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Oltre alla verifica reddituale suggerita dal Collega Curci tieni conto dell’art. 134 del DPR 115/2012 (1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito. 5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito).
Cordiali Saluti
Avv. Sichetti Aldo-Rino
Via A. Caro n.59 - Porto Recanati (MC)
Tel. e Fax 071
9797408 – 338 9902247
avvo...@sichetti.it
avvaldori...@puntopec.it
Sono appena arrivata ed ho già un piccolo quesito da sottoporvi.Rappresento un cliente convenuto in un giudizio di divisione ereditaria.All'inizio del procedimento il cliente presentava istanza per accedere al beneficio del gratuito patrocinio e la stessa veniva accolta.Ad oggi, siamo ancora in causa e poichè è probabile un componimento bonario della lite, nella stesura della bozza di transazione è stato specificato che tutte le spese (CTU, legali, registrazione, notaio, ecc) saranno a carico della massa ereditaria. E' evidente che le mie competenze non potranno essere fatte rientrare proprio perchè c'è il G.P.Poco male, se effettivamente il pagamento fosse a carico dello Stato.Ma le colleghe di controparte ritengono che il mio cliente, già proprietario di fondi ricevuti in donazione (nonchè della quota ereditaria di cui al giudizio) non potrà di fatto accedere al beneficio, indipendentemente dal fatto che il suo reddito sia tale da poter essere ammesso al beneficio.Che ne pensate?Ne farò solo io le spese?Grazie per la Vs. risposta.Avv. Alba Tomasicchio
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