Vizio di forma del decreto ingiuntivo?

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Ciro Salmieri

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Mar 14, 2012, 1:30:13 PM3/14/12
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Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, controparte ha rilevato che la data di deposito in cancelleria del decreto (settembre 2009) risulta essere antecedente a quella di emissione del decreto stesso (settembre 2011) ed ha dedotto la nullità del decreto stesso.
Ho osservato che l'errata indicazione della data di deposito in cancelleria deriva da un evidente errore materiale del cancelliere (non corretto posizionamento del timbro datario) mentre vi è piena coerenza tra la data di deposito del ricorso e quella di emissione del decreto ingiuntivo (entrambi settembre 2011).
Il G.d.P. si è ovviamente riservato concedendo termine per note.
Io ho pensato di richiedere in Cancelleria un'attestazione relativa alla data di effettivo deposito del decreto in cancelleria ma non so se sia sufficiente. 
Avete qualche dritta? Siete a conoscenza di qualche precedente giurisprudenziale?
Grazie per eventuali risposte.
Ciro Salmieri

Gianni Cataldi

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Mar 15, 2012, 5:45:22 AM3/15/12
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La certificazione della cancelleria circa la data effettiva di deposito + l’indicazione come teste del cancelliere + il riferimento al numero di RG dovrebbero essere sufficienti…….e sottolineo il dovrebbero.

Con la dichiarazione, proveniente sempre da un P.U., dovrebbe anche essere superato il particolare valore probatorio attribuito alle dichiarazioni provenienti da un P.U. (in buon sostanza avresti due dichiarazioni aventi lo stesso valore).

Circa la giurisprudenza potresti cercare qualcosa in ambito sanzioni amministrative: i giudici hanno più volte statuito che quando le dichiarazioni provenienti dagli agenti sono palesemente frutto di errori non possono valere fino a querela di falso.

 

Nella sentenza 23622/06, citata anche da controparte, la S.C. ha statuito che deve attribuirsi pieno valore probatorio al verbale redatto dall’agente accertatore se dagli atti di causa non emergono sufficienti elementi per ipotizzare un errore materiale da parte dei verbalizzanti  [nello stesso senso Cass. 17106/02 (doc. 3/b); G.d.P Bari 828/08 (doc. 3/c)].

 

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Ciro Salmieri
Inviato: mercoledì 14 marzo 2012 18:30
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Oggetto: [legalit] Vizio di forma del decreto ingiuntivo?

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Ciro Salmieri

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Mar 15, 2012, 11:45:16 AM3/15/12
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Grazie della risposta. Per quel che riguarda la giurisprudenza ho trovato due sentenze di identico contenuto secondo le quali l'omissione od irregolarità della certificazione del deposito del provvedimento non ha alcuna conseguenza sulla regolarità del provvedimento medesimo quando la controparte abbia comunque potuto esercitare i propri diritti

La pubblicazione della sentenza mediante deposito della stessa nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, ai sensi dell’art. 133 comma primo c.p.c., deposito consistente nella consegna ufficiale al cancelliere dell’originale della decisione sottoscritta dal giudice, costituisce un elemento essenziale per l’esistenza dell’atto; al contrario la certificazione del compimento di tale attività che deve essere eseguita dal cancelliere a norma del secondo comma dello stesso art. 133 è formalità estrinseca all’atto con la conseguenza che la sua mancanza non determina la nullità della sentenza quando la cancelleria abbia annotato l’avvenuta pubblicazione della sentenza stessa nel registro cronologico, l’abbia trasmessa all’ufficio del registro – atti giudiziari e abbia, infine, comunicato alle parti costituite l’avvenuto deposito della decisione cosicché la parte interessata abbia potuto tempestivamente impugnare la pronuncia a lei sfavorevole (Cass. Civ. Sez. II 22/03/2001 n.4130)

 

L’omessa indicazione, da parte del cancelliere della data di deposito della sentenza non incide sulla pubblicazione della stessa, che invece consegue, così come la sua immodificabilità, al mero atto della consegna dell’originale, sottoscritto dal giudice, al cancelliere il quale certifica, così come dispone il comma 2 dell’art. 133 c.p.c. che tale adempimento è avvenuto. Detta certificazione, infatti, costituisce una formalità estrinseca alla sentenza cui accede e perciò, se incompleta come nel caso della mancanza della data del deposito non ne determina la nullità atteso che, anche ai fini della decorrenza del dies a quo per l’impugnazione annuale, ne è possibile l’identificazione, ove non risulti dalla successiva comunicazione, usando l’ordinaria diligenza con la consultazione dell’originale della sentenza ovvero dell’annotazione della stessa su registro del ruolo di udienza (Cass. Civ. Sez. III 13/7/1994 n.6571)

Enrico Gorini

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Mar 16, 2012, 12:04:41 PM3/16/12
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A mio parere, il decreto ingiuntivo è di per se’ ineccepibile e opponibile solo per motivi di MERITO.

come spesso accade, si crede che l’opposizione a decr ingiuntivo sia un’impugnazione, mentre invece è una “citazione”: introduce un giudizio di merito a tutti gli effetti.

Certo, se il decreto ingiuntivo mancasse di elementi sostanziali ex se’, concepirei anche un’opposizione meramente formale.   Ma il fatto che vi sia un timbro di deposito del ricorso che attesterebbe una data posteriore al decreto ingiuntivo stesso, non mi basta a fondare il sospetto che il giudice abbia emesso SUA SPONTE un decreto; è ovvio trattarsi di un errore materiale DI PER SE’  INNOCUO.  

Piuttosto che presupporre una collusione processuale mal riuscita fra ricorrente e giudice, per di più inutile (in quantochè il falso non serve a nulla se poi non c’è il diritto da far valere in giudizio), è più logico ipotizzare, da parte del giudice, un mero errore materiale.

Chiaro che l’opponente potrebbe ricusare il giudice in quanto strumento della collusione (avrebbe fatto il decreto senza aver avuto, prima, il ricorso), ma a che gli giova se poi dovrà fare comunque, con altro giudice, un’altra opposizione di merito?  

Queste eccezioni sono virtusismi che non capisco.

 

Enrico Gorini

 

avv.Enrico Gorini

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Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, controparte ha rilevato che la data di deposito in cancelleria del decreto (settembre 2009) risulta essere antecedente a quella di emissione del decreto stesso (settembre 2011) ed ha dedotto la nullità del decreto stesso.

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