lettere (di messa in mora, diffida ecc..): spese legali a carico di chi ?

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Avv. Raffaele Fallone

unread,
May 9, 2011, 1:19:22 PM5/9/11
to legalit
Salve cari colleghi, ho un quesito banale da porvi su cui però mi sto
arrovellando un po'.
Un cliente, il quale si è rivolto a me per una lettera con cui
sollecitare il proprietario di un immobile confinante con quello di
sua proprietà ad eseguire dei lavori di riparazione di una tubatura
dalla quale fuoriesce acqua che infiltra il solaio dell'appartmento
del cliente, mi ha detto di chiedere il pagamento della mia parcella e
quello per una perizia di parte commissionata ad un ingegnere di sua
fiducia al vicino danneggiante.
Ora, io credo prima di tutto che a pagarmi la parcella debba essere il
cliente, il quale semmai la vertenza dovesse proseguire in un giudizio
potrà chiedere la restituzione di quelle spese al danneggiante.
Inoltre credo che anche chiedendole con la stessa lettera, il
danneggiante, pur accettando di eseguire i lavori lui stesso o di
pagare le riparazioni fatte fare dal proprietario, potrebbe
legittimamente rifiutare di rifondere le spese legali, in quanto credo
che solo una sentenza possa imporne la restituzione.
Siccome mi ritrovo spesso in questa situazione quando i clienti
vengono da me per una lettera, volevo sapere come vi regolate voi:
chiedete il pagamento della parcella al cliente o alla controparte?
facendo ricerche non ho trovato una risposta univoca (ognuno sembra si
regoli a modo suo) ma a me sembra più conforme alla legge la soluzione
che ho riportato più sopra.
Che mi dite? Grazie

gianluca

unread,
May 9, 2011, 1:29:04 PM5/9/11
to leg...@googlegroups.com
Mi sembra ovvio che se provveda al pagamento del quantum dovuto al tuo
cliente danneggiato e non provveda al tuo non accetterai la risoluzione in
via transattiva e procederai con la tua attivit� come nulla fosse. Poi se il
tuo cliente vuole accettare la somma allora � costretto a pagare te senza
nulla togliere al fatto che avrebbe potuto rigettare l'offerta del
danneggiante e farti procedere in giudizio con la soddisfazione dell'intera
cifra dovuta.
Ciao e buon lavoro Gianluca

--------------------------------------------------
From: "Avv. Raffaele Fallone" <raffael...@virgilio.it>
Sent: Monday, May 09, 2011 7:19 PM
To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
Subject: [legalit] lettere (di messa in mora, diffida ecc..): spese legali a
carico di chi ?

> Salve cari colleghi, ho un quesito banale da porvi su cui per� mi sto
> arrovellando un po'.
> Un cliente, il quale si � rivolto a me per una lettera con cui


> sollecitare il proprietario di un immobile confinante con quello di

> sua propriet� ad eseguire dei lavori di riparazione di una tubatura


> dalla quale fuoriesce acqua che infiltra il solaio dell'appartmento
> del cliente, mi ha detto di chiedere il pagamento della mia parcella e
> quello per una perizia di parte commissionata ad un ingegnere di sua
> fiducia al vicino danneggiante.
> Ora, io credo prima di tutto che a pagarmi la parcella debba essere il
> cliente, il quale semmai la vertenza dovesse proseguire in un giudizio

> potr� chiedere la restituzione di quelle spese al danneggiante.


> Inoltre credo che anche chiedendole con la stessa lettera, il
> danneggiante, pur accettando di eseguire i lavori lui stesso o di
> pagare le riparazioni fatte fare dal proprietario, potrebbe
> legittimamente rifiutare di rifondere le spese legali, in quanto credo
> che solo una sentenza possa imporne la restituzione.
> Siccome mi ritrovo spesso in questa situazione quando i clienti
> vengono da me per una lettera, volevo sapere come vi regolate voi:
> chiedete il pagamento della parcella al cliente o alla controparte?
> facendo ricerche non ho trovato una risposta univoca (ognuno sembra si

> regoli a modo suo) ma a me sembra pi� conforme alla legge la soluzione
> che ho riportato pi� sopra.
> Che mi dite? Grazie
>
> --
> hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit"
> (http://legalit.solignani.it)
>

Francesco Cavaliere

unread,
May 9, 2011, 1:55:11 PM5/9/11
to leg...@googlegroups.com
> -----Messaggio originale-----
> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
di Avv.
> Raffaele Fallone
> Inviato: lunedì 9 maggio 2011 19:19
> A: legalit
> Oggetto: [legalit] lettere (di messa in mora, diffida ecc..): spese legali

a carico di chi ?
>


> Che mi dite? Grazie

... che tutto quello che dici è esatto (compreso che il quesito è banale).

Saluti.
FC

Avv. Gabriele Orlando

unread,
May 9, 2011, 4:34:06 PM5/9/11
to legalit
On May 9, 7:19 pm, "Avv. Raffaele Fallone"
<raffaelefall...@virgilio.it> wrote:

> Siccome mi ritrovo spesso in questa situazione quando i clienti
> vengono da me per una lettera, volevo sapere come vi regolate voi:
> chiedete il pagamento della parcella al cliente o alla controparte?
> facendo ricerche non ho trovato una risposta univoca (ognuno sembra si
> regoli a modo suo) ma a me sembra più conforme alla legge la soluzione
> che ho riportato più sopra.

Che la risposta è banale ed è un "no" secco, ma allo stesso tempo la
motivazione potrebbe non essere altrettanto banale.

Tra l'avvocato ed il cliente si stipula un contratto d'opera
intellettuale (che, beninteso, non è soggetto a requisiti di forma,
dunque può benissimo essere convenuto oralmente), regolato dagli artt.
2229 c.c. e seguenti.
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive, con il quale
l'avvocato si impegna a tutelare l'interesse affidatogli dal cliente
ed il cliente si impegna a corrispondere una certa somma di denaro,
determinabile convenzionalmente (art. 2233 c.c., ma tale patto deve
avere forma scritta) o secondo la tariffa emanata dal Ministero della
Giustizia, all'uopo delegato dalla legislazione professionale (in
particolare le leggi 794/1942, 957/1949, 1051/1957).

Mi sembra del tutto evidente che dal punto di vista civilistico sia
impensabile un'obbligazione al pagamento in capo a parte avversa, dato
che l'art. 1321 c.c. fa riferimento alle parti stabilisce che il
contratto costituisce, regola od estingue i rapporti giuridici
patrimoniali "tra loro" e che, soprattutto, l'art. 1372 c.c., in tema
di efficacia del contratto (così alla rubrica) dispone che il
contratto "ha forza di legge tra le parti", prevedendo poi che "non
produce effetto rispetto ai terzi".
In proposito è lo stesso legislatore che, nella relazione del
Guardasigilli, afferma: "E' escluso ogni arbitrio individuale anche
nella determinazione dell'estensione soggettiva dei contratti.
L'effetto di questi è limitato in via di massima alla sfera di coloro
che contraggono (art. 1372, secondo comma), perché l'autonomia non può
legittimare invasioni nell'orbita dei diritti del terzo".

A ciò si deve aggiungere il vigente tariffario (D.M. 127/2004) che
all'art. 2 del Capitolo I prevede che gli onorari e i diritti "sono
sempre dovuti all'avvocato dal cliente indipendentemente dalle
statuizioni del giudice sulle spese giudiziali"; e che, sotto il
profilo deontologico, l'art. 50 vieta all'avvocato di chiedere
compensi alla controparte (salvo il caso della solidarietà per
intervenuta transazione con inadempimento del cliente).

Naturalmente per il cliente il pagare le spese legali a causa di un
comportamento illecito altrui è un danno, e pertanto potrà rivalersi
contro l'avversario nei modi di legge (es. attraverso la condanna alle
spese).

Dopo aver scritto tanto, spero di non aver dimenticato nulla.

Cordiali saluti.
Gabriele Orlando

Avv. Gabriele Orlando

unread,
May 9, 2011, 4:48:54 PM5/9/11
to legalit
On May 9, 7:29 pm, "gianluca" <gianv...@libero.it> wrote:
> Mi sembra ovvio che se provveda al pagamento del quantum dovuto al tuo
> cliente danneggiato e non provveda al tuo non accetterai la risoluzione in
> via transattiva e procederai con la tua attivit come nulla fosse. Poi se il
> tuo cliente vuole accettare la somma allora costretto a pagare te senza
> nulla togliere al fatto che avrebbe potuto rigettare l'offerta del
> danneggiante e farti procedere in giudizio con la soddisfazione dell'intera
> cifra dovuta.
> Ciao e buon lavoro                  Gianluca
>

Mi spiace contraddirti, ma secondo me si tratta di un comportamento
censurabile deontologicamente.
Infatti è il cliente ad essere tenuto a pagare le spese del legale e a
decidere se rivalersi in via risarcitoria sull'altra parte.
Può benissimo decidere di pagarsi lui le spese per essere soddisfatto
subito, senza imbarcarsi in un processo e con relativa alea.

E c'è di più, il compito dell'avvocato non è "accettare" o no la
risoluzione (è il verbo che hai usato tu), perché certamente non è lui
il legittimato a disporre dei diritti in questione. Né può spingere il
proprio assistito a rifiutare una transazione a sé favorevole per
farsi dare denaro dalla parte avversa.
Tali comportamenti infatti possono tradursi in una violazione dei
doveri di dignità, probità e decoro (art. 5 del codice deontologico),
di quelli di lealtà e correttezza (art. 6, ibidem), di quello di
fedeltà (art. 7, ibidem) e, soprattutto, di quello di indipendenza
(art. 10, ib.), che, al primo canone precisa "l'avvocato non deve
tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale".

L'avvocato ha il dovere di spiegare la situazione al cliente e
seguirne la volontà.
In ogni caso è il cliente a rispondere per le sue spettanze.

Cordialmente,
Gabriele Orlando

Luca de Grazia

unread,
May 10, 2011, 4:35:14 AM5/10/11
to leg...@googlegroups.com
Che la risposta è banale ed è un "no" secco, ma allo stesso tempo la
motivazione potrebbe non essere altrettanto banale.

[...omissis...]

In questo caso vale molto di più la "grammatica" che la pratica.
Concordo totalmente con Gabriele.
Non dimentichiamo i principi generali, che tra l'altro sono quelli che ancora sono scritti decentemente
Cordiali saluti.

(Avv. Luca-M. de Grazia)

--
----
Sent from the cloud. Internet is my home.

gianluca

unread,
May 10, 2011, 6:46:42 AM5/10/11
to leg...@googlegroups.com
"L'avvocato ha il dovere di spiegare la situazione al cliente e
seguirne la volont�.
In ogni caso � il cliente a rispondere per le sue spettanze".
Questa � la frase dove hai esposto quello che volevo dire. Infatti, io ho
parlato sempre di un rapporto con il proprio cliente e, con la mia
intermediazione, risolvere la questione nel modo a lui pi� favorevole,
indicando, pertanto alla controparte la cifra xxx che comprenda anche il
quantum a me dovuto.
Ciao e buon lavoro a tutti.

--------------------------------------------------
From: "Avv. Gabriele Orlando" <dott.g....@gmail.com>
Sent: Monday, May 09, 2011 10:48 PM
To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
Subject: [legalit] Re: lettere (di messa in mora, diffida ecc..): spese

legali a carico di chi ?

> On May 9, 7:29 pm, "gianluca" <gianv...@libero.it> wrote:


>> Mi sembra ovvio che se provveda al pagamento del quantum dovuto al tuo
>> cliente danneggiato e non provveda al tuo non accetterai la risoluzione
>> in
>> via transattiva e procederai con la tua attivit come nulla fosse. Poi se
>> il
>> tuo cliente vuole accettare la somma allora costretto a pagare te senza
>> nulla togliere al fatto che avrebbe potuto rigettare l'offerta del
>> danneggiante e farti procedere in giudizio con la soddisfazione
>> dell'intera
>> cifra dovuta.
>> Ciao e buon lavoro Gianluca
>>
>
> Mi spiace contraddirti, ma secondo me si tratta di un comportamento
> censurabile deontologicamente.

> Infatti � il cliente ad essere tenuto a pagare le spese del legale e a


> decidere se rivalersi in via risarcitoria sull'altra parte.

> Pu� benissimo decidere di pagarsi lui le spese per essere soddisfatto


> subito, senza imbarcarsi in un processo e con relativa alea.
>

> E c'� di pi�, il compito dell'avvocato non � "accettare" o no la
> risoluzione (� il verbo che hai usato tu), perch� certamente non � lui
> il legittimato a disporre dei diritti in questione. N� pu� spingere il
> proprio assistito a rifiutare una transazione a s� favorevole per


> farsi dare denaro dalla parte avversa.
> Tali comportamenti infatti possono tradursi in una violazione dei

> doveri di dignit�, probit� e decoro (art. 5 del codice deontologico),
> di quelli di lealt� e correttezza (art. 6, ibidem), di quello di
> fedelt� (art. 7, ibidem) e, soprattutto, di quello di indipendenza


> (art. 10, ib.), che, al primo canone precisa "l'avvocato non deve
> tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale".
>
> L'avvocato ha il dovere di spiegare la situazione al cliente e

> seguirne la volont�.
> In ogni caso � il cliente a rispondere per le sue spettanze.
>
> Cordialmente,
> Gabriele Orlando
>

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