dipendenti pubblici e casellario

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Enrico Gorini

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Mar 15, 2011, 6:15:07 AM3/15/11
to civilit
vi risulta che per accedere al pubblico impiego, di qualsiasi genere, occorra sempre e comunque avere il casellario giudiziale intonso? 
E qual è la soglia ? per esempio, una condanna per furto è sicuramente impeditiva, ma una condanna per lesioni personali colpose ?
 
E ammesso che questo controllo venga fatto sempre, viene poi ripetuto periodicamente?
 
grazie
enrico gorini
 

Valeria Lai

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Mar 15, 2011, 6:50:42 AM3/15/11
to leg...@googlegroups.com
Non mi risulta che vi sia impedimento, nè in un caso nè nell'altro, se non (a memoria) per particolari impieghi (forze dell'ordine, magistratura etc..). Un punto di partenza è il seguente: non può accedere chi ha subito una condanna per la quale potrebbe perdere il posto (vedi sotto).
Valeria Lai
 

55-quater. Licenziamento disciplinare. (D.Lgs. 165/2001)

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso (171).

 

(171) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

 
 
IMPIEGO PUBBLICO T.U. N. 3/1957 (superato, ma i principi sono validi come generali)

85. Destituzione di diritto.

L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:

a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli artt. 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita (100);


b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Salvo quanto previsto nell'art. 123, comma terzo, nei casi contemplati dall'art. 84 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia (101) (102) .

 

(100)  Con sentenza 12-14 ottobre 1988, n. 971 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1988, n. 42 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 85, lett. a), D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 236 delle norme della regione siciliana di cui al D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6, nella parte in cui non prevedono, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare.

(101)  Vedi L. 15 febbraio 1958, n. 46, nonché l'art. 9, L. 7 febbraio 1990, n. 19.

(102)  Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.

 

 
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Enrico Gorini

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Mar 16, 2011, 6:44:26 AM3/16/11
to leg...@googlegroups.com
Grazie Valeria.
Rimane il problema pratico dell'individuazione in concreto dei reati impeditivi che si costituisca il rapporto di lavoro (o che, se iniziato, si interrompa).  Se , come scrivi, sono validi anche i principi generali del T.U. N. 3/1957 , come si conciliano le due previsioni del 2001 e del 1957 (vd sotto dove riporto un estratto dei testi normativi) ?  Nel 57, erano ostativi varie categorie individuate di reato, mentre nel 2001 la dizione è più riduttiva ("condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro".
Breve: dove trovo l'elenco dei reati "per i quali è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici" ? devo spulciare tutto il codice parte speciale ?
 
enrico
 
 
----- Original Message -----
 
Non mi risulta che vi sia impedimento, nè in un caso nè nell'altro, se non (a memoria) per particolari impieghi (forze dell'ordine, magistratura etc..). Un punto di partenza è il seguente: non può accedere chi ha subito una condanna per la quale potrebbe perdere il posto (vedi sotto).
Valeria Lai
 

55-quater. Licenziamento disciplinare. (D.Lgs. 165/2001)

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

.....

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

Luca de Grazia

unread,
Mar 16, 2011, 7:56:10 AM3/16/11
to leg...@googlegroups.com
Il giorno 16 marzo 2011 11:44, Enrico Gorini <enrico...@libero.it> ha scritto:
Grazie Valeria.
Rimane il problema pratico dell'individuazione in concreto dei reati impeditivi che si costituisca il rapporto di lavoro (o che, se iniziato, si interrompa).  Se , come scrivi, sono validi anche i principi generali del T.U. N. 3/1957 , come si conciliano le due previsioni del 2001 e del 1957 (vd sotto dove riporto un estratto dei testi normativi) ?  Nel 57, erano ostativi varie categorie individuate di reato, mentre nel 2001 la dizione è più riduttiva ("condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro".
Breve: dove trovo l'elenco dei reati "per i quali è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici" ? devo spulciare tutto il codice parte speciale ?

Non penso che si possa trovare un elenco, a meno che qualche banca dati non abbia autonomamente provveduto a redigerlo (ho controllato sulle mie e non ho ovviamente trovato alcunché)

Se può essere utile:

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Circolare del 8 novembre 2010, n. 88
Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Circolare del 6 agosto 2010, n. 11 /2010
Requisiti per il conferimento di incarichi di direzione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Circolare del 28 aprile 2010, n. 5 /2010
Art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009) - assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - responsabilità e sanzioni per i medici.

Cordiali saluti.

(Avv. Luca-M. de Grazia)

Valeria Lai

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Mar 16, 2011, 7:58:37 AM3/16/11
to leg...@googlegroups.com
 
Un altro aiutino che può servirti.
Le pene accessorie sono specificamente stabilite dal codice penale in relazione a ciascun reato (v. 28 c.p. per interdizione pubblici uffici). Quindi devi controllare il codice penale per sapere se il reato commesso dal cliente rientra nel novero di quelli che prevedono tale pena accessoria.
Valeria Lai
 
IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI
Procedimento e punizioni disciplinari
L'art. 9 della legge n. 19 del 1990, ai sensi del quale il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale, deve intendersi riferito alla destituzione adottata quale conseguenza disciplinare della condanna, che necessita, in ogni caso, dell'esperimento del procedimento previsto per l'adozione di sanzioni di carattere disciplinare, mentre non si riferisce anche alla destituzione conseguente all'applicazione di misure accessorie di carattere interdittivo, rispetto alle quali la cessazione del rapporto costituisce solo un effetto indiretto, per la fisiologica impossibilità della sua prosecuzione (v. anche sentenza della Corte cost. n. 286 del 1999). (In applicazione del principio, la S.C., nel confermare la sentenza di merito che aveva rigettato l'impugnazione di un licenziamento comminato a seguito dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per effetto di condanna per il delitto di cui all'art. 317 cod. pen., ha ritenuto che, ponendosi la misura adottata dal datore di lavoro come un effetto automaticamente conseguente alla pena accessoria, non trovassero applicazione le disposizioni del contratto collettivo comparto enti locali 1994-1997 nella parte in cui richiedevano lo svolgimento del procedimento disciplinare ai fini del licenziamento). (Rigetta, App. Taranto, 14/06/2006)
Cass. civ., Sez. lavoro, 17/02/2010, n. 3698
 
 
IMPIEGO PUBBLICO
Concorso:in genere
Rapporto di pubblico impiego (costituzione del)
Il mero accertamento di una condanna per taluno dei reati previsti dall'art. 85 del D.P.R. n. 3 del 1957, intervenuta antecedentemente all'assunzione del vincitore del concorso, non può condurre di per sé all'inibizione dell'ingresso in servizio dello stesso. A tal fine occorre, infatti, che l'amministrazione accerti autonomamente e specificamente la gravità dei fatti compiuti dall'interessato valutando dunque se i fatti rilevanti penalmente lo siano ugualmente ai fini dell'accesso al pubblico impiego. E' pertanto illegittimo il diniego di assumere il vincitore di un concorso pubblico nel caso in cui l'amministrazione non abbia operato alcuna autonoma valutazione ritenendo "sic et sempliciter" le condanne penali riportate ostative alla sua ammissione al pubblico impiego, senza spiegare neppure quali siano tali condanne e perché sarebbero impeditive dell'assunzione.
Il mero accertamento di una condanna per taluno dei reati contemplati dall'art. 85 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, intervenuta anteriormente all'assunzione dell'impiego, non può condurre di per sé all'inibizione dell'ingresso in servizio dell'aspirante all'impiego. A tal fine occorre, infatti, che l'amministrazione accerti autonomamente e specificamente la gravità dei fatti compiuti dall'interessato, onde desumerne il giudizio circa l'esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato, valutando dunque se i fatti rilevanti ai fini penali lo siano ugualmente ai fini dell'accesso al pubblico impiego (v. C.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130).
T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sez. I, 22/08/2008, n. 446
 
IMPIEGO PUBBLICO
Riassunzione in servizio
Va rilevato che l'intervenuta sentenza di condanna penale (anche se definitiva) per reati comportanti la destituzione di diritto dal pubblico impiego a norma dell'art. 85 lett. a) testo unico degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), non è ritenuta di per sé preclusiva della riammissione in servizio ex art. 132 del predetto testo unico, non solo e non tanto perché con la L. 29 ottobre 1984, n. 732 è venuto meno, tra le condizioni per l'accesso al pubblico impiego, il requisito della buona condotta, ma soprattutto perché, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale 14 ottobre 1988 n. 971, la sentenza penale di condanna, così come non può determinare l'automatica destituzione di diritto ex articolo 85 t.u. impiegati civili dello Stato, richiedendosi a tal fine l'apertura del procedimento disciplinare, non può neppure considerarsi di per sé ostativa all'instaurazione del rapporto di impiego, essendo invece a tal fine necessaria un'autonoma e specifica valutazione dell'amministrazione sulla gravità dei reati commessi. (Consiglio Stato, sez. IV, 20 gennaio 2006 , n. 130).
T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater, 16/05/2007, n. 4441
 
IMPIEGO PUBBLICO
Destituzione e dispensa dall'impiego
Procedimento e punizioni disciplinari:(rapporto col giudizio penale)
La intervenuta condanna penale (anche se definitiva) per reati comportanti la destituzione di diritto dal pubblico impiego (art. 85, lett. a), T.U. n. 3/1957) non è di per sé preclusiva della costituzione del rapporto soprattutto per la considerazione che, in conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 971/1988, la sentenza penale di condanna, così come non può determinare la automatica destituzione di diritto (richiedendosi a tal fine l'apertura del procedimento disciplinare), così non può considerarsi di per sé ostativa alla instaurazione del rapporto d'impiego, essendo invece a tal fine necessaria una autonoma e specifica valutazione dell'Amministrazione sulla gravità dei reati commessi. In definitiva, quindi, la pregressa condanna penale, ora può costituire causa ostativa alla assunzione (o alla riammissione in servizio) solo sulla base di un'apposita valutazione di incompatibilità tra la condanna e lo "status" di dipendente pubblico. Tale vincolo, deve intendersi riferito anche alle ipotesi, quale quella di specie, in cui, a fronte di una sentenza penale di condanna di primo grado, sia poi intervenuta (e passata in giudicato, a séguito di conferma della Corte di Cassazione) una decisione di appello recante dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta amnistia del reato, atteso che proprio una tale statuizione processuale, di per se non liberatoria, se da un lato non vale a porre nel nulla gli specifici accertamenti di fatto compiuti nel primo grado del giudizio penale, a maggior ragione pone a carico dell'Amministrazione l'onere di valutazione autonoma e discrezionale degli accertamenti stessi, da compiere in sede di verifica della sussistenza dei requisiti di cui al T.U. n. 3/1957, richiesta, ai fini della riammissione.
Cons. Stato, Sez. IV, 20/01/2006, n. 130
 
 
IMPIEGO PUBBLICO
Atto formale di nomina
E' illegittimo il provvedimento di decadenza dalla nomina di un'aspirante all'impiego, motivato con il mero accertamento di una condanna, per uno dei reati previsti dall'art. 85 t.u. imp. civ. St. intervenuta anteriormente all'assunzione all'impiego. In relazione a quanto deciso con la sentenza della c. cost. 14 ottobre 1988 n. 971, ogni automatismo nelle determinazioni dell'amministrazione, conseguenti al suddetto accertamento, è illegittimo, ed occorre che la pubblica amministrazione valuti, con proprio autonomo apprezzamento, la gravità dei fatti commessi e consideri se i fatti, rilevanti ai fini penali, lo siano parimenti ai fini dell'accesso al pubblico impiego.
Cons. Stato, Sez. VI, 20/06/1994, n. 1031
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