L'originale ha certamente una maggiore qualità nel senso di maggior dettaglio, risoluzione e pulizia dell'immagine che potrebbero fare qualche differenza: se nella fotocopia un particolare non si vede, perché è troppo illuminato o in ombra (eccesso di contrasto, effetto della copiatura), perché sfocato o sgranato (sempre effetti della copiatura) e nell'originale invece si vede, io - fossi la controparte - mi opporrei alla produzione, giacché si tratta di un documento che rappresenta
altre circostanze/luoghi.
Credo, inoltre, che se non ci fossero differenze, non avrei molto interesse a produrre l'originale. Sarebbe solo una produzione "estetica"...
Al di là di ciò che è rappresentato, poi, è chiaro che fisicamente si tratta di documenti diversi.
A questo punto, se sono da considerare nuovi documenti, non posso più produrli una volta spirato il termine di cui al 6° comma, n. 2, art. 183 c.p.c. (solo col "rito (stra)vecchio".. prima della riforma attuata con la 353/90 si potevano produrre documenti all'udienza di p.c.; mai - che io sappia - allegati alla comparsa conclusionale che si forma ad istruttoria chiusa...)
Cordialità
AB
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Avv. Andrea Buti
Via Marcantonio Colonna, 54 - Roma Via Pallotta, 15- 62032 Camerino (MC)
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