Crediti condominiali successivi al fallimento - insinuazione al passivo

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Mario Sabatino

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Jul 19, 2010, 11:38:19 AM7/19/10
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Dovrei insinuare al passivo di un fallimento del 2000 (quindi vecchio rito) il credito di un condominio successivo alla dichiarazione di fallimento. Sono partito con un'istanza di ammissione tardiva in prededuzione, sulla base di quanto già fatto precedentemente (due anni fa) per un credito della stessa natura regolarmente ammesso come richiesto.

Al momento del deposito dell'istanza mi hanno fatto notare (cancelliera) che sarebbe possibile presentare una semplice istanza al Giudice Delegato e chiedere il pagamento delle quote condominiali in prededuzione, risparmiando così la procedura del 101 L.F. e soprattutto di pagare il CU. La cosa non mi torna tanto. Il fallimento in questione non ha liquidità e l'unico attivo risulta essere l'immobile nel Condominio; pertanto non avrei speranze di ricevere alcunché dal Curatore.    

Io sarei orientato a depositare la nuova tardiva così come previsto e sperimentato; tuttavia l'idea di risparmiare il CU mi alletta non poco. Che ne pensate ?

Cordialmente,

Mario

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Avv. Mario Sabatino
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Avv. Alberto Balestri

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Jul 19, 2010, 1:04:37 PM7/19/10
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Io li chiederei in prededuzione: l'immobile sarà venduto prima o poi e le
spese condominiali successive al fallimento sono sicuramente in
prededuzione.
Ciao
Alberto

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Mario Sabatino
Inviato: lunedì 19 luglio 2010 17.38
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Oggetto: [legalit] Crediti condominiali successivi al fallimento -
insinuazione al passivo

Cordialmente,

Mario

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Mario Sabatino

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Jul 19, 2010, 1:19:39 PM7/19/10
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Si certo. Il dubbio non era quello :-) . Le chiederò senz'altro in prededuzione pagando il relativo CU :-(( . Ma la richiesta di prededuzione dei crediti nei cfr della massa può essere fatta solo secondo le forme e la procedura del 101 (istanza tardiva di ammissione del credito vecchio rito) ? Oppure con semplice istanza di liquidazione (che poi non liquiderebbe un bel niente visto che non esiste liquidità)  ?

Non trovo elementi per la seconda ipotesi, pertanto domani depositerò sicuramente la tardiva. Inoltre i crediti condominiali potrebbero essere anche contestati nel merito dal fallimento e quindi il procedimento del 101 mi sembra appropriato.

Ciao

Mario

Avv. Alberto Balestri

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Jul 20, 2010, 2:46:30 AM7/20/10
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Perdonami, potrei sbagliare, ma io chiederei con raccomandata al Curatore il
pagamento: ribadisco, se maturati successivamente alla dichiarazione, sono
crediti della procedura sorti per la conservazione del bene immobile.
Alberto

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Inviato: lunedì 19 luglio 2010 19.20
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Oggetto: Re: [legalit] Crediti condominiali successivi al fallimento -

Marco Pescarollo

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Jul 20, 2010, 3:43:12 AM7/20/10
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Sono d'accordo con Alberto vanno pagati in prededuzione

Marco Pescarollo

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Avv. Alberto Balestri
Inviato: martedì 20 luglio 2010 8.47
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Oggetto: R: [legalit] Crediti condominiali successivi al fallimento -

Mario Sabatino

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Jul 20, 2010, 4:51:21 AM7/20/10
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Non ti sbagli, dovrebbero essere "pagati" in prededuzione. Tuttavia potrebbero anche essere "ammessi" in prededuzione. Ciò significa che le spese di conservazione dell'unico attivo fallimentare sarebbero pagate dalla massa prima della distribuzione una volta venduto il cespite (immobile).

Cosa fare altrimenti se il fallimento non paga poiché non dispone di liquidità ?  E nel caso in cui il fallimento contestasse una parte del credito ?

Cordialmente,

Mario Sabatino

Avv. Alberto Balestri

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Jul 21, 2010, 2:37:17 AM7/21/10
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Ho il preciso ricordo di aver fatto causa in Pretura contro il fallimento
per le spese di condominio successive al fallimento, di aver ottenuto
sentenza, di aver predisposto atto di precetto e di aver chiesto il
pignoramento negli uffici del Curatore, pignoramento che un solerte
Ufficiale Giudiziario non eseguì. A quel punto il curatore comprese che
doveva pagare (non so come si giustificò con il Giudice Delegato)
...............cosa che avvenne.
Alberto

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Mario Sabatino

Inviato: martedì 20 luglio 2010 10.51

Avv. Emilio Curci

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Jul 23, 2010, 12:41:02 PM7/23/10
to legalit
Si vanno pagati in prededuzione in teoria immediatamente o al limite in sede di riparto prima di soddisfare gli altri crediti ammessi
Avv. Emilio Curci
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