Separazione consensuale - Inadempimento di obbligazioni pecuniarie

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Gianni Cataldi

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Mar 10, 2010, 3:51:01 PM3/10/10
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STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39 080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70

 

  

Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.

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Egr. Colleghi,

ricorro alle Vs esperienze per cercar di vedere con maggiore chiarezza sulla questione che vi riassumo:

Separazione consensuale con obbligo a carico del marito di versare mensilmente una somma alla moglie per il mantenimento del figlio.

Accordo omologato con qualche piccola precisazione (viene ribadito il giorno di corresponsione dell’assegno + viene precisato che la casa coniugale condotta in locazione non “esiste più” essendo stata lasciata).

Da circa tre mesi il buon’uomo ha deciso di non corrispondere più alcunché.

Devo agire ma la cancelliera mi ha dato una strada che non pare trovare riscontro nei testi consultati ed io son combattuto su come procedere.

Le indicazioni della cancelliera sono:

1)   notificare il ricorso + verbale di comparizione delle parti + decreto di omologa (copie conformi all’originale).

2)   Trascorsi 10 gg (tempo che l’altra parte avrebbe per proporre reclamo al decreto) chiedere la formula esecutiva e iniziare l’esecuzione.

 

I testi mi dicono invece che:

1)   Il decreto di omologazione attribuisce al verbale di separazione valore di titolo esecutivo;

2)   Il decreto di omologazione è soggetto a reclamo entro 10 gg dalla comunicazione (e non la notificazione) poiché la mancanza di parti contrapposte rende inapplicabile l’art. 739, 2° comma.

Praticamente l’esatto contrario di quanto sostenuto dalla cancelliera e cioè che il decreto è già titolo esecutivo e che i 10 gg che controparte aveva per proporre reclamo sono già scaduti poiché il dies a quo decorre dal giorno della comunicazione fatta dalla cancelleria (e non dalla notifica che una parte ne fa all’altra).   

 

Dalle vostre parti come si procede? Cosa notificate? Quando? Mi consigliate di fidarmi ciecamente della cancelliera?

Grazie per la condivisione delle Vs esperienze.

Gianni Cataldi

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Avv. Alberto Balestri

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Mar 11, 2010, 1:45:04 AM3/11/10
to leg...@googlegroups.com

Mah!!!!!!

Ogni tribunale è una repubblica a sè...........

Ogni cancelleria ha un proprio potere di interpretazione...........

Quella poi del  reclamo al decreto di omologa, nel quale altro non è stato fatto che confermare la volontà dei coniugi.........

Io pretenderei le copie con formula esecutiva e farei un precetto........

Altro non so e me ne dispiace.

Alberto

 


Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Gianni Cataldi
Inviato: mercoledì 10 marzo 2010 21.51
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Separazione consensuale - Inadempimento di obbligazioni pecuniarie

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Avv. Elisa Plutino

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Mar 11, 2010, 2:37:30 AM3/11/10
to leg...@googlegroups.com
io non mi fiderei della cancelleria.
Normalmente io semplicemente faccio apporre la formula esecutiva al verbale di separazione omologato e notifico il precetto.

Tienici aggiornati su queste soluzioni di diritto creativo.
Con tutto il rispetto, a volte i cancellieri si irrogano un diritto-potere-competenza che non hanno.

Elisa

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Avv. Elisa Plutino- Studio Legale Avvocati Associati Faletti, Lamberti, Plutino e Testori
Via Aldo Moro 13 - 25124 Brescia
Tel. 030.226420- Fax 030226421

Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono
essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-
mail siete pregati di contattare il mittente e di provvedere alla sua rimozione e
distruzione. La relativa diffusione e comunicazione, da parte di soggetto diverso dal
destinatario, è vietata dagli artt.li 616 e segg. c.p. e dal D.Lg.vo nr. 196/03.
Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail e vincolato dalla Legge
a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla

Alessandro Pedone

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Mar 11, 2010, 2:59:49 AM3/11/10
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io seguo i testi ... 
notifica del titolo esecutivo con precetto ed esecuzione



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Studio Legale Avv. Alessandro Pedone
via Borfuro n. 8 - 24122 Bergamo
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Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail e vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.

avv. Vincenzo Giordano

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Mar 11, 2010, 3:34:06 AM3/11/10
to leg...@googlegroups.com
Dai un'occhiata all'allegato, che costituisce una disamina delle varie situazioni in ordine all'argomento in oggetto da parte del collega Rovacchi, nel quale potrai trovare risposta ai tuoi dubbi.
Cordialita',
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
tel/fax: 0815569828
pec: avv.vincen...@pec.it
Via F. Solimena, 139
80129  Italia
-----Messaggio Originale-----
Data invio: mercoledì 10 marzo 2010 21.51
Oggetto: [legalit] Separazione consensuale - Inadempimento di obbligazioni pecuniarie

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Il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento (Rovacchi).pdf

monia ghizzoni

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Mar 11, 2010, 9:35:45 AM3/11/10
to legalit
Concordo con quanto scritto da Elisa..anche a Modena si chiede
l'applicazione della formula esecutiva e si procede con precetto e
successiva esecuzione. A fronte dell'inadempimento ho ottenuto senza
difficoltà anche l'autorizzazione al sequestro ex art. 156 cc. Se è
lavoratore dipendente puoi chiedere anche la corresponsione diretta da
parte del datore di lavoro. Questo però per il mantenimento
mensile..per le spese strardinarie occorre procedere con le vie
ordinarie. Mi sfugge francamente il motivo per cui si dovrebbe
notificare il ricorso ed il verbale omologato nell'ambito di una
separazione consensuale: il marito ha partecipato alla formazione di
tali atti sottoscrivendoli, quindi non ne vedo l'utilità ai fini
dell'esecuzione.
Saluti a tutti.
Monia Ghizzoni

On 11 Mar, 08:37, "Avv. Elisa Plutino" <plut...@studio-


avvocatiassociati.it> wrote:
> io non mi fiderei della cancelleria.
> Normalmente io semplicemente faccio apporre la formula esecutiva al verbale di separazione omologato e notifico il precetto.
>
> Tienici aggiornati su queste soluzioni di diritto creativo.
> Con tutto il rispetto, a volte i cancellieri si irrogano un diritto-potere-competenza che non hanno.
>
> Elisa
> Il giorno 11/mar/2010, alle ore 07.45, Avv. Alberto Balestri ha scritto:
>
> > Mah!!!!!!
> > Ogni tribunale è una repubblica a sè...........
> > Ogni cancelleria ha un proprio potere di interpretazione...........
> > Quella poi del  reclamo al decreto di omologa, nel quale altro non è stato fatto che confermare la volontà dei coniugi.........
> > Io pretenderei le copie con formula esecutiva e farei un precetto........
> > Altro non so e me ne dispiace.
> > Alberto
>

> > Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Gianni Cataldi
> > Inviato: mercoledì 10 marzo 2010 21.51
> > A: leg...@googlegroups.com
> > Oggetto: [legalit] Separazione consensuale - Inadempimento di obbligazioni pecuniarie
>
> > STUDIO DELL'AVVOCATO
> > GIOVANNI CATALDI
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>
> > Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.

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> > Egr. Colleghi,
> > ricorro alle Vs esperienze per cercar di vedere con maggiore chiarezza sulla questione che vi riassumo:
> > Separazione consensuale con obbligo a carico del marito di versare mensilmente una somma alla moglie per il mantenimento del figlio.
> > Accordo omologato con qualche piccola precisazione (viene ribadito il giorno di corresponsione dell’assegno + viene precisato che la casa coniugale condotta in locazione non “esiste più” essendo stata lasciata).
> > Da circa tre mesi il buon’uomo ha deciso di non corrispondere più alcunché.
> > Devo agire ma la cancelliera mi ha dato una strada che non pare trovare riscontro nei testi consultati ed io son combattuto su come procedere.
> > Le indicazioni della cancelliera sono:
> > 1)     notificare il ricorso + verbale di comparizione delle parti + decreto di omologa (copie conformi all’originale).
> > 2)     Trascorsi 10 gg (tempo che l’altra parte avrebbe per proporre reclamo al decreto) chiedere la formula esecutiva e iniziare l’esecuzione.
>
> > I testi mi dicono invece che:
> > 1)     Il decreto di omologazione attribuisce al verbale di separazione valore di titolo esecutivo;
> > 2)     Il decreto di omologazione è soggetto a reclamo entro 10 gg dalla comunicazione (e non la notificazione) poiché la mancanza di parti contrapposte rende inapplicabile l’art. 739, 2° comma.
> > Praticamente l’esatto contrario di quanto sostenuto dalla cancelliera e cioè che il decreto è già titolo esecutivo e che i 10 gg che controparte aveva per proporre reclamo sono già scaduti poiché il dies a quo decorre dal giorno della comunicazione fatta dalla cancelleria (e non dalla notifica che una parte ne fa all’altra).  
>
> > Dalle vostre parti come si procede? Cosa notificate? Quando? Mi consigliate di fidarmi ciecamente della cancelliera?
> > Grazie per la condivisione delle Vs esperienze.
> > Gianni Cataldi
>

> > -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -http://legalit.solignani.it
>
> > -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -http://legalit.solignani.it

Avv. Elisa Plutino

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Mar 11, 2010, 9:43:53 AM3/11/10
to leg...@googlegroups.com
a Brescia, in realtà in alcuni casi ho notificato il precetto anche per le spese straordinarie, eventualmente allegando i giustificativi....


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Agostino Mario Mela

unread,
Mar 11, 2010, 9:44:41 AM3/11/10
to leg...@googlegroups.com
L'utilità è costituita dall'evitare un'opposizione a precetto fondata
sull'art. 479 cpc.

avv. Agostino Mario Mela, Cagliari

Il giorno 11/mar/10, alle ore 15:35, monia ghizzoni ha scritto:

monia ghizzoni

unread,
Mar 12, 2010, 6:04:34 AM3/12/10
to legalit
In effetti si notifica il verbale omologato contestualmente all'atto
di precetto (da noi a Modena il decreto di omologa viene effettuato in
calce al verbale predisposto dall'avvocato, quindi non c'è un verbale
a parte relativo alla comparizione dei coniugi..) ma in merito al
ricorso mi sembra molto strano che sia necessario notificarlo per
procedere all'esecuzione...comunque ogni Tribunale è un mondo a
parte...
Ciao

On 11 Mar, 15:44, Agostino Mario Mela <agostino.m...@tiscali.it>
wrote:

Agostino Mario Mela

unread,
Mar 12, 2010, 6:21:11 AM3/12/10
to leg...@googlegroups.com
La regola generale, posta dall'art. 479 cpc, è che l'esecuzione
forzata, se la legge non dispone altrimenti, debba essere preceduta
dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.
Ho controllato su un commentario del codice di procedura civile e non
viene menzionato il nostro caso tra quelli per i quali la legge
dispone altrimenti. Si dice inoltre che in caso di esecuzione senza la
previa notifica del titolo è esperibile l'opposizione agli atti
esecutivi.
avv. agostino mario mela, cagliari

Il giorno 12/mar/10, alle ore 12:04, monia ghizzoni ha scritto:

Gianni Cataldi

unread,
Mar 15, 2010, 1:40:26 PM3/15/10
to leg...@googlegroups.com
Ringrazio, anche se con leggero ritardo, i colleghi che hanno voluto
condividere la loro esperienza nei diversi Tribunali d'Italia.
Le loro testimonianze mi hanno permesso di avvalorare i miei pensieri.
Un ringraziamento particolare all'. Giordano per il materiale allegatomi (lo
consiglio a tutti) che se non ha fatto in me piena luce (vertendo la
trattazione sulla separazione giudiziale -che si conclude con una condanna)
sui miei dubbi quantomeno ha statuito "l'erroneità" della modus procedenti
barese (almeno come "consigliatomi" dalla cancelliera).
Permettetemi di ringraziare, "ad personam" anche il collega Mela per aver
consultato dei testi "per mio conto" (capita anche a me di andar a ricercare
delle cose per conto di altri quando quello che sento è così "fuori da
mondo" che mi viene il dubbio di essermi perso qualcosa ;-)
Anche io credevo fosse possibile ottenere, a distanza di 5 mesi
dall'omologazione, la formule esecutiva.
A contrario di alcuni di voi ritenevo e ritengo necessario notificare anche
il ricorso tenuto conto che nel decreto di omologa vi è un semplice richiamo
("e l'obbligato potrebbe aver dimenticato ciò che ha firmato").
Quello che invece mi "oppone" la cancelliera è che:
1) Bisogna prima notificare ricorso, verbale di comparizione e decreto di
omologa al debitore;
2) Attendere 10 gg per l'eventuale proposizione del reclamo;
3) Solo successivamente richiedere la formula esecutiva...............
4) Procedere esecutivamente con la notifica del precetto.............. e col
quale il debitore ha altri 10 gg (Non so se poi va notificato ancora il
ricorso, il verbale ed il decreto di omologa in forma
esecutiva............ma tenuto conto della letttera del 479 direi proprio di
sì).
Ed il debitore vive tranquillooooooooo.
Proverò a riparlare con la Cancelliera.
Grazie a tutti
Gianni Cataldi

STUDIO DELL'AVVOCATO
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-----Messaggio originale-----

monia ghizzoni
Inviato: venerdì 12 marzo 2010 12:05
A: legalit
Oggetto: [legalit] Re: Separazione consensuale - Inadempimento di
obbligazioni pecuniarie

In effetti si notifica il verbale omologato contestualmente all'atto

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03/11/10 08:33:00

Gianni Cataldi

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Mar 18, 2010, 5:42:40 AM3/18/10
to leg...@googlegroups.com
Cari colleghi,
per chi fosse interessato agli sviluppi della questione, riprendo da dove
avevo lasciato.
A seguito di novo accesso in cancelleria e dopo aver sentito una collega, la
procedura per mettere in esecuzione un decreto di omologa di separazione
consensuale su Bari è il seguente:

1) si notifica il decreto all'avv. dell'altro coniuge (se fossero assisiti
dallo stesso procuratore che ci fa?........te lo mandi da solo in ufficio?)
2) dopo 15 gg (e non più 10 -la cancelliera dice che è scritto nel codice
ma..............) andare in corte d'appello per farsi rilasciare la
"certificazione di mancata opposizione";
3) richiedere la formula esecutiva e notificare il decreto alla parte
personalmente (con eventuale precetto nel quale ovviamente devono essere
dati i notori 10 gg per l'adempimento);
4) iniziare l'esecuzione.

Tuttavia, nessuno sa dirmi riferimenti normativi. Per il discorso dei
termini i(10 / 15 gg) immagino che Bari applichi l'art. 739 c.p.c. ritenendo
necessaria la notifica (non accontentandosi della comunicazione), ma tutto
il resto della procedura? Bhooooooooooooo

Comunque, totale dell'operazione: 1 mese circa (nella migliore delle
ipotesi) durante il quale il più ricco possidente potrebbe spogliarsi di
tutti i suoi averi ed eseguire anche le trascrizioni.
W i debitoriiiiiiiiiiiiiii!!!
Sto seriamente pensando di non pagare più nessuno;-)
Gianni Cataldi

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GIOVANNI CATALDI
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Agostino Mario Mela
Inviato: venerdì 12 marzo 2010 12:21


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