, penso possa attribuirsi valore estintivo
rispetto al decreto ingiutivo, a meno che nella transazione stessa sia stata
inserita una clausola di risoluzione espressa (della transazione stessa).
Io eccepirei la inesistenza del diritto ad agire in virtù del decreto
ingiuntivo siccome transatto con il contratto di transazione. Penso infatti
che una volta intervenuta una transazione, si possa riattivare l'originario
diritto, e quindi portare in esecuzione l'originario titolo, solo una volta
ottenuta la declaratoria di risoluzione della transazioine (l'alternativa è
quella di chiedere l'esatta esecuzioen della transazione, ma a quanto pare
controparte si è ben guardata dal farlo).
Oltre a questi aspetti, di natura meramente civilistica, si pone poi il
problema dello strumento utilizzabile per neutralizzare il decreto
ingiuntivo, e ciò nel casoin cui la mancata risoluzione della transazione
non fosse ritenuta idonea allo scopo.
In quel caso penso che il decreto dovrebbe essere assoggettato al
procedimento di revocazione, che però mi sembra debba essere attivato entro
trenta giorni dallo scoperta del dolo o della falsità del documento.
Io attiverei entrambi i meccanismi. Addirittura si potrebbe pensare di fare
una unica citazione contenente domande condizionate, ma temo che il cumulo
delle azioni in un solo atto possa incontrare la disapprovazione del
magistrato.
L'alternativa è quella di proporre opposizione alla esecuzione (con
citazione) e con separato atto un giudizio di revocazione (anche questo con
citazione), lasciando poi alla valutazione discrezionale del Tribunale la
opportunità della riunione dei giudizi.
Secondo me i due giudizi sono oggettivamente connessi e potrebbero essere
trattati in un simultaneo processo ed introdotti con un solo atto, ma tutte
le volte in cui ho provato a fare un po' di architettura processuale, mi
sono imbattuto in eccezioni formali che alal fine sono riuscito a risolvere
a costo di fatiche enormi.
Forse meglio semplificare le cose

Comunque bella questione

e.

elisa....@libero.it

unread,
Sep 23, 2009, 3:01:10 PM9/23/09
to legalit
Scusa tu. Non avevo capito...
In tal caso credo proprio che la transazione sia novativa e quindi il d.i. Non sia azionabile. A meno che non sia inserita la clausola risolutiva espressa.
In ogni caso, farei l'opposizione... Magari invocando i principi della revocazione. Non so... Vado a braccio..
Di sicuro è una situazione complicata... E proporre querela di falso? O una denuncia?
Scusa, magari domani con piú lucidità, mi viene in mente qualcosa di meglio... La notte porta consiglio. In ogni caso, tienici aggiornati...
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