L'art. 1224 dice che decorrono "dal
giorno della mora". Nel caso tuo mi pare che non ci sia stata
nessuna precedente messa in mora, quindi direi che gli interessi
decorrono dalla recente messa in mora (che suppongo effettuata prima
del ricorso per decreto ingiuntivo) o, in mancanza, dalla data del
decreto. Guarda la massima sotto, anche se è un caso particolare:
In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato
mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso
legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la
disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in
presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto
ritenersi contrario a correttezza e buona fede. (Nel caso di
specie, inviato dal debitore assegno bancario per un importo
corrispondente all'ammontare del credito, avendo il creditore
omesso di comunicare le proprie determinazioni in merito alla non
accettazione del pagamento, nonché - di seguito - intimato il
precetto ed iniziato l'esecuzione continuando a detenere l'assegno
ricevuto, portandolo all'incasso dopo la scadenza dei termini per
la presentazione, è stata confermata la decisione con cui il
giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'opposizione proposta
dal debitore, aveva escluso la "mora debendi" e, dunque, la
decorrenza degli interessi sulla somma costituente oggetto
dell'obbligazione, proprio in ragione della ravvisata
contrarietà a buona fede del contegno assunto dal creditore della
prestazione pecuniaria). (Rigetta, Trib. Roma, 24/02/2009)
Cass. civ., Sez. III, 10/06/2013, n. 14531
V. Lai