STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Maria Gabriella Quadri
Inviato: giovedì 9 dicembre 2010 15:33
A: legalit
Oggetto: [legalit] una insolita memoria ex art. 320 cpc
-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it
enrico gorini
----- Original Message -----
From: "Avv. Maria Gabriella Quadri" <mgabriel...@avvocatoquadri.it>
To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
Sent: Thursday, December 09, 2010 3:32 PM
Subject: [legalit] una insolita memoria ex art. 320 cpc
Cari tutti,
Dio benedica i GdP.
Ho proposto avanti al GdP una domanda di condanna al pagamento di
somma per circa � 1.500.
L'avversario, nel costituirsi, ha spiegato domanda riconvenzionale per
un risarcimento danni di � 40.000.
Alla prima udienza, fallito il tentativo di conciliazione (con simili
premesse, era ovvio) e visto che il GdP appare abbastanza frastornato
dalle discussioni orali, chiedo un termine per memoria per replicare
per iscritto alla riconvenzionale. Il GdP assegna un termine a me e un
successivo temine al convenuto (per replica alla replica??? Mah!).
Io, sia a verbale di udienza che in tale memoria, ho eccepito che la
domanda riconvenzionale eccede la competenza per valore del GdP e
chiesto che, non sussistendo ragioni di connessione che giustifichino
un simultaneus processus, il GdP disponga la separazione dei giudizi
e, disposta la prosecuzione avanti a s� della sola causa principale,
rimetta le parti avanti al Tribunale per la causa riconvenzionale.
L'avversario invece eccepisce la compensazione ex art.35 cpc e
sostiene che il Giudice dovrebbe rimettere le parti avanti al
Tribunale per l'accertamento incidentale di quanto da lui richiesto,
ordinando a me attore la prestazione di cauzione.
Alla successiva udienza mi aspettavo che il GdP, letti gli atti,
decidesse sulle eccezioni rispettive.
Invece non aveva letto nulla e (invitandoci nuovamente a trovare un
accordo, ma sostanzialmente non sapendo che pesci pigliare) ha
rinviato a una successiva udienza, assegnando termini ex art. 320 cpc
e preannunciando che a tale udienza si riserver�.
E qui viene il mio dubbio.
Posto che, quando il GdP scioglier� la riserva, disporr� quasi
certamente una rimessione al Tribunale per la trattazione della
domanda riconvenzionale (sia che accolga la mia eccezione, sia che
accolga quella del convenuto), nella memoria ex art. 320 devo
limitarmi a produrre i documenti e fare le deduzioni istruttorie a
fondamento della mia domanda principale (senza scoprire le carte per
quel che riguarda la riconvenzionale, sulla quale ci scontreremo poi
in Tribunale) o, prudenzialmente e per non incappare in decadenze,
dedurre le prove anche a confutazione della domanda riconvenzionale?
Ah saperlo, saperlo...?!?
Come sempre un caloroso grazie a chi mi illuminer�.
Cari saluti,
Maria Gabriella Quadri
-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
http://legalit.solignani.it
A: legalitData invio: giovedì 9 dicembre 2010 15.32Oggetto: [legalit] una insolita memoria ex art. 320 cpc
enrico gorini
----- Original Message -----
From: "Corrado Amoroso" <corrado...@gmail.com>
To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
Sent: Friday, December 10, 2010 11:00 AM
Subject: [legalit] Re: una insolita memoria ex art. 320 cpc
On 9 Dic, 15:32, "Avv. Maria Gabriella Quadri"
<mgabriella.qua...@avvocatoquadri.it> wrote:
>
> Posto che, quando il GdP scioglier� la riserva, disporr� quasi
> certamente una rimessione al Tribunale per la trattazione della
> domanda riconvenzionale (...)
Pur condividendo l'opportunita' di completezza della tua difesa gia'
suggerita dagli altri colleghi, la mia recente esperienza di un caso
simile (con cifre quasi identiche: 2.000 di credito contro 49.000 di
riconvenzionale) ha avuto esito ben diverso da quello da te sperato.
Ti riporto uno stralcio dalla sentenza:
"[...] la suprema corte, sulla base dell'art. 40 comma 7 cpc, per
ragioni di ordine sistematico, ha affermato che al giudice di pace,
dinanzi al quale sia proposta una domanda di sua competenza e una
domanda riconvenzionale dipendente dal titolo dedotto in giudizio
dall'attore, non e' consentita l'applicazione dell'art. 36 cpc, e
cioe' di separare la domanda riconvenzionale eccedente la sua
competenza per valore e rimettere le parti per la decisione soltanto
su di essa dinanzi al giudice superiore, ma deve rimettere a
quest'ultimo tutta la causa (cfr. cass. 29/3/2000 n.3818) [...]"
Il problema e' che la connessione della riconvenzionale con la domanda
principale puo' evidentemente essere interpretata in modo piuttosto
ampio...
Saluti.
Corrado Amoroso - Milano
-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
http://legalit.solignani.it