COMUNIONE DEI BENI E DIRITTI DI CREDITO-AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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marianna

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Mar 12, 2012, 9:36:13 AM3/12/12
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Salve a tutti,

gradirei davvero un Vostro parere sulla seguente questione.
Devo depositare istanza per la nomina di amministratore di sostegno.
Sin qui, nessun problema.
Tra i beni del patrimonio della amministranda c'è un immobile, acquistato dal solo marito e caduto in comunione dei beni.
L'immobile è stato concesso in locazione dal solo marito (l'annullabilità del relativo contratto è già stata sanata dal decorso del termine prescrizionale).

Secondo Voi, i frutti di un bene in comunione (canone locatizio) cadono in comunione anch'essi? per la verità la norma (art. 177 c.c.) parla di soli "acquisti", e sia dottrina che giurisprudenza sono altalenanti sul punto (solo diritti reali o anche diritti di credito?).

In sostanza, per vari motivi la figlia unica (ricorrente insieme al padre nel procedimento di amministrazione di sostegno), non vorrebbe indicare il canone locatizio tra i beni del patrimonio della madre, perchè non vuole vederlo vincolato ed oggetto ad obbligo di rendicontazione (infatti la sig.ra ha dovuto acquistare un immobile piu grande per ospitare i genitori di cui si occupa in via esclusiva, e con il suddetto canone riesce a coprire parte della rata del mutuo contratto per l'acquisto del nuovo immobile).

Se infatti si trattasse di diritto di credito in capo al solo coniuge che ha stipulato il contratto di locazione, potrei legittimamente omettere il riferimento allo stesso tra i beni di cui l'amministranda ha la titolarità.

Qualche suggerimento in merito?
grazie e buon lavoro,
Marianna





Tiziano Solignani

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Mar 12, 2012, 10:15:31 AM3/12/12
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Sottoporre la questione al GT in uno con il ricorso.


–
cordialmente,

tiziano solignani, da  Mac


Il giorno 12 marzo 2012 14:36, marianna <crippa....@gmail.com> ha scritto:
Qualche suggerimento in merito?

marianna

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Mar 13, 2012, 7:30:26 AM3/13/12
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Ti ringrazio Tiziano,

l'avevo anticipato ai clienti, i quali avversano molto tale prospettazione per la questione relativa all'utilizzo del canone locatizio incassato a pagamento del mutuo contratto dagli stessi per l'acquisto della casa ove ospitare i genitori anziani.

Per questo pensavo di indicare certo l'immobile, in quanto di proprietà anche della amministranda, spiegando come e perchè è entrato a far parte del patrimonio della comunione (in sostanza la figlia ha venduto al padre per poter acquistare l'altro immobile beneficiando delle agevolazioni prima casa), ma eventualmente evitando il riferimento all'attuale canone di locazione qualificandolo come diritto di credito non rientrante nella comunione legale dei beni.

A tuo parere non regge una qualificazione di questo tipo?
GRazie ancora e buon lavoro...

MArianna

--
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...........................
Avv. Marianna Crippa
Via Puccini 33 - 20872 Cornate d'Adda (MB) - 039.514169
crippa....@gmail.com

Tiziano Solignani

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Mar 13, 2012, 7:36:17 AM3/13/12
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Non saprei, a mio giudizio sarebbe bene far capire ai clienti che con il GT e quando si gestisce una ads è di gran lunga preferibile giocare a carte scoperte; questo naturalmente è solo il mio modo di vedere le cose, senza pretesa di esaurire la materia e le varie possibilità di azione, è quello che farei io se fossi al tuo posto insomma.


–
cordialmente,

tiziano solignani, da  Mac


marianna

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Mar 13, 2012, 8:42:00 AM3/13/12
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Ciao Tiziano,

hai ragione, condivido la tua opinione.
A volte si cerca di assecondare il cliente anche oltre il dovuto.

Buon lavoro e grazie di tutto!
Marianna
--
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Mario Reiner

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Mar 13, 2012, 1:24:19 PM3/13/12
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Io non indicherei in prima battuta al GT il contratto di locazione, il cui canone viene peraltro legittimamente incassato dal solo locatore contraente.
avv. Mario Reiner
Trieste

marianna

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Mar 14, 2012, 5:49:51 PM3/14/12
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Grazie a tutti per la condivisione del proprio parere.

Lascerò che sul punto sia il cliente a decidere, prospettandogli le possibili conseguenze.
Intanto, buon lavoro e grazie di nuovo,
Marianna
--
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