Ricerca avvocato divorzista per matrimonio contratto in cina tra italiano e cinese

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Annalisa Rosati

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May 16, 2013, 11:54:12 PM5/16/13
to leg...@googlegroups.com
Buon giorno!
Avrei necessità di un esperto in diritto di famiglia internazionale (se esiste), ovvero mi necessita indicare ad un conoscente residente in provincia di Napoli un avvocato esperto in divorzi da conseguire quando una delle parti è cinese.
Il matrimonio è stato contratto in Cina, ma a quanto pare non registrato in Italia.

Vi ringrazio se vorreste indicarmi un collega preferibilmente campano.

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Avv. Annalisa Rosati
Palermo
 
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giuseppe scognamiglio

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May 17, 2013, 1:40:04 AM5/17/13
to legalit
Io di certo non sono ciò che cerchi e temo sia difficile trovare una figura simile, ma sarei disponibile a studiare il caso e magari collaborare con una figura simile a quella che cerchi se la trovi, fammi sapere. Ho seguito e seguo separazioni "normali", con però particolarità molto complesse, nell'attesa, Ti auguro buona giornata.



From: rosa...@gmail.com
Date: Fri, 17 May 2013 05:54:12 +0200
Subject: [legalit] Ricerca avvocato divorzista per matrimonio contratto in cina tra italiano e cinese
To: leg...@googlegroups.com
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Annalisa Rosati

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May 17, 2013, 5:44:22 AM5/17/13
to leg...@googlegroups.com
Gentile Collega,
in termini brevi, un tizio italiano ha contratto in Cina matrimonio con una cinese.
Adesso vorrebbe sciogliere il tutto.
Mi ha chiesto di consigliargli il nominativo di un collega che si occupi di fattispecie simili.
Anche io sono un avvocato matrimonialista, ma certamente non ho le competenze specifiche.
Se tu ritieni di poter comunque segnalarmi qualcuno (te compreso), ti sarei grata.

Un cordialissimo saluto

parrini pierluigi

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May 17, 2013, 7:00:48 AM5/17/13
to leg...@googlegroups.com
Carissima Collega,
 
io sono un avvocato che si occupa  di diritto internazionale in prevalenza per quanto attiene il commercio internazionale.
Al riguardo penserei che il caso che Ti occupa debba essere trattato da un avvocato matrimonialista e da un avvocato internazionalista.
Io appartengo al Foro di Firenze, ma potrebbe essere valutata anche l'ipotesi di una collaborazione fra noi.
Fammi eventualmente sapere in proposito.
 
Avv. Pierluigi Parrini

Alessandro Pedone

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May 17, 2013, 7:36:14 AM5/17/13
to leg...@googlegroups.com
L’art. 32 legge 218 del 1995, estende in misura considerevole l’ambito della giurisdizione italiana. 

Infatti, ai casi previsti dall’art. 3 della stessa legge corrispondenti al domicilio o alla residenza del convenuto in Italia, si aggiungono, il criterio generale dell’accettazione della giurisdizione da parte del convenuto ed i criteri speciali stabiliti per la competenza interna, cui fa rinvio l’art. 3 , secondo comma, ultima parte.

Ai criteri di competenza generali, se ne aggiungono altri due, specifici, per le materie in questione: la cittadinanza italiana di uno dei coniugi e la celebrazione del matrimonio in Italia.

Grazie al primo foro speciale, quello della cittadinanza italiana dell’attore, i cittadini italiani si vedono sempre riconosciuta la possibilità di chiedere la separazione o il divorzio ad un tribunale italiano con applicazione della legge italiana, quando tali istituti sono sconosciuti alla legge straniera altrimenti applicabile.

Il secondo foro speciale, invece, quello relativo alla celebrazione del matrimonio in Italia, è una carta nuova concessa con la legge di riforma su citata, per effettuare la richiesta di divorzio e separazione in Italia.

La coppia che ha deciso di divorziare, lo può fare, seguendo l’iter attuale della separazione legale e del divorzio dopo tre anni dalla data della separazione, questo a prescindere che sia a domanda congiunta e consensuale o per lite. Dunque, occorrerà seguire il normale iter procedimentale previsto dal codice di procedura civile italiano, e rivolgersi al tribunale del luogo competente.

Se la coppia è decisa a fare domanda congiunta o consensuale, può divorziare nello Stato d’origine dell’extracomunitario rispettando la normativo dello stato estero e non è necessaria la separazione legale, a meno che lo Stato d’origine non richieda per sua normativa, questo passaggio. Perché ciò sia valido in Italia occorre che:
1) Non esista sentenza italiana contraria alla sentenza straniera, riguardante lo stesso oggetto e le stesse persone;
2) Non sia iniziato un processo in Italia, per lo stesso oggetto e persone;
3) Non sia contrario all’ordine pubblico

L’ostacolo più grande è quando la normativa straniera impone che uno dei due coniugi debba avere la residenza in quello stesso Stato.

Sebbene quindi, in caso di lite non consensuale a domanda congiunta le cose siano più complicate, la domanda si potrà proporre sempre che si rispettino i punti elencati sopra e si notifichi all’altra parte all’indirizzo anagrafico italiano. 

Dal momento della notifica che deve essere dimostrata e documentata, la controparte ha 90 giorni di tempo per nominare un suo legale rappresentante, oppure eccepire la giurisdizione, visto che questa è derogabile consensualmente dalle parti. 

Se trascorso tale periodo la controparte non ha nominato difensore o ha eccepito la giurisdizione, il divorzio può essere pronunciato in contumacia se ciò è previsto dallo Stato estero, e una volta che la sentenza è passata in giudicato potrà essere trascritta dall’ufficiale di Stato civile del luogo in cui è avvenuto il matrimonio in Italia.


Avv. Alessandro Pedone
Via Borfuro n. 8 - Bergamo

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Annalisa Rosati

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May 17, 2013, 12:12:11 PM5/17/13
to leg...@googlegroups.com
Vi ringrazio tutti.
Col vostro permesso riferirò alla persona che mi ha chiesto informazioni le vostre mail.
Sarà lui poi a contattarvi.
Io, come ho già spiegato, non ho modo di potermene occupare, nemmeno collaborando a latere con voi, sia per incompetenza in merito, sia perchè svolgo altra attività, dedicata specificatamente alla consulenza stragiudiziale per un istituto bancario che mi assorbe interamente.

Grazie mille.
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