convivenza more uxorio - pagamento mutuo

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Alberto Sonego

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Feb 23, 2010, 6:08:43 AM2/23/10
to leg...@googlegroups.com
Non ho trovato giurisprudenza che mi aiuti a risolvere il seguente caso,
e perciò ve lo sottopongo.
Una coppia convive more uxorio, nell'appartamento di proprietà di lei.
Lui, per accordi tra la coppia, paga mensilmente parecchie rate del
mutuo acceso su tale immobile (mentre lei, sempre per accordi "interni",
paga le spese del vivere quotidiano).
Ora la coppia è scoppiata. La convivenza è cessata, e lui rivendica la
proprietà di una quota dell'immobile o, quanto meno, il rimborso di
quanto pagato a titolo di rate del mutuo. Preciso che i pagamenti sono
dimostrabili, in quanto effettuati con bonifico dal conto di lui.
Le soluzioni, a mio modesto avviso potrebbero essere due:
1) si applica l'art. 2034 c.c., e quanto pagato, anche per il mutuo, è
irripetibile. C'è giurisprudenza che applica tale norma alle spese
sostenute reciprocamente tra i conviventi more uxorio; però non ho
trovato alcun caso in materia di mutuo e/o di spese sull'immobile di
proprietà di uno dei conviventi;
2) l'alternativa è applicare l'art. 2041, sostenendo che il coniuge
intestatario dell'immobile si è arricchito senza causa. Però una causa
potrebbe anche esserci (es.: liberalità, dovere morale), salvi i
problemi probatori.
In ogni caso, mi sembra da escludere che si possa rivendicare una quota
di proprietà: al massimo potrà ottenersi la ripetizione di quanto
pagato, più interessi.
Mi saranno gradite opinioni ed esperienze in merito.
Cordialità

Alberto Sonego

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Tiziano Solignani

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Feb 23, 2010, 6:20:49 AM2/23/10
to leg...@googlegroups.com
Esattamente, la quota di proprietà è fuori discussione.

L'ex partner può chiedere la restituzione di quanto pagato, ma come giustamente richiami tu gli può essere opposta la ben diffusa ricostruzione delle "obbligazioni naturali"; se questa non fosse sufficiente, o non vi si volesse dare adito, per qualsiasi ragione, la proprietaria potrebbe allora chiedere una indennità a titolo di canone di occupazione dell'immobile, che potrebbe poi compensarsi con quanto pagato dall'altro come rata di mutuo. Oltre che chiedere, ma sempre in teoria, la restituzione delle spese correnti in ragione del 50%.

Naturalmente, se si applicassero, alle situazioni di convivenza, le regole nude e crude del diritto civile e delle obbligazioni, il carico giudiziario italiano aumenterebbe probabilmente di un 15-20%, anche per questo si tende, tramite la teoria delle obbligazioni naturali e altre considerazioni, verso il "chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato" quando termina una convivenza. E' d'altra parte comodo mantenere certi comportamenti finchè la coppia funziona e se ne traggono utilità analoghe a quelle derivanti dal matrimonio (affetto, assistenza reciproca, solidarietà, etc.) per poi chiedere indietro tutto quello che si è erogato una volta che è andata in crisi: bisogna invece apprezzare quello che di bello c'è stato finchè è durato, senza pretendere di cambiare il passato che è l'unica cosa che non si può mai cambiare.

A parte questo, difficile comunque dire come potrebbe finire una vertenza di questo genere, dipenderà molto dalla sensibilità del giudice che, purtroppo, potrebbe anche non essere quello che si occupa solitamente di famiglia, se la causa viene impostata come una ripetizione di indebito o comunque in base alle regole sulle obbligazioni patrimoniali. Se dovessi instaurarla io, chiederei al cliente di firmarmi una dichiarazione in cui gli comunico che l'esito è estremamente incerto e che le nostre ricostruzioni in diritto potrebbero essere totalmente disattese, perchè la possibilità di prendere una sbadilata è concreta.

--
cordialmente,

tiziano solignani

** progetto fenice **

Alberto Sonego

unread,
Feb 23, 2010, 6:43:06 AM2/23/10
to leg...@googlegroups.com
La cercher� su Juris Data. Se non riuscir� a trovarla (fino a ieri non
l'avevo trovata...), ti chieder� la cortesia.
Grazie.
Ciao

Alberto


Il 23/02/2010 12.20, Avv. Marco Mecacci ha scritto:
> Anche questa.
> Se vuoi te la mando per esteso
>
> Corte di Cassazione Sezione 3 Civile
> Sentenza del 15 maggio 2009, n. 11330
> Massima redazionale
>
> --------------------------------------------------------------------------------
>
>
> Arricchimento senza causa - Condizioni - Arricchimento - Nozione -
> Indennizzo - Misura - Fattispecie. (Cc, articolo 2041)
> --------------------------------------------------------------------------------
>
>
>
> La nozione di arricchimento, di cui all'articolo 2041 del Cc, va
> intesa - indifferentemente - sia in senso qualitativo che in senso
> quantitativo e pu� consistere tanto in un incremento patrimoniale,
> quanto in un risparmio di spesa e, pi� in generale, in una mancata
> perdita economica. Correlativamente il depauperamento pu� consistere
> tanto in erogazioni di una entit� pecuniaria, quanto in attivit� o
> prestazioni di cui si avvantaggi l'arricchito. Poich� - ancora -
> l'indennizzo previsto dall'articolo 2041 del Cc � finalizzato a
> reintegrare il patrimonio del depauperato, esso va commisurato
> all'arricchimento, riconoscendo, in via sostitutiva, al depauperato,
> un quid monetario nei limiti dello stesso arricchimento (perch�,
> altrimenti, si verificherebbe un arricchimento nel senso inverso).
> (Nella specie nel corso di una lunghissima convivenza more uxorio uno
> dei partners aveva dato un rilevante contributo economico lavorativo
> all'altro, che nel corso detto periodo aveva acquistato alcuni
> immobili: in applicazione del principio di cui sopra la Suprema corte
> ha ritenuto corretta la conclusione raggiunta dai giudici di merito
> che avevano quantificato l'indennizzo - per l'incremento patrimoniale
> e/o il risparmio di spese, conseguito dal convivente locupletato - in
> misura corrispondente al valore del 50% degli immobili acquistato da
> quest'ultimo). (M.Fin.)
>
>
>
> Repertorio24
> PUBBLICAZIONE
>
> Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24
>
>
>
>
>
>
>
> --------------------------------------------------
> From: "Alberto Sonego" <son...@tele2.it>
> Sent: Tuesday, February 23, 2010 12:08 PM
> To: <leg...@googlegroups.com>
> Subject: [legalit] convivenza more uxorio - pagamento mutuo


>
>> Non ho trovato giurisprudenza che mi aiuti a risolvere il seguente

>> caso, e perci� ve lo sottopongo.
>> Una coppia convive more uxorio, nell'appartamento di propriet� di

>> lei. Lui, per accordi tra la coppia, paga mensilmente parecchie rate
>> del mutuo acceso su tale immobile (mentre lei, sempre per accordi
>> "interni", paga le spese del vivere quotidiano).

>> Ora la coppia � scoppiata. La convivenza � cessata, e lui rivendica
>> la propriet� di una quota dell'immobile o, quanto meno, il rimborso

>> di quanto pagato a titolo di rate del mutuo. Preciso che i pagamenti
>> sono dimostrabili, in quanto effettuati con bonifico dal conto di lui.
>> Le soluzioni, a mio modesto avviso potrebbero essere due:
>> 1) si applica l'art. 2034 c.c., e quanto pagato, anche per il mutuo,

>> � irripetibile. C'� giurisprudenza che applica tale norma alle spese
>> sostenute reciprocamente tra i conviventi more uxorio; per� non ho

>> trovato alcun caso in materia di mutuo e/o di spese sull'immobile di

>> propriet� di uno dei conviventi;
>> 2) l'alternativa � applicare l'art. 2041, sostenendo che il coniuge
>> intestatario dell'immobile si � arricchito senza causa. Per� una
>> causa potrebbe anche esserci (es.: liberalit�, dovere morale), salvi

>> i problemi probatori.
>> In ogni caso, mi sembra da escludere che si possa rivendicare una

>> quota di propriet�: al massimo potr� ottenersi la ripetizione di
>> quanto pagato, pi� interessi.


>> Mi saranno gradite opinioni ed esperienze in merito.

>> Cordialit�
>>
>> Alberto Sonego
>>
>> --
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>> http://groups.google.com/group/legalit?hl=it.
>>
>

Alberto Sonego

unread,
Feb 23, 2010, 6:45:43 AM2/23/10
to leg...@googlegroups.com

Il 23/02/2010 12.20, Tiziano Solignani ha scritto:
> L'ex partner pu� chiedere la restituzione di quanto pagato, ma come
> giustamente richiami tu gli pu� essere opposta la ben diffusa

> ricostruzione delle "obbligazioni naturali"; se questa non fosse
> sufficiente, o non vi si volesse dare adito, per qualsiasi ragione, la

> proprietaria potrebbe allora chiedere una indennit� a titolo di canone

> di occupazione dell'immobile, che potrebbe poi compensarsi con quanto
> pagato dall'altro come rata di mutuo. Oltre che chiedere, ma sempre in
> teoria, la restituzione delle spese correnti in ragione del 50%.
>

Anch'io tendo a questa prospettazione. Mi fa piacere vedere che sei
d'accordo.

> Naturalmente, se si applicassero, alle situazioni di convivenza, le
> regole nude e crude del diritto civile e delle obbligazioni, il carico
> giudiziario italiano aumenterebbe probabilmente di un 15-20%, anche
> per questo si tende, tramite la teoria delle obbligazioni naturali e
> altre considerazioni, verso il "chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha
> dato" quando termina una convivenza. E' d'altra parte comodo mantenere

> certi comportamenti finch� la coppia funziona e se ne traggono utilit�

> analoghe a quelle derivanti dal matrimonio (affetto, assistenza

> reciproca, solidariet�, etc.) per poi chiedere indietro tutto quello
> che si � erogato una volta che � andata in crisi: bisogna invece
> apprezzare quello che di bello c'� stato finch� � durato, senza
> pretendere di cambiare il passato che � l'unica cosa che non si pu�
> mai cambiare.
>

Inutile dire che concordo.

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