Alberto Sonego
Alberto
Il 23/02/2010 12.20, Avv. Marco Mecacci ha scritto:
> Anche questa.
> Se vuoi te la mando per esteso
>
> Corte di Cassazione Sezione 3 Civile
> Sentenza del 15 maggio 2009, n. 11330
> Massima redazionale
>
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>
>
> Arricchimento senza causa - Condizioni - Arricchimento - Nozione -
> Indennizzo - Misura - Fattispecie. (Cc, articolo 2041)
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>
>
>
> La nozione di arricchimento, di cui all'articolo 2041 del Cc, va
> intesa - indifferentemente - sia in senso qualitativo che in senso
> quantitativo e pu� consistere tanto in un incremento patrimoniale,
> quanto in un risparmio di spesa e, pi� in generale, in una mancata
> perdita economica. Correlativamente il depauperamento pu� consistere
> tanto in erogazioni di una entit� pecuniaria, quanto in attivit� o
> prestazioni di cui si avvantaggi l'arricchito. Poich� - ancora -
> l'indennizzo previsto dall'articolo 2041 del Cc � finalizzato a
> reintegrare il patrimonio del depauperato, esso va commisurato
> all'arricchimento, riconoscendo, in via sostitutiva, al depauperato,
> un quid monetario nei limiti dello stesso arricchimento (perch�,
> altrimenti, si verificherebbe un arricchimento nel senso inverso).
> (Nella specie nel corso di una lunghissima convivenza more uxorio uno
> dei partners aveva dato un rilevante contributo economico lavorativo
> all'altro, che nel corso detto periodo aveva acquistato alcuni
> immobili: in applicazione del principio di cui sopra la Suprema corte
> ha ritenuto corretta la conclusione raggiunta dai giudici di merito
> che avevano quantificato l'indennizzo - per l'incremento patrimoniale
> e/o il risparmio di spese, conseguito dal convivente locupletato - in
> misura corrispondente al valore del 50% degli immobili acquistato da
> quest'ultimo). (M.Fin.)
>
>
>
> Repertorio24
> PUBBLICAZIONE
>
> Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24
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> From: "Alberto Sonego" <son...@tele2.it>
> Sent: Tuesday, February 23, 2010 12:08 PM
> To: <leg...@googlegroups.com>
> Subject: [legalit] convivenza more uxorio - pagamento mutuo
>
>> Non ho trovato giurisprudenza che mi aiuti a risolvere il seguente
>> caso, e perci� ve lo sottopongo.
>> Una coppia convive more uxorio, nell'appartamento di propriet� di
>> lei. Lui, per accordi tra la coppia, paga mensilmente parecchie rate
>> del mutuo acceso su tale immobile (mentre lei, sempre per accordi
>> "interni", paga le spese del vivere quotidiano).
>> Ora la coppia � scoppiata. La convivenza � cessata, e lui rivendica
>> la propriet� di una quota dell'immobile o, quanto meno, il rimborso
>> di quanto pagato a titolo di rate del mutuo. Preciso che i pagamenti
>> sono dimostrabili, in quanto effettuati con bonifico dal conto di lui.
>> Le soluzioni, a mio modesto avviso potrebbero essere due:
>> 1) si applica l'art. 2034 c.c., e quanto pagato, anche per il mutuo,
>> � irripetibile. C'� giurisprudenza che applica tale norma alle spese
>> sostenute reciprocamente tra i conviventi more uxorio; per� non ho
>> trovato alcun caso in materia di mutuo e/o di spese sull'immobile di
>> propriet� di uno dei conviventi;
>> 2) l'alternativa � applicare l'art. 2041, sostenendo che il coniuge
>> intestatario dell'immobile si � arricchito senza causa. Per� una
>> causa potrebbe anche esserci (es.: liberalit�, dovere morale), salvi
>> i problemi probatori.
>> In ogni caso, mi sembra da escludere che si possa rivendicare una
>> quota di propriet�: al massimo potr� ottenersi la ripetizione di
>> quanto pagato, pi� interessi.
>> Mi saranno gradite opinioni ed esperienze in merito.
>> Cordialit�
>>
>> Alberto Sonego
>>
>> --
>> Hai ricevuto questo messaggio perch� sei iscritto al gruppo "legalit"
>> di Google Gruppi.
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>> Per ulteriori opzioni, visita il gruppo all'indirizzo
>> http://groups.google.com/group/legalit?hl=it.
>>
>
Il 23/02/2010 12.20, Tiziano Solignani ha scritto:
> L'ex partner pu� chiedere la restituzione di quanto pagato, ma come
> giustamente richiami tu gli pu� essere opposta la ben diffusa
> ricostruzione delle "obbligazioni naturali"; se questa non fosse
> sufficiente, o non vi si volesse dare adito, per qualsiasi ragione, la
> proprietaria potrebbe allora chiedere una indennit� a titolo di canone
> di occupazione dell'immobile, che potrebbe poi compensarsi con quanto
> pagato dall'altro come rata di mutuo. Oltre che chiedere, ma sempre in
> teoria, la restituzione delle spese correnti in ragione del 50%.
>
Anch'io tendo a questa prospettazione. Mi fa piacere vedere che sei
d'accordo.
> Naturalmente, se si applicassero, alle situazioni di convivenza, le
> regole nude e crude del diritto civile e delle obbligazioni, il carico
> giudiziario italiano aumenterebbe probabilmente di un 15-20%, anche
> per questo si tende, tramite la teoria delle obbligazioni naturali e
> altre considerazioni, verso il "chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha
> dato" quando termina una convivenza. E' d'altra parte comodo mantenere
> certi comportamenti finch� la coppia funziona e se ne traggono utilit�
> analoghe a quelle derivanti dal matrimonio (affetto, assistenza
> reciproca, solidariet�, etc.) per poi chiedere indietro tutto quello
> che si � erogato una volta che � andata in crisi: bisogna invece
> apprezzare quello che di bello c'� stato finch� � durato, senza
> pretendere di cambiare il passato che � l'unica cosa che non si pu�
> mai cambiare.
>
Inutile dire che concordo.