Ricusazione giudice reclamo.

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ccoticelli

unread,
Jan 30, 2011, 5:12:22 AM1/30/11
to legalit
Carissimi, volevo una vostra opinione in merito a quanto segue:
assisto un cliente contro il quale è stato proposto ricorso ex art.700
e 671 c.p.c..
Nelle memorie difensive faccio anche presente al giudice una questione
di incompetenza del giudice adito da controparte.
Tale eccezione viene prima accolta dal giudice e poi, in fase di
reclamo, rigettata dal collegio.

Iniziato il giudizio di merito mi accorgo che il giudice di merito è
lo stesso che si è pronunciato sul reclamo.
Ho letto varie sentenze delle Corte Costituzionale che in sostanza ha
sancito che non è da recusare il giudice che si è già pronunciato su
un procedimento monitorio, essendo in ratica due procedimenti
autonomi.
Mi chiedevo, però, se lo stesso possa valere anche quando il giudice
si è pronunciato su questioni preliminari, quali, appunto, la
competenza, essendo a riguardo unico il thema decidendum.
Grazie per i contributi.
CC

Gianni Cataldi

unread,
Jan 30, 2011, 12:01:20 PM1/30/11
to leg...@googlegroups.com
.......... "Iniziato il giudizio di merito mi accorgo che il giudice di

merito è lo stesso che si è pronunciato sul reclamo".
Quindi il Giudice del rinvio sarebbe uno dei componenti il collegio che ha
riformulato la decisione in merito alla competenza.
Perdonami ma c'è qualcosa che mi sfugge, quantomeno in merito alle tue
domande nel procedimento di merito.
Fermo restando che, effettivamente si tratta di una procedura autonoma, come
le tue ricerche affermano, cosa vorresti fare? Riproporre la questione di
incompetenza anche dinanzi il Tribunale?
Sinceramente non saprei sia possibile.
In caso affermativo, su due piedi non credo ci siano grandi difficoltà
nell'applicazione del n. 4 dell'art. 51 c.p.c.
Il Giudice ha conosciuto la questione e, se è tua intenzione riproporre
l'eccezione di incompetenza, si è già espresso sul punto.
Possibile non ci sia giurisprudenza di merito e di legittimità (a parte le
Corti Costituzionali che tu citi)?
Gianni Cataldi


STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
ccoticelli
Inviato: domenica 30 gennaio 2011 11:12
A: legalit
Oggetto: [legalit] Ricusazione giudice reclamo.

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http://legalit.solignani.it

Gianni Cataldi

unread,
Jan 30, 2011, 12:06:37 PM1/30/11
to leg...@googlegroups.com
Non è deducibile come motivo di nullità di una sentenza d'appello la
circostanza che uno dei componenti del collegio che l'ha pronunciata
precedentemente avesse conosciuto dei medesimi fatti in sede di reclamo
contro ordinanza di rigetto di richiesta di un provvedimento di urgenza
"ante causam", poiché l'avere conosciuto della stessa causa in un altro
grado deve essere ritualmente fatto valere come motivo di ricusazione del
giudice, a norma degli art. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c. e, d'altra parte,
l'avere trattato della controversia in sede di procedimento cautelare
proposto "ante causam" neanche costituisce, secondo la giurisprudenza
costituzionale (sentenza n. 326 del 1997 e ordinanza n. 193 del 1998),
un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo
dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di
giudizio.

Cassazione civile , sez. lav., 13 agosto 2001, n. 11070
*********

Non sussiste obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c., nè in capo
al giudice del procedimento avviato dal Ministero della giustizia contro
terzi per la tutela di diritti di suoi dipendenti, nè in capo a tutti gli
altri giudici del medesimo ufficio giudiziario, in quanto nel caso di specie
l'azione proposta mirava alla tutela di un interesse diffuso, laddove la
disciplina dell'astensione viene concepita dal codice con riferimento a
fatti, situazioni, interessi che riguardino le persone dei singoli
magistrati e non intere categorie di giudici e/o interi uffici giudiziari
(nel caso di specie l'azione del Ministero della giustizia era finalizzata
ad ottenere un provvedimento d'urgenza che imponesse alla società
installatrice di apportare le modifiche necessarie alla stazione radio base
di telefonia cellulare, situata in prossimità del Palazzo di giustizia di
Catania, la quale generava all'interno del medesimo Palazzo un campo
elettromagnetico di livello ampiamente superiore ai valori stabiliti dal
d.m. n. 381 del 1998).

Tribunale Catania, 12 giugno 2001
*****************

Non è in contrasto con l'art. 24 cost., l'art. 51 c.p.c. nella parte in cui
non prevede l'obbligo di astensione del giudice che abbia concesso, "ante
causam", un provvedimento d'urgenza agli attori, in quanto, nel processo
civile, la cognizione attribuita al giudice in sede di provvedimenti
cautelari "ante causam" lascia assolutamente irrisolto il quesito circa
l'esito finale del giudizio e non anticipa affatto la decisione del merito.

Corte costituzionale, 07 novembre 1997, n. 326
*******************

Proprio in virtù del tuo caso specifico, ritengo che anche questa Corte
Costituzionale possa far al tuo caso poiché il "giudice che abbia concesso,
"ante causam", un provvedimento d'urgenza" ha già RISOLTO una domanda che
viene riproposta nel procedimento di cognizione.

Buona domenica
Gianni Cataldi

Carissimi, volevo una vostra opinione in merito a quanto segue:

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
http://legalit.solignani.it

ccoticelli

unread,
Jan 31, 2011, 4:19:54 AM1/31/11
to legalit
Innanzitutto, grazie della risposta.

Nel merito della questione riepilogo lo stato dei fatti:
Viene proposto ricorso ex art 700 e 671 avverso il mio assistito.
Rigettato accogliendo (tra le altre cose e in maniera assorbente)
l'eccezione di incompetenza.
Controparte propone reclamo.Il collegio si dichiara competente,
rigetta il 700 accoglie il 671.

Controparte inizia processo di merito, richiesta di risarcimento ex
art. 2043 c.c. ed il giudice è quello relatore, facente parte il
collegio del reclamo.
Avevo letto la sentenza da teriportata(te ne ringrazio), ma oltre alla
questione della proponibilità nei tempi e modi del 52cpc, la stessa
riporta "avere trattato della controversia in sede di procedimento
cautelare proposto "ante causam"".
Mi chiedo se nel contenitore "controversia" possano essere inserite
anche le questioni di competenza del giudice adito.
CC

Gianni Cataldi

unread,
Jan 31, 2011, 4:46:07 AM1/31/11
to leg...@googlegroups.com
Premetto che non sono un esperto.........;-)
Tuttavia ritengo che dalle sentenze che ho riportata sia estraibile il
seguente principio: se il giudice del cautelare ha già deciso una questione
nel cautelare, non può rideciderla nel merito.
Il termine controversia è un termine ampio nel quale, penso possano farsi
rientrare, tutti i motivi di doglianza tant'è che le "controversie" si
svolgono e si decidono su questioni tanto di merito che processuali.
Quella relativa alla competenza è una "controversia" processuale.
Tuttavia, non mi starei a far troppi problemi sull'utilizzo di un certo
termine in una sentenza. Dubito che, in generale, i termini vengano
utilizzati per il loro "inequivocabile" significato......e questo vale per i
giudici e per gli avvocati.
Se volessimo fare l'analisi logica e lessicale di ogni atto del processo, in
studio dovremmo avere dei puristi della lingua italiana......che, per quanto
mi consta, sono stati interpellati dopo la redazione del c.c. ed i
risultati, pur se apprezzabili, non mi sembra che abbiano escluso antinomie,
contrasti etc etc.
Gianni Cataldi

Inviato: lunedì 31 gennaio 2011 10:20
A: legalit
Oggetto: Re: R: [legalit] Ricusazione giudice reclamo.

Andrea BULGARELLI

unread,
Jan 31, 2011, 5:09:41 AM1/31/11
to legalit
Se ho ben capito il tuo dubbio e se hai pensato
al 51 cpc segnalo che esso non si applica quando
il giudice ha conosciuto nello stesso grado (es. cautelare e reclamo).
Buon lavoro

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