STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.
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Egr. Colleghi,
ricorro alle Vs esperienze per cercar di vedere con maggiore chiarezza sulla questione che vi riassumo:
Separazione consensuale con obbligo a carico del marito di versare mensilmente una somma alla moglie per il mantenimento del figlio.
Accordo omologato con qualche piccola precisazione (viene ribadito il giorno di corresponsione dell’assegno + viene precisato che la casa coniugale condotta in locazione non “esiste più” essendo stata lasciata).
Da circa tre mesi il buon’uomo ha deciso di non corrispondere più alcunché.
Devo agire ma la cancelliera mi ha dato una strada che non pare trovare riscontro nei testi consultati ed io son combattuto su come procedere.
Le indicazioni della cancelliera sono:
1) notificare il ricorso + verbale di comparizione delle parti + decreto di omologa (copie conformi all’originale).
2) Trascorsi 10 gg (tempo che l’altra parte avrebbe per proporre reclamo al decreto) chiedere la formula esecutiva e iniziare l’esecuzione.
I testi mi dicono invece che:
1) Il decreto di omologazione attribuisce al verbale di separazione valore di titolo esecutivo;
2) Il decreto di omologazione è soggetto a reclamo entro 10 gg dalla comunicazione (e non la notificazione) poiché la mancanza di parti contrapposte rende inapplicabile l’art. 739, 2° comma.
Praticamente l’esatto contrario di quanto sostenuto dalla cancelliera e cioè che il decreto è già titolo esecutivo e che i 10 gg che controparte aveva per proporre reclamo sono già scaduti poiché il dies a quo decorre dal giorno della comunicazione fatta dalla cancelleria (e non dalla notifica che una parte ne fa all’altra).
Dalle vostre parti come si procede? Cosa notificate? Quando? Mi consigliate di fidarmi ciecamente della cancelliera?
Grazie per la condivisione delle Vs esperienze.
Gianni Cataldi
Mah!!!!!!
Ogni tribunale è una repubblica a sè...........
Ogni cancelleria ha un proprio potere di interpretazione...........
Quella poi del reclamo al decreto di omologa, nel quale altro non è stato fatto che confermare la volontà dei coniugi.........
Io pretenderei le copie con formula esecutiva e farei un precetto........
Altro non so e me ne dispiace.
Alberto
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Gianni Cataldi
Inviato: mercoledì 10 marzo 2010
21.51
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Separazione
consensuale - Inadempimento di obbligazioni pecuniarie
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-----Messaggio Originale-----Da: Gianni CataldiData invio: mercoledì 10 marzo 2010 21.51
Oggetto: [legalit] Separazione consensuale - Inadempimento di obbligazioni pecuniarie
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On 11 Mar, 08:37, "Avv. Elisa Plutino" <plut...@studio-
avvocatiassociati.it> wrote:
> io non mi fiderei della cancelleria.
> Normalmente io semplicemente faccio apporre la formula esecutiva al verbale di separazione omologato e notifico il precetto.
>
> Tienici aggiornati su queste soluzioni di diritto creativo.
> Con tutto il rispetto, a volte i cancellieri si irrogano un diritto-potere-competenza che non hanno.
>
> Elisa
> Il giorno 11/mar/2010, alle ore 07.45, Avv. Alberto Balestri ha scritto:
>
> > Mah!!!!!!
> > Ogni tribunale è una repubblica a sè...........
> > Ogni cancelleria ha un proprio potere di interpretazione...........
> > Quella poi del reclamo al decreto di omologa, nel quale altro non è stato fatto che confermare la volontà dei coniugi.........
> > Io pretenderei le copie con formula esecutiva e farei un precetto........
> > Altro non so e me ne dispiace.
> > Alberto
>
> > Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Gianni Cataldi
> > Inviato: mercoledì 10 marzo 2010 21.51
> > A: leg...@googlegroups.com
> > Oggetto: [legalit] Separazione consensuale - Inadempimento di obbligazioni pecuniarie
>
> > STUDIO DELL'AVVOCATO
> > GIOVANNI CATALDI
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> > Egr. Colleghi,
> > ricorro alle Vs esperienze per cercar di vedere con maggiore chiarezza sulla questione che vi riassumo:
> > Separazione consensuale con obbligo a carico del marito di versare mensilmente una somma alla moglie per il mantenimento del figlio.
> > Accordo omologato con qualche piccola precisazione (viene ribadito il giorno di corresponsione dell’assegno + viene precisato che la casa coniugale condotta in locazione non “esiste più” essendo stata lasciata).
> > Da circa tre mesi il buon’uomo ha deciso di non corrispondere più alcunché.
> > Devo agire ma la cancelliera mi ha dato una strada che non pare trovare riscontro nei testi consultati ed io son combattuto su come procedere.
> > Le indicazioni della cancelliera sono:
> > 1) notificare il ricorso + verbale di comparizione delle parti + decreto di omologa (copie conformi all’originale).
> > 2) Trascorsi 10 gg (tempo che l’altra parte avrebbe per proporre reclamo al decreto) chiedere la formula esecutiva e iniziare l’esecuzione.
>
> > I testi mi dicono invece che:
> > 1) Il decreto di omologazione attribuisce al verbale di separazione valore di titolo esecutivo;
> > 2) Il decreto di omologazione è soggetto a reclamo entro 10 gg dalla comunicazione (e non la notificazione) poiché la mancanza di parti contrapposte rende inapplicabile l’art. 739, 2° comma.
> > Praticamente l’esatto contrario di quanto sostenuto dalla cancelliera e cioè che il decreto è già titolo esecutivo e che i 10 gg che controparte aveva per proporre reclamo sono già scaduti poiché il dies a quo decorre dal giorno della comunicazione fatta dalla cancelleria (e non dalla notifica che una parte ne fa all’altra).
>
> > Dalle vostre parti come si procede? Cosa notificate? Quando? Mi consigliate di fidarmi ciecamente della cancelliera?
> > Grazie per la condivisione delle Vs esperienze.
> > Gianni Cataldi
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avv. Agostino Mario Mela, Cagliari
Il giorno 11/mar/10, alle ore 15:35, monia ghizzoni ha scritto:
On 11 Mar, 15:44, Agostino Mario Mela <agostino.m...@tiscali.it>
wrote:
Il giorno 12/mar/10, alle ore 12:04, monia ghizzoni ha scritto:
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eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
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parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
monia ghizzoni
Inviato: venerdì 12 marzo 2010 12:05
A: legalit
Oggetto: [legalit] Re: Separazione consensuale - Inadempimento di
obbligazioni pecuniarie
In effetti si notifica il verbale omologato contestualmente all'atto
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03/11/10 08:33:00
1) si notifica il decreto all'avv. dell'altro coniuge (se fossero assisiti
dallo stesso procuratore che ci fa?........te lo mandi da solo in ufficio?)
2) dopo 15 gg (e non più 10 -la cancelliera dice che è scritto nel codice
ma..............) andare in corte d'appello per farsi rilasciare la
"certificazione di mancata opposizione";
3) richiedere la formula esecutiva e notificare il decreto alla parte
personalmente (con eventuale precetto nel quale ovviamente devono essere
dati i notori 10 gg per l'adempimento);
4) iniziare l'esecuzione.
Tuttavia, nessuno sa dirmi riferimenti normativi. Per il discorso dei
termini i(10 / 15 gg) immagino che Bari applichi l'art. 739 c.p.c. ritenendo
necessaria la notifica (non accontentandosi della comunicazione), ma tutto
il resto della procedura? Bhooooooooooooo
Comunque, totale dell'operazione: 1 mese circa (nella migliore delle
ipotesi) durante il quale il più ricco possidente potrebbe spogliarsi di
tutti i suoi averi ed eseguire anche le trascrizioni.
W i debitoriiiiiiiiiiiiiii!!!
Sto seriamente pensando di non pagare più nessuno;-)
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Agostino Mario Mela
Inviato: venerdì 12 marzo 2010 12:21
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Separazione consensuale - Inadempimento di obbligazioni
pecuniarie
La regola generale, posta dall'art. 479 cpc, è che l'esecuzione
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