una insolita memoria ex art. 320 cpc

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Avv. Maria Gabriella Quadri

unread,
Dec 9, 2010, 9:32:45 AM12/9/10
to legalit
Cari tutti,
Dio benedica i GdP.
Ho proposto avanti al GdP una domanda di condanna al pagamento di
somma per circa € 1.500.
L'avversario, nel costituirsi, ha spiegato domanda riconvenzionale per
un risarcimento danni di € 40.000.
Alla prima udienza, fallito il tentativo di conciliazione (con simili
premesse, era ovvio) e visto che il GdP appare abbastanza frastornato
dalle discussioni orali, chiedo un termine per memoria per replicare
per iscritto alla riconvenzionale. Il GdP assegna un termine a me e un
successivo temine al convenuto (per replica alla replica??? Mah!).
Io, sia a verbale di udienza che in tale memoria, ho eccepito che la
domanda riconvenzionale eccede la competenza per valore del GdP e
chiesto che, non sussistendo ragioni di connessione che giustifichino
un simultaneus processus, il GdP disponga la separazione dei giudizi
e, disposta la prosecuzione avanti a sé della sola causa principale,
rimetta le parti avanti al Tribunale per la causa riconvenzionale.
L'avversario invece eccepisce la compensazione ex art.35 cpc e
sostiene che il Giudice dovrebbe rimettere le parti avanti al
Tribunale per l'accertamento incidentale di quanto da lui richiesto,
ordinando a me attore la prestazione di cauzione.
Alla successiva udienza mi aspettavo che il GdP, letti gli atti,
decidesse sulle eccezioni rispettive.
Invece non aveva letto nulla e (invitandoci nuovamente a trovare un
accordo, ma sostanzialmente non sapendo che pesci pigliare) ha
rinviato a una successiva udienza, assegnando termini ex art. 320 cpc
e preannunciando che a tale udienza si riserverà.
E qui viene il mio dubbio.
Posto che, quando il GdP scioglierà la riserva, disporrà quasi
certamente una rimessione al Tribunale per la trattazione della
domanda riconvenzionale (sia che accolga la mia eccezione, sia che
accolga quella del convenuto), nella memoria ex art. 320 devo
limitarmi a produrre i documenti e fare le deduzioni istruttorie a
fondamento della mia domanda principale (senza scoprire le carte per
quel che riguarda la riconvenzionale, sulla quale ci scontreremo poi
in Tribunale) o, prudenzialmente e per non incappare in decadenze,
dedurre le prove anche a confutazione della domanda riconvenzionale?
Ah saperlo, saperlo...?!?
Come sempre un caloroso grazie a chi mi illuminerà.
Cari saluti,
Maria Gabriella Quadri

Gianni Cataldi

unread,
Dec 9, 2010, 10:49:52 AM12/9/10
to leg...@googlegroups.com
Cara Lella,
dinanzi a cotanta stranezza, per evitare problemi di sorta e non p'recludermi la possibilità di far "rivedere" tutta la causa all'eventuale Giudice dell'appello ;-) io chiederei e dedurrei tutto il richiedibile ed il deducibile.
Sicuramente questo ti costerà non poco in termini di perdita di energie e di strategia processuale dato che verosimilmente paleseresti la tua difesa dando al convenuto tantissimo tempo per pensare e, perché no, costruire un impianto probatorio in grado di resistere ai tuoi attacchi..........ma, sinceramente tra i due mali io scelgo sempre il minore anche se spesso non più breve.
Gianni Cataldi

STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70


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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Maria Gabriella Quadri
Inviato: giovedì 9 dicembre 2010 15:33
A: legalit
Oggetto: [legalit] una insolita memoria ex art. 320 cpc

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it

Enrico Gorini

unread,
Dec 9, 2010, 11:55:05 AM12/9/10
to leg...@googlegroups.com
Benedetti GdP.
Comunque a ben vedere la soluzione pi� corretta ed energeticamente pi�
valida, mi sembra senz'altro quella da te stessa proposta di attenerti
alla materia da te introdotta, giacch� la nuova materia introdotta in via
riconvenzionale fa parte inevitabilmente di un instaurando giudizio
tribunalizio. A mio parere, data la connessione soggettiva, il tribunale
attrae l'una e l'altra materia, comunque se il GdP decide diversamente ,
poco male. In ogni caso, la materia da te introdotta in causa e discussa in
sede di 320 cpc, non va sprecata (il lavoro te lo ricicli per il tribunale)

enrico gorini


----- Original Message -----
From: "Avv. Maria Gabriella Quadri" <mgabriel...@avvocatoquadri.it>
To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
Sent: Thursday, December 09, 2010 3:32 PM
Subject: [legalit] una insolita memoria ex art. 320 cpc


Cari tutti,
Dio benedica i GdP.
Ho proposto avanti al GdP una domanda di condanna al pagamento di

somma per circa � 1.500.


L'avversario, nel costituirsi, ha spiegato domanda riconvenzionale per

un risarcimento danni di � 40.000.


Alla prima udienza, fallito il tentativo di conciliazione (con simili
premesse, era ovvio) e visto che il GdP appare abbastanza frastornato
dalle discussioni orali, chiedo un termine per memoria per replicare
per iscritto alla riconvenzionale. Il GdP assegna un termine a me e un
successivo temine al convenuto (per replica alla replica??? Mah!).
Io, sia a verbale di udienza che in tale memoria, ho eccepito che la
domanda riconvenzionale eccede la competenza per valore del GdP e
chiesto che, non sussistendo ragioni di connessione che giustifichino
un simultaneus processus, il GdP disponga la separazione dei giudizi

e, disposta la prosecuzione avanti a s� della sola causa principale,


rimetta le parti avanti al Tribunale per la causa riconvenzionale.
L'avversario invece eccepisce la compensazione ex art.35 cpc e
sostiene che il Giudice dovrebbe rimettere le parti avanti al
Tribunale per l'accertamento incidentale di quanto da lui richiesto,
ordinando a me attore la prestazione di cauzione.
Alla successiva udienza mi aspettavo che il GdP, letti gli atti,
decidesse sulle eccezioni rispettive.
Invece non aveva letto nulla e (invitandoci nuovamente a trovare un
accordo, ma sostanzialmente non sapendo che pesci pigliare) ha
rinviato a una successiva udienza, assegnando termini ex art. 320 cpc

e preannunciando che a tale udienza si riserver�.


E qui viene il mio dubbio.

Posto che, quando il GdP scioglier� la riserva, disporr� quasi


certamente una rimessione al Tribunale per la trattazione della
domanda riconvenzionale (sia che accolga la mia eccezione, sia che
accolga quella del convenuto), nella memoria ex art. 320 devo
limitarmi a produrre i documenti e fare le deduzioni istruttorie a
fondamento della mia domanda principale (senza scoprire le carte per
quel che riguarda la riconvenzionale, sulla quale ci scontreremo poi
in Tribunale) o, prudenzialmente e per non incappare in decadenze,
dedurre le prove anche a confutazione della domanda riconvenzionale?
Ah saperlo, saperlo...?!?

Come sempre un caloroso grazie a chi mi illuminer�.


Cari saluti,
Maria Gabriella Quadri

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
http://legalit.solignani.it

avv. Vincenzo Giordano

unread,
Dec 9, 2010, 1:30:39 PM12/9/10
to leg...@googlegroups.com
Cara Lella,
come ti è già stato consigliato, conviene che tu sia il più completa e attenta possibile, nella tua difesa, e sin da subito (non dimentichiamo il nuovo onere di contestazione, per altro, e le  funeste conseguenze in caso di sua inadempienza): quindi, scoprile le tue carte sin d'ora e senza stare a fare troppi calcoli, che potrebbero ritorcertisi contro.
Melius abundare quam deficere...  
Cordialmente,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
 
-----Messaggio Originale-----
Data invio: giovedì 9 dicembre 2010 15.32
Oggetto: [legalit] una insolita memoria ex art. 320 cpc
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Corrado Amoroso

unread,
Dec 10, 2010, 5:00:15 AM12/10/10
to legalit
On 9 Dic, 15:32, "Avv. Maria Gabriella Quadri"
<mgabriella.qua...@avvocatoquadri.it> wrote:
>
> Posto che, quando il GdP scioglierà la riserva, disporrà quasi
> certamente una rimessione al Tribunale per la trattazione della
> domanda riconvenzionale (...)

Pur condividendo l'opportunita' di completezza della tua difesa gia'
suggerita dagli altri colleghi, la mia recente esperienza di un caso
simile (con cifre quasi identiche: 2.000 di credito contro 49.000 di
riconvenzionale) ha avuto esito ben diverso da quello da te sperato.
Ti riporto uno stralcio dalla sentenza:

"[...] la suprema corte, sulla base dell'art. 40 comma 7 cpc, per
ragioni di ordine sistematico, ha affermato che al giudice di pace,
dinanzi al quale sia proposta una domanda di sua competenza e una
domanda riconvenzionale dipendente dal titolo dedotto in giudizio
dall'attore, non e' consentita l'applicazione dell'art. 36 cpc, e
cioe' di separare la domanda riconvenzionale eccedente la sua
competenza per valore e rimettere le parti per la decisione soltanto
su di essa dinanzi al giudice superiore, ma deve rimettere a
quest'ultimo tutta la causa (cfr. cass. 29/3/2000 n.3818) [...]"

Il problema e' che la connessione della riconvenzionale con la domanda
principale puo' evidentemente essere interpretata in modo piuttosto
ampio...

Saluti.
Corrado Amoroso - Milano

Avv. Maria Gabriella Quadri

unread,
Dec 10, 2010, 11:07:14 AM12/10/10
to legalit
Grazie mille a tutti per le dritte.
La risposta di Corrado però mi conforta nella mia convinzione. Nella
sentenza da lui indicata, infatti, si dice testualmente che la domanda
riconvenzionale dipende dal titolo dedotto in giudizio, quindi in quel
caso sussistono le ragioni di connessione ex art. 40 cpc.
Nel mio caso, invece (e mi scuso se non sono stata sufficientemente
chiara) la riconvenzionale non dipende, anzi, detto brutalmente, non
c'entra per niente col titolo che io attore ho dedotto in giudizio, è
una richiesta di danni assai pretestuosa che l'avvocato del convenuto
s'è inventata per tirarla per le lunghe e assecondare i capricci del
suo assistito.
Quindi per me non vi sono ragioni di connessione e, visto che
l'avversario vuol menare il can per l'aia, io insisto perché debba
difendersi su due fronti. Ha voluto la guerra, e che guerra sia... ;)
Grazie ancora e mi butto a capofitto a finire la memoria.
Buon week-end a tutti
Lella

P.S. Corrado, vedo che anche tu come me sei uno dei mitici 20.000
iscritti all'Albo di Milano, spero che avremo occasione di
incontrarci, magari al bar del Tribunale, per un saluto

Enrico Gorini

unread,
Dec 10, 2010, 12:51:01 PM12/10/10
to leg...@googlegroups.com
cos� si conferma quanto scrivevo: non val proprio la pena prendere posizione
sulla riconvenzionale. Se c'� una cosa sicura, � che essa sar� discussa solo
in Tribunale e non al GdP

enrico gorini


----- Original Message -----
From: "Corrado Amoroso" <corrado...@gmail.com>
To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
Sent: Friday, December 10, 2010 11:00 AM
Subject: [legalit] Re: una insolita memoria ex art. 320 cpc


On 9 Dic, 15:32, "Avv. Maria Gabriella Quadri"
<mgabriella.qua...@avvocatoquadri.it> wrote:
>

> Posto che, quando il GdP scioglier� la riserva, disporr� quasi


> certamente una rimessione al Tribunale per la trattazione della
> domanda riconvenzionale (...)

Pur condividendo l'opportunita' di completezza della tua difesa gia'
suggerita dagli altri colleghi, la mia recente esperienza di un caso
simile (con cifre quasi identiche: 2.000 di credito contro 49.000 di
riconvenzionale) ha avuto esito ben diverso da quello da te sperato.
Ti riporto uno stralcio dalla sentenza:

"[...] la suprema corte, sulla base dell'art. 40 comma 7 cpc, per
ragioni di ordine sistematico, ha affermato che al giudice di pace,
dinanzi al quale sia proposta una domanda di sua competenza e una
domanda riconvenzionale dipendente dal titolo dedotto in giudizio
dall'attore, non e' consentita l'applicazione dell'art. 36 cpc, e
cioe' di separare la domanda riconvenzionale eccedente la sua
competenza per valore e rimettere le parti per la decisione soltanto
su di essa dinanzi al giudice superiore, ma deve rimettere a
quest'ultimo tutta la causa (cfr. cass. 29/3/2000 n.3818) [...]"

Il problema e' che la connessione della riconvenzionale con la domanda
principale puo' evidentemente essere interpretata in modo piuttosto
ampio...

Saluti.
Corrado Amoroso - Milano

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
http://legalit.solignani.it

Corrado Amoroso

unread,
Dec 13, 2010, 6:02:23 AM12/13/10
to legalit
On 10 Dic, 17:07, "Avv. Maria Gabriella Quadri"
<mgabriella.qua...@avvocatoquadri.it> wrote:

> P.S. Corrado, vedo che anche tu come me sei uno dei mitici 20.000
> iscritti all'Albo di Milano, spero che avremo occasione di
> incontrarci, magari al bar del Tribunale, per un saluto

Condivido l'auspicio, e se ti capita qualche necessita' di sotituzione-
lampo confida liberamente nella mia disponibilita'. Potrebbe essere
una delle occasioni per conoscerci, cosi' come potrebbe esserlo uno di
quei "fantastici" incontri per la formazione-continua-obbigatoria (il
mio prossimo e' questo venerdi' alle 11).
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