Il risarcimento del
danno derivante da sinistri avvenuti all’estero.
a cura di Avv. Alessandra
Perelli
Di cosa si tratta
Il risarcimento del danno da
incidente stradale occorso ad un soggetto residente in Italia
durante un viaggio all’estero, provocato da un veicolo immatricolato
ed assicurato in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo
(Paesi dell’Unione Europea, Norvegia, Islanda, Liechtenstein), è
regolamentato dal D. Lgs. 7 settembre 2006 n. 209 (Codice delle
Assicurazioni Private, artt. 151/155 e artt. 296 – 301), secondo le
prescrizioni di seguito indicate.
- Sinistro in un Paese del Sistema Carta Verde,
provocato da veicolo immatricolato ed assicurato in uno Stato
aderente allo Spazio Economico Europeo.
Se l’incidente stradale si è
verificato in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde (Albania;
Andorra; Austria; Belgio; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Bulgaria;
Repubblica Ceca; Cipro; Croazia; Danimarca; Estonia; Finlandia;
Francia; F.Y.R.O.M. - ex Repubblica Jugoslava della Macedonia -
Germania; Grecia; Iran; Irlanda; Islanda; Israele; Italia; Lituania;
Lettonia; Lussemburgo; Malta; Marocco; Moldavia; Norvegia; Paesi
Bassi; Polonia; Portogallo; Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda
del Nord; Romania; Serbia e Montenegro; Rep. Slovacca; Slovenia;
Spagna; Svezia; Svizzera; Tunisia; Turchia; Ucraina; Ungheria), ed è
provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli
Stati dello Spazio Economico Europeo, il danneggiato può chiedere il
risarcimento dei danni subiti al responsabile del sinistro,
all’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo
che ha provocato il sinistro o ancora al mandatario di quest’ultima
operante in Italia.
Ciò in quanto, in base alla Direttiva
Europea 2000/26/CE (Quarta Direttiva Auto), le imprese con sede
legale in uno Stato dello Spazio Economico Europeo che esercitano
l'assicurazione r.c. auto sono tenute a nominare un mandatario per
la liquidazione dei sinistri in ogni Stato dello Spazio Economico
Europeo diverso da quello in cui hanno la propria sede legale.
Per conoscere nome e indirizzo
dell’impresa di assicurazione estera ovvero del suo mandatario
operante in Italia, è necessario rivolgersi all’ISVAP, indicando in
modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti
interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del
sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo
responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del
veicolo responsabile del sinistro, se nota).
L'ISVAP raccoglie le informazioni
necessarie presso il Centro Informazioni competente e risponde
all'interessato, indicandogli il nome dell’impresa di assicurazione
estera o del suo mandatario in Italia, a cui l’interessato dovrà
rivolgersi ai fini della gestione e liquidazione del sinistro.
L'impresa di assicurazione estera o
il suo mandatario in Italia che riceve la richiesta di risarcimento
ha tre mesi di tempo per formulare una offerta di risarcimento
motivata ovvero per indicare i motivi del diniego.
Decorso tale termine ed in assenza di
risposta, il danneggiato può chiedere l'intervento della CONSAP –
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Gestione Fondo
di Garanzia delle Vittime della Strada, nella sua funzione di
Organismo di indennizzo italiano.
Analogamente, il danneggiato si può
rivolgere alla CONSAP per la richiesta di danni anche nel caso in
cui l'impresa di assicurazione del responsabile civile del sinistro
non ha provveduto alla designazione di un mandatario per la
liquidazione dei sinistri in Italia.
Ciò, tuttavia, è escluso qualora
l'interessato abbia presentato analoga richiesta direttamente
all'impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro
ed abbia ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla
presentazione della richiesta.
- Sinistro in un Paese del Sistema Carta Verde,
provocato da veicolo non immatricolato ed assicurato in uno Stato
aderente allo Spazio Economico Europeo.
Se l'incidente è provocato all'estero
da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio
Economico Europeo, ma è comunque accaduto in uno dei Paesi aderenti
al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà
essere indirizzata all'impresa di assicurazione del responsabile del
sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del
sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in
uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento.
Chi ha subito un danno in uno dei
Paesi dello Spazio Economico Europeo a causa di un veicolo non
identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal
sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria
richiesta di risarcimento alla CONSAP - Gestione F.G.V.S. -
Organismo di Indennizzo Italiano.
- Sinistro in un Paese estero non aderente al Sistema
della Carta Verde, provocato da veicolo identificato.
Chi ha subito un danno in uno dei
Paesi non facente parte del sistema della Carta Verde a causa di un
veicolo identificato, può rivolgere la propria richiesta di
risarcimento al responsabile civile identificato sulla base della
legislazione dello Stato di accadimento del sinistro o comunque
sulla base delle norme di diritto internazionale privato.
Indipendentemente dal destinatario
della richiesta di risarcimento, è necessario precisare che la legge
applicabile al sinistro è quella del luogo di accadimento. Ed
infatti, la procedura di richiesta sopra illustrata non modifica
l’assetto normativo applicabile alla fattispecie né tantomeno ha
effetti sulla competenza giurisdizionale. Da cui consegue che, ai
fini della determinazione della responsabilità e della
quantificazione del danno, dovranno essere rispettate le norme
vigenti nello Stato in cui è avvenuto il sinistro.
(redatto in data 28 marzo 2006)