Buongiorno a tutti gli iscritti
Per lungo tempo ho consigliato i miei clienti di attendere il protesto dell’assegno/ pagherò cambiario e poi portarmi il titolo munito di protesto per notificare precetto su assegno o cambiale, con evidente risparmio di tempi e costi rispetto al ricorso monitorio.
Ora però un mio cliente mi obietta che è una spesa inutile -quantomeno per gli assegni- visto che sono tutti non trasferibili e che il precetto contro il traente si può fare senza protesto.
In effetti l’art 63 L cambiali al terzo comma recita “ il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale o del protesto “ e nemmeno l’art 45 L. Assegni mi sembra che imponga il protesto al fine del precetto
E mi pare che nel precetto su assegno non pagato alla presentazione il creditore possa -oltre al capitale e spese- chiedere anche la penale del 10% prevista dalla L. 15.12.1990 n. 386
Che ne pensate?
Avv. Marco Pescarollo Treviso
Cominciamo col dire che il protesto non è condizione dio procedibilità dell’azione esecutiva.
Invero, ricordo a me stesso che il protesto è l’ufficializzazione della mancanza di provvista.
Tuttavia mentre un pagherò potrebbe essere regolato anche a casa mia un assegno va necessariamente fatto passare per un istituto di credito!
Ergo, se non lo hai depositato sul tuo conto o non sei andato alla banca del traente, come fai a dire che non c’è provvista?
Salvo voler credere che tutti gli assegni (nei termini di legge) sono tutoli esecutivi e legittimano sempre ed a prescindere l’azione esecutiva L
Credo che un input interessante potrebbe rivenire dalla differenza tra mezzo di pagamento (l’assegno) e titolo di credito (pagherò).
Buon pomeriggio.
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Marco Pescarollo
Inviato: lunedì 21 novembre 2011 12:10
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Senza il protesto di un assegno non trasferibile posso spiccare precetto contro il traente?
--
hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)
l'assegno viene presentato in banca e questa lo restituisce al mio
cliente con la semplice annotazione"TITOLO NON PAGATO PER MANCANZA
FONDI"
Alla richiesta del mio cliente che ha presentao l'assegno di perchè la
banca non abbia elevato il protesto per mancanza di fondi, l'istituto
risponde che non è necessario il protesto e chi lo ha ricevuto in
pagamento può agire ugualmente in via esecutiva per capitale,
interessi e penale del 10%
Che ne pensate?
Avv. MArco Pescarollo
On 21 Nov, 16:00, "Gianni Cataldi" <giovannicata...@teletu.it> wrote:
> Cominciamo col dire che il protesto non è condizione dio procedibilità
> dell’azione esecutiva.
>
> Invero, ricordo a me stesso che il protesto è l’ufficializzazione della
> mancanza di provvista.
>
> Tuttavia mentre un pagherò potrebbe essere regolato anche a casa mia un
> assegno va necessariamente fatto passare per un istituto di credito!
>
> Ergo, se non lo hai depositato sul tuo conto o non sei andato alla banca del
> traente, come fai a dire che non c’è provvista?
>
> Salvo voler credere che tutti gli assegni (nei termini di legge) sono tutoli
> esecutivi e legittimano sempre ed a prescindere l’azione esecutiva L
>
> Credo che un input interessante potrebbe rivenire dalla differenza tra mezzo
> di pagamento (l’assegno) e titolo di credito (pagherò).
>
> Buon pomeriggio.
>
> Gianni Cataldi
>
> STUDIO DELL'AVVOCATO
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> GIOVANNI CATALDI
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> Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39
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> eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Marco Pescarollo
Inviato: martedì 22 novembre 2011 12:37
A: legalit
Oggetto: Re: R: [legalit] Senza il protesto di un assegno non trasferibile
il mio cliente ha in mano una dichiarazione della banca -una cassa
rurale milanese- che dice di non essere tenuta ad elevare il protesto
e comunque il titolo è stato rpesentato in tempo utile
Quanto alla funzione " pubblicitaria del protesto" sono d'accordo con
te, ma capirai che ai nostri clienti gliene importa poco o nioente,
anzi agli imprenditori risparmiare le spese del protesto non spiace!
Marco Pescarollo Treviso
On 22 Nov, 12:48, "Gianni Cataldi" <giovannicata...@teletu.it> wrote:
> Edoardo potrà insegnarci che la Banca non ha discrezionalità nel protesto.
> Accertata la mancanza di provvista, SE NEI TERMINI, DEVE adoperarsi perché
> l'assegno sia protesto di talché sia resa pubblica l'incapacità di Tizio
> (dovrebbe essere questa la funzione del protesto, o sbaglio / ricordo
> male?).
> Se non fa eseguire il protesto mi vien più facile pensare che l'assegno è
> giunto in banca dopo i termini (7 gg su piazza / 14 fuori).
> Diversamente, ci vedrei un'omissione della banca (che, cmq, allo stato,
> visto il tuo post non dovrebbe aver alcun rilievo).
> Ciò posto, io personalmente, ritengo azionabile in excutivis tale assegno:
> vi è comunque una dichiarazione che accerta la mancanza di provvista. Non è
> quella del Notaio, d'accordo, ma quella serve ad altro (protesto).
> Il mio umilissimo pensiero in attesa di smentita da Edoardo Ferragina :-)
> Gianni Cataldi
>
> STUDIO DELL'AVVOCATO
> GIOVANNI CATALDI
> Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39
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> (http://legalit.solignani.it)- Nascondi testo citato
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Marco Pescarollo
Inviato: mercoledì 23 novembre 2011 13:06
A: legalit
Oggetto: Re: R: R: [legalit] Senza il protesto di un assegno non
C'è qualche anima pia che possa chiarirmi il motivo per cui non è
stato elevato il protesto? Una volta che il cliente ha correttamento
portato all'incasso l'assegno cos'altro può (o deve) fare per far si
che lo stesso venga protestato? Quali sono gli esatti termini per la
levata di protesto? Se è scaduto il termine la responsabilità non è
della banca? Grazie in anticipo.
avv. Piero Garofalo
On 21 Nov, 12:10, "Marco Pescarollo" <ma...@avvocatopescarollo.it>
wrote:
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Echoes1976
Inviato: mercoledì 23 novembre 2011 18:37
A: legalit
Oggetto: [legalit] Re: Senza il protesto di un assegno non trasferibile posso spiccare precetto contro il traente?
avv. Piero Garofalo
--
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Echoes1976
Inviato: giovedì 24 novembre 2011 10:17
A: legalit
Oggetto: Re: R: [legalit] Re: Senza il protesto di un assegno non trasferibile posso spiccare precetto contro il traente?
Buona giornata a tutti
Avv. MArco Pescarollo
On 24 Nov, 12:41, Echoes1976 <garofalopi...@gmail.com> wrote:
> Concordo con quanto detto, in effetti neanche io vedo pregiudizi
> immediati e diretti per il creditore.
>
> On 24 Nov, 11:50, "Gianni Cataldi" <giovannicata...@teletu.it> wrote:
>
>
>
> > E quale sarebbe il danno lamentato?
> > Cosa il creditore avrebbe potuto fare col protesto e cosa non più fare senza?
> > Un tempo avrebbe potuto esercitare l'azione di regresso ma oggi, con la clausola di non trasferibilità "obbligatoria", non vedo più assegni girati a favore di altri beneficiari.
> > Il creditore conserva, in ogni caso, le sue azioni esecutive.
> > Al massimo si avrebbe una stortura del sistema che è stato configurato per dare pubblicità negativa al cattivo traente e che le banche con precisi accorgimenti verosimilmente elude.
> > Ma di danni diretti per il creditore io non ne vedo....indubbi vantaggi per il debitore.
> > Gianni Cataldi
>
> > STUDIO DELL'AVVOCATO
> > GIOVANNI CATALDI
> > Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70begin_of_the_skype_highlighting +39 333.610.41.70 end_of_the_skype_highlighting
>
> > Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.
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> > Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Echoes1976
> > Inviato: giovedì 24 novembre 2011 10:17
> > A: legalit
> > Oggetto: Re: R: [legalit] Re: Senza il protesto di un assegno non trasferibile posso spiccare precetto contro il traente?
>
> > Grazie per la risposta. Il mio era difatti di importo inferiore ai
> > 5.000,00 euro. La domanda che mi pongo però è se sia configurabile una
> > responsabilità della Banca in caso in cui facciano scadere i termini
> > per la levata di protesto.
>
> > On 23 Nov, 19:39, "Gianni Cataldi" <giovannicata...@teletu.it> wrote:
>
> > > Perché l'assegno sia protestabile deve materialmente arrivare nelle mani del P.U. nei termini.
> > > Ergo, se tu lo lo porti alla tua banca questa deve trasmetterlo alla banca trattaria che a sua volta deve mandarlo alla filiale di competenza.
> > > Stranezze italiane, poi, pare che quelli inferiori ad € 5.000,00 debba fare un giro della madonna e solo all'arrivo in filiale è possibile attestarne la mancata provvista nel qual caso poi viene consegnato, se ci sono i termini, al P.U.
> > > Quelli di importo superiore, invece, scontano un controllo telematico. Ergo, se risulta da subito la carenza di fondi viene accelerato kl'intero procedimento e, quasi sempre arrivano in tempo per il protesto.
> > > Il tuo di che importo era?
> > > Gianni
>
> > > STUDIO DELL'AVVOCATO
> > > GIOVANNI CATALDI
> > > Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70begin_of_the_skype_highlighting +39 333.610.41.70 end_of_the_skype_highlighting
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> > > Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.
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