R: [legalit:41307] Gratuito patrocinio e transazione

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vittoria

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Sep 2, 2015, 1:26:31 AM9/2/15
to Martino Gasparella, Adriano Sorio


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Da: Martino Gasparella
Inviato: martedì 1 settembre 2015 15:33
A: legalit
Oggetto: [legalit:41307] Gratuito patrocinio e transazione

Gent.mi colleghi,
sto per completare una transazione di una causa di lavoro. La ricorrente beneficia del gratuito patrocinio. In mandato non sono io ma un collega dello studio (iscritto all'albo del gratuito patrocinio). 
La transazione sarebbe a spese compensate. 

Alcuni colleghi mi avevano segnalato che facendo una transazione stragiudiziale e poi abbandonando il giudizio ex art. 309, avrei potuto chiedere la liquidazione delle spese al tribunale senza il rischio che il tribunale agisse in rivalsa verso la ricorrente. Del resto, in questo caso la transazione è un atto tra privati esterno al giudizio.
(So che in questo caso lo stato potrebbe agire per le spese prenotate a debito che però in questo caso, trattandosi di causa di lavoro, mi pare non ce ne siano: il contributo unificato è esente per reddito).

Altri mi hanno però fatto temere che possa comunque applicarsi l'art. 134 comma 2 e 3 con quindi il rischio che lo stato possa agire in rivalsa per recuperare verso la ricorrente quanto liquidato. Cosa che, ovviamente, vorrei evitare perché la ricorrente ha deciso di transare a fronte di una somma netta, che non comprendeva tale ulteriore esborso (e, ovviamente, se si vedesse arrivare una richiesta di pagamento potrebbe legittimamente rivolgersi all'avvocato in mandato e a me in quanto parte della transazione per chiedere i legittimi chiarimenti in merito).
Se si applicasse davvero l'art. 134 commi 2 e 3, l'unica soluzione, a questo punto, sarebbe rinunciare a chiedere la liquidazione delle spese? (A quel punto lo Stato non può certo agire in rivalsa per spese che non ha pagato).

Ringraziandovi per l'attenzione, riporto l'art. 134 Testo unico spese giustizia e l'art. 131 (distinzione tra spese anticipate e prenotate a debito)

ART. 134 (L)
(Recupero delle spese)

1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.
4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.

ART. 131 (L)
(Effetti dell'ammissione al patrocinio)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; (1)
b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile (2);
c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia.
3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
4. Sono spese anticipate dall'erario:
a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

(1) Lettera così modificata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(2) Parole soppresse dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

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Martino Gasparella

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Sep 2, 2015, 4:30:04 AM9/2/15
to legalit
Post in attesa di cancellazione. Chiederei cortesemente di non inserire ulteriori risposte.
Grazie.
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