Salve a tutti,
gradirei davvero un Vostro parere sulla seguente questione.
Devo depositare istanza per la nomina di amministratore di sostegno.
Sin qui, nessun problema.
Tra i beni del patrimonio della amministranda c'è un immobile, acquistato dal solo marito e caduto in comunione dei beni.
L'immobile è stato concesso in locazione dal solo marito (l'annullabilità del relativo contratto è già stata sanata dal decorso del termine prescrizionale).
Secondo Voi, i frutti di un bene in comunione (canone locatizio) cadono in comunione anch'essi? per la verità la norma (art. 177 c.c.) parla di soli "acquisti", e sia dottrina che giurisprudenza sono altalenanti sul punto (solo diritti reali o anche diritti di credito?).
In sostanza, per vari motivi la figlia unica (ricorrente insieme al padre nel procedimento di amministrazione di sostegno), non vorrebbe indicare il canone locatizio tra i beni del patrimonio della madre, perchè non vuole vederlo vincolato ed oggetto ad obbligo di rendicontazione (infatti la sig.ra ha dovuto acquistare un immobile piu grande per ospitare i genitori di cui si occupa in via esclusiva, e con il suddetto canone riesce a coprire parte della rata del mutuo contratto per l'acquisto del nuovo immobile).
Se infatti si trattasse di diritto di credito in capo al solo coniuge che ha stipulato il contratto di locazione, potrei legittimamente omettere il riferimento allo stesso tra i beni di cui l'amministranda ha la titolarità.
Qualche suggerimento in merito?
grazie e buon lavoro,
Marianna