(a) è vero che il legale può tranquillamente dare al proprio cliente la copia di una lettera che lui spedisce per formulare una proposta transattiva o per rispondere alla proposta di controparte?
(b) Quando ricevo una proposta transattiva (ma ciò funziona solo se proviene da un collega) ne devo riferire il contenuto senza però darla in copia al cliente? Della serie «guardare e non toccare»?
(c) Ed allora segue chela mera consegna della documentazione costituisce violazione deontologica?
E’ su questa seconda che avrei perplessità, perché se capisco la non producibilità in giudizio per tutelare il dialogo conciliativo del resto non capisco «estromettere» il cliente nel cui interesse la conciliazione viene condotta e senza la di cui volontà non è possibile arrivare ad alcun accordo.
Probabilmente mi sfugge qualcosa :-)
Grazie
Fabio Valerini