La certificazione della cancelleria circa la data effettiva di deposito + l’indicazione come teste del cancelliere + il riferimento al numero di RG dovrebbero essere sufficienti…….e sottolineo il dovrebbero.
Con la dichiarazione, proveniente sempre da un P.U., dovrebbe anche essere superato il particolare valore probatorio attribuito alle dichiarazioni provenienti da un P.U. (in buon sostanza avresti due dichiarazioni aventi lo stesso valore).
Circa la giurisprudenza potresti cercare qualcosa in ambito sanzioni amministrative: i giudici hanno più volte statuito che quando le dichiarazioni provenienti dagli agenti sono palesemente frutto di errori non possono valere fino a querela di falso.
Nella sentenza 23622/06, citata anche da controparte, la S.C. ha statuito che deve attribuirsi pieno valore probatorio al verbale redatto dall’agente accertatore se dagli atti di causa non emergono sufficienti elementi per ipotizzare un errore materiale da parte dei verbalizzanti [nello stesso senso Cass. 17106/02 (doc. 3/b); G.d.P Bari 828/08 (doc. 3/c)].
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.
____________________________________________________________________________________________
This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your co-operation.
__________________________________________________________________________________________________
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Ciro Salmieri
Inviato: mercoledì 14 marzo 2012 18:30
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Vizio di forma del decreto ingiuntivo?
--
hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)
La pubblicazione della sentenza mediante deposito della stessa nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, ai sensi dell’art. 133 comma primo c.p.c., deposito consistente nella consegna ufficiale al cancelliere dell’originale della decisione sottoscritta dal giudice, costituisce un elemento essenziale per l’esistenza dell’atto; al contrario la certificazione del compimento di tale attività che deve essere eseguita dal cancelliere a norma del secondo comma dello stesso art. 133 è formalità estrinseca all’atto con la conseguenza che la sua mancanza non determina la nullità della sentenza quando la cancelleria abbia annotato l’avvenuta pubblicazione della sentenza stessa nel registro cronologico, l’abbia trasmessa all’ufficio del registro – atti giudiziari e abbia, infine, comunicato alle parti costituite l’avvenuto deposito della decisione cosicché la parte interessata abbia potuto tempestivamente impugnare la pronuncia a lei sfavorevole (Cass. Civ. Sez. II 22/03/2001 n.4130)
L’omessa indicazione, da parte
del cancelliere della data di deposito della sentenza non incide sulla pubblicazione
della stessa, che invece consegue, così come la sua immodificabilità, al mero
atto della consegna dell’originale, sottoscritto dal giudice, al cancelliere il
quale certifica, così come dispone il comma 2 dell’art. 133 c.p.c. che tale
adempimento è avvenuto. Detta certificazione, infatti, costituisce una
formalità estrinseca alla sentenza cui accede e perciò, se incompleta come nel
caso della mancanza della data del deposito non ne determina la nullità atteso
che, anche ai fini della decorrenza del dies a quo per l’impugnazione annuale,
ne è possibile l’identificazione, ove non risulti dalla successiva
comunicazione, usando l’ordinaria diligenza con la consultazione dell’originale
della sentenza ovvero dell’annotazione della stessa su registro del ruolo di
udienza (Cass. Civ. Sez. III 13/7/1994 n.6571)
A mio parere, il decreto ingiuntivo è di per se’ ineccepibile e opponibile solo per motivi di MERITO.
come spesso accade, si crede che l’opposizione a decr ingiuntivo sia un’impugnazione, mentre invece è una “citazione”: introduce un giudizio di merito a tutti gli effetti.
Certo, se il decreto ingiuntivo mancasse di elementi sostanziali ex se’, concepirei anche un’opposizione meramente formale. Ma il fatto che vi sia un timbro di deposito del ricorso che attesterebbe una data posteriore al decreto ingiuntivo stesso, non mi basta a fondare il sospetto che il giudice abbia emesso SUA SPONTE un decreto; è ovvio trattarsi di un errore materiale DI PER SE’ INNOCUO.
Piuttosto che presupporre una collusione processuale mal riuscita fra ricorrente e giudice, per di più inutile (in quantochè il falso non serve a nulla se poi non c’è il diritto da far valere in giudizio), è più logico ipotizzare, da parte del giudice, un mero errore materiale.
Chiaro che l’opponente potrebbe ricusare il giudice in quanto strumento della collusione (avrebbe fatto il decreto senza aver avuto, prima, il ricorso), ma a che gli giova se poi dovrà fare comunque, con altro giudice, un’altra opposizione di merito?
Queste eccezioni sono virtusismi che non capisco.
Enrico Gorini
avv.Enrico Gorini
v.Clementini 2
47921 Rimini
0541-776445
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Ciro Salmieri
Inviato: mercoledì 14 marzo 2012 18:30
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Vizio di forma del decreto ingiuntivo?
Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, controparte ha rilevato che la data di deposito in cancelleria del decreto (settembre 2009) risulta essere antecedente a quella di emissione del decreto stesso (settembre 2011) ed ha dedotto la nullità del decreto stesso.
--