#usufrutto congiuntivo con diritto di accrescimento reciproco

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Tiziano Solignani

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Aug 31, 2011, 6:27:16 AM8/31/11
to legalit
Descrivo il caso concreto: Tizio e Caia, coniugi, vendono alla propria figlia Sempronia un immobile riservandosene l'usufrutto congiuntivo, con «diritto di accrescimento reciproco».

Allego copia del documento opportunamente anonimizzato.

La clausola sarebbe diretta a far sì che in caso di morte di uno dei genitori una delle due quote del 50% dell'usufrutto non si estingua, rimanendo l'usufrutto per il genitore superstite solo sul 50% dell'immobile, con possibilità per la figlia di chiedere mensilmente una somma pari alla metà del canone che sarebbe previsto per quell'immobile secondo la valutazione di mercato, ma l'usufrutto si consolidi al 100% in capo al genitore superstite.

Mi chiedo però come vada inquadrata de jure una disposizione di questo genere.

Va premesso che l'usufrutto congiuntivo altro non è che una situazione di comunione ordinaria che ha per oggetto, anzichè il diritto di proprietà, un diritto di usufrutto. Il codice civile all'art. 1100 definisce appunto, anche se noi tendiamo a scordarcene perchè l'ipotesi più comune è quella della proprietà, la comunicazione come quell'ipotesi in cui la proprietà «o altro diritto reale» spetta in comune a più persone. 

Ciò comporta che in questa situazione abbiamo il concetto di quota e ognuno dei genitori è titolare di una quota del 50% dell'usufrutto.

Quindi ogni quota dovrebbe estinguersi al momento della morte del suo titolare ex art. 979 (il codice, plasticamente, dice: «la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario»).

Con questa clausola, appunto, si vuole impedire ciò. Il meccanismo tuttavia non mi è chiaro e mi rimane qualche dubbio sulla sua validità. 

Se fosse un testamento, cioè se l'atto fosse inquadrabile per certi aspetti come testamento, la disposizione sarebbe nulla ex art. 589 cc che vieta di far testamento nel medesimo atto o comunque di fare disposizioni reciproche.

Quindi potrebbe essere un legato, per cui ognuno dei due ha legato all'altro la propria quota dell'usufrutto, ma in realtà a ben pensare non può essere un legato, dal momento che alla morte di uno dei due genitori la quota di cui lo stesso è titolare si estingue, e non si può legare una cosa che non esiste, salvo solo il caso del legato di genere. Per non dire del fatto che poi il legato, a quanto ne so, dovrebbe essere comunque contenuto in una scheda testamentaria.

Anche se l'inquadramento come legato consentirebbe di risolvere il problema circa la validità della clausola. In materia, l'art. 678 cc prevede espressamente la figura dell'accrescimento nel legato di usufrutto. Quindi se un terzo, con un proprio testamento, lega a due persona l'usufrutto su un immobile può legittimamente prevedere l'accrescimento in caso di premorte di uno dei due e favore del superstite.

Lascia perplessi l'inserimento di una clausola di questo genere in un atto di compravendita, tuttavia, e la reciprocità della disposizione. Poco importa che abbia partecipato anche alla figlia con il proprio consenso perchè comunque si parla di una successione non ancora aperta e relativamente alla quale vale il divieto di qualsiasi atto di disposizione.

In materia ho trovato solo un riferimento dottrinale. PUGLIESE, Usufrutto, uso e abitazione, 2a ed. in Trattato Vassalli, IV, 5, Torino, 1972, 167, ritiene che sia legittima la costituzione a favore di più persone di un usufrutto congiuntivo per atto tra vivi, caratterizzato dall'accrescimento reciproco, esattamente come in questo caso. Purtroppo non dispongo di questo testo (anzi se qualcuno dei membri di legalit ce l'avesse gli sarei molto grato dell'invio delle pagine relative) e non ho capito che tipo di ragionamento è stato seguito.

Voi che ne pensate?

Un po' troppo intricato subito dopo il rientro dalle ferie :-)?

Buona giornata a tutti. 

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Avv. Alberto Balestri

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Aug 31, 2011, 10:01:29 AM8/31/11
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Perdonami ma non vedo problemi di sorta: a prescindere come diceva il sommo che non avevo mai sentito parlare di usufrutto congiuntivo, sebbene di usufrutto congiunto, il diritto di accrescimento è pienamente legittimo e l'usufrutto rimane per l'intero in capo al coniuge superstite in virtù del contratto e non di successioni o altro.
Ciao
Alberto

-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Tiziano Solignani
Inviato: mercoledì 31 agosto 2011 12.27
A: legalit
Oggetto: [legalit] #usufrutto congiuntivo con diritto di accrescimento reciproco


Voi che ne pensate?


Buona giornata a tutti.


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Tiziano Solignani

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Aug 31, 2011, 10:08:11 AM8/31/11
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Beh il problema è questo, siamo sicuri che l'autonomia privata può derogare (contratto) alla norma secondo cui l'usufrutto si estingue comunque alla morte del primo titolare? Cioè non si tratta di una norma imperativa? In ogni caso poi è una disposizione che sembra essere a causa di morte essendo legata al decesso del titolare. Anche se tendenzialmente sono piuttosto d'accordo con te, la chiave di tutto è il valore del negozio, però non mi pare un caso così liscio...

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Avv. Alberto Balestri

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Aug 31, 2011, 11:23:23 AM8/31/11
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Nell'interpretazione di un contratto di compravendita immobiliare, l'esistenza dell'usufrutto congiuntivo con diritto di accrescimento reciproco dei cousufruttuari può desumersi, oltre che dalla riserva di usufrutto in capo ai danti causa sull'intero immobile "loro vita naturale durante" (senza precisazioni di sorta sulla ripartizione delle quote di rispettiva attribuzione), anche dal comportamento complessivo delle parti, e, segnatamente, degli acquirenti la nuda proprietà, che intesero inequivocabilmente la pattuizione come attributiva del diritto di accrescimento assicurando stragiudizialmente, a richiesta del cousufruttuario superstite, il rilascio dell'immobile entro congruo termine.

Tribunale Bari, 09/12/2004

Il diritto di usufrutto acquistato in regime di comunione legale di beni non si estingue alla morte del diretto avente causa, ma deve ritenersi che sussista l'accrescimento in favore del coniuge superstite, per cui il diritto reale si estinguerà, con il riconsolidamento in favore della nuda proprietà, solo con la morte di questi; non ostando a ciò ragioni afferenti la necessità di garantire la certezza del diritto e la sicurezza della circolazione dei beni.

Tribunale Palermo, 10/10/2001
-----Messaggio originale-----


Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Tiziano Solignani

Inviato: mercoledì 31 agosto 2011 16.08
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] #usufrutto congiuntivo con diritto di accrescimento reciproco

Beh il problema è questo, siamo sicuri che l'autonomia privata può derogare (contratto) alla norma secondo cui l'usufrutto si estingue comunque alla morte del primo titolare? Cioè non si tratta di una norma imperativa? In ogni caso poi è una disposizione che sembra essere a causa di morte essendo legata al decesso del titolare. Anche se tendenzialmente sono piuttosto d'accordo con te, la chiave di tutto è il valore del negozio, però non mi pare un caso così liscio...


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Il giorno 31 agosto 2011 16:01, Avv. Alberto Balestri <bale...@cimone.it> ha scritto:


Perdonami ma non vedo problemi di sorta: a prescindere come diceva il sommo che non avevo mai sentito parlare di usufrutto congiuntivo, sebbene di usufrutto congiunto, il diritto di accrescimento è pienamente legittimo e l'usufrutto rimane per l'intero in capo al coniuge superstite in virtù del contratto e non di successioni o altro.

Avv. Gabriele Orlando

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Aug 31, 2011, 11:49:54 AM8/31/11
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Io eviterei di parlare di "legato" perché si tratta di una compravendita e non di un testamento e perché vige il divieto di patti successori.
Inoltre Cass. 4376/2002 esclude che l'usufrutto sia trasferibile mortis causa proprio perché la morte è fatto estintivo del diritto che, per tale ragione, non è più sussistente nel patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione.

Tiziano Solignani

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Aug 31, 2011, 12:12:16 PM8/31/11
to leg...@googlegroups.com
Esattamente, concordo con te.

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Valeria Lai

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Sep 7, 2011, 4:14:18 PM9/7/11
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Senza nessuno studio, mi pare che occorra dare rilievo alla volontà delle parti nell'ambito della tutela dell'autonomia contrattuale; l'effettiva volontà delle parti stipulanti consiste nell'intenzione di garantire che, alla morte di uno dei genitori, il superstite rimanga titolare dell'usufrutto, e che il diritto non sia trasferito, o comunque non spetti, alla figlia. Si potrebbe dire, in altre parole, che la figlia è tenuta a riconoscere il diritto in capo al genitore superstite, autolimitandosi ed escludendo  il godimento da parte sua del diritto.
Se la figlia proprietaria non può far valere il diritto, nessun altro può farlo, quindi - indipendentemente dall'inquadramento concettuale del fenomeno - l'effetto voluto è garantito: il genitore superstite esercita da solo l'intero usufrutto.
Scusa l'esposizione involuta, le ferie mi hanno abbrutito.
Valeria Lai
 
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