perfezionamento notifica precetto - decorso dei 90 giorni per inizio esecuzione

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Avv. Emilio Curci

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Apr 14, 2011, 12:54:53 PM4/14/11
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Faccio seguito ad una discussione di qualche mese fa della lista, per avere un conforto dai colleghi.
In caso di precetto notificato a mezzo del servizio postale, mai ritirato e ritornato indietro per compiuta giacenza la decorrenza dei novanta giorni per l'inizio dell'esecuzione inizia dal momento di compiuta giacenza o dal momento della consegna del precetto all'ufficiale giudiziario ?
Mi pone qualche dubbio in proposito la sentenza della Corte Costituzionale del 2002 che di fatto ha distinto i termini per il notificante da quelli del destinatario.
Grazie per i contributi


Avv. Emilio Curci
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Avv. Gabriele Orlando

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Apr 16, 2011, 10:07:14 AM4/16/11
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On Apr 14, 6:54 pm, "Avv. Emilio Curci" <emilio.cu...@alice.it> wrote:
> Faccio seguito ad una discussione di qualche mese fa della lista, per avere un conforto dai colleghi.In caso di precetto notificato a mezzo del servizio postale,
>mai ritirato e ritornato indietro per compiuta giacenza la decorrenza dei novanta giorni per l'inizio dell'esecuzione inizia dal momento di compiuta giacenza o dal >momento della consegna del precetto all'ufficiale giudiziario ?Mi pone qualche dubbio in proposito la sentenza della Corte Costituzionale del 2002 che di fatto ha >distinto i termini per il notificante da quelli del destinatario.Grazie per i contributi
>
> Avv. Emilio Curci
>

Io in primo luogo escluderei la compiuta giacenza, perché non coincide
mai con il momento di perfezionamento della notifica, né per il
mittente, né per il destinatario.

Dopo ci sarebbe da considerare che il principio di scissione (di cui
alla sentenza della Corte costituzionale), consiste nel far
retrocedere con una "fictio iuris" il momento in cui si perfeziona la
notifica al momento in cui il mittente lo affida all'agente
notificatore, solo al fine di non farlo incorrere nelle decadenze
eventualmente maturate non per sua colpa, mentre l'atto è in mano al
notificatore.
Dunque secondo me non c'è motivo di applicarlo alla notifica del
precetto, tranne quando si controverte in tema di prescrizione del
diritto ad agire "in executivis".

In secondo luogo mi viene da pensare che l'atto di precetto ha natura
di atto unilaterale recettizio, ragion per cui non viene ad esistenza
finché non si compie il procedimento di notificazione nei confronti
del debitore intimato.
Ed infine mi chiedo che senso avrebbe discostare tanto il "dies a quo"
di tale termine da quello previsto dall'art. 482 c.p.c. : è infatti
quest'ultimo termine (i famosi "dieci giorni") a concedere lo "spatium
deliberandi" al debitore e non il primo, che serve al diverso scopo di
non sottoporlo alla "spada di damocle" dell'esecuzione per un tempo
incerto ed indeterminato.
Diversamente si ridurrebbe troppo il tempo di efficacia del precetto,
in danno del creditore.

Ad ogni modo, per rispondere senza ulteriori complicazioni, penso che
il "dies a quo" per il termine di perenzione del precetto coincida con
il momento di perfezionamento della sua notifica nei confronti del
debitore, e cioé con il decorso dei 10 giorni da quando l'agente
postale ha mandato al destinatario l'avviso di deposito dell'atto
presso l'ufficio postale.
Attenzione, perché in proposito la L. 890/1982 (art. 8 c. 3) è chiara
nell'indicare che "la notificazione si ha per eseguita" decorsi 10
giorni "dalla spedizione" della raccomandata con l'avviso di deposito.

Cordiali saluti,
Gabriele Orlando



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