concorrenza sleale ex socio snc

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Silvia Stefanelli

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Oct 4, 2010, 11:39:24 AM10/4/10
to LEGALIT
buongiorno a tutti, 
chiedo lumi su un aspetto che no riesco a risolvere da sola.


snc di due parrucchieri i (A e B).
nel corso dell'anno 2009 B comunica di aver intenzione di smettere di lavorare e di voler vendere le sue quote ad A.
La cessione di quote avviene al 30 novembre 2009.

nei tre mesi successivi  A (mio cliente) perde circa 75 clienti (circa 1/3 del pacchetto clienti).
comincia ad indagare e scopre che B già nel corso dell'anno 2009 aveva fatto un back up dei dati clienti e aveva comunicato a tutti che avrebbe aperto un nuovo negozio in altra zona.

ovviamente smette di pagare le quote (pagamento rateizzato) 

stiamo per andare in causa.

domanda: che criterio utilizzereste per calcolare i danni risarcibili?

1) il calo di fatturato (primi mesi anno 2009 a confronto con primi mesi anno 2010)?
2) numero clienti persi moltiplicato per la spesa pro capite annua per cliente? 
 
altri criteri? 
voi cosa ne dite? 

grazie
 






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Avv. Silvia Stefanelli
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Gianni Cataldi

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Oct 4, 2010, 12:52:56 PM10/4/10
to leg...@googlegroups.com

Personalmente riterrei più veritiero il secondo calcolo.

Tuttavia, li chiederei entrambi: prima quello più vantaggioso per il tuo assistito e, poi, in via subordinata, l’altra.

Tutto sommato si tratta di conteggi “semplici” e quindi l’atto non viene appesantito più di tanto.

Gianni Cataldi

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Silvia Stefanelli
Inviato: lunedì 4 ottobre 2010 17:39
A: LEGALIT
Oggetto: [legalit] concorrenza sleale ex socio snc

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Enrico Gorini

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Oct 5, 2010, 5:43:05 AM10/5/10
to leg...@googlegroups.com
E' scorrettezza professionale ex art.2598 n.3 (Cavaliere erroneamente dubita della fattispecie di concorrenza sleale, rifacendosi al diverso divieto di concorrenza ex art.2301 c.c., che giustamente non c'entra)
I dati clienti appartenevano alla società, non a lui come singolo, dunque non poteva appropriarsene per aprire una nuova azienda in concorrenza.  A riprova della scorrettezza, il fatto che aveva fatto la copia in segreto: si sentiva in colpa lui stesso, sintomo evidente che non c'erano accordi diversi.
 
Quantificazione:
Occorre tener conto che qui gli utili sono tutti dal lavoro personale. I 100 clienti in due, probabilmente non sono gestibili da un solo socio, o perlmeno, sono gestibili con molto maggior aggravio di lavoro.  Quindi bisogna vedere se si può dimostrare che il "furto" di clienti ha davvero determinato una diminuzione forzata della potenziale redditività dell'azienda.  
IN altri termini: c'è davvero un "avviamento di clientela" dell'azienda ? non è più facile pensare che, per l'80% dei clienti, il rapporto era intuitu personae?  
quindi io farei un calcolo non strettamente aritmetico  come perdita di guadagno come se, mancando il furto, io avrei ipso facto guadagnato 1/3 in più.     Non ho una proprietà sulla clientela, ho una generica aspettativa che, in una certa percentuale, mi rimanga abbastanza fedele.
 
Se fossi il giudice quantificherei equitativamente una generica perdita di chances di guadagno.
Se fossi l'avvocato, punterei soprattutto a dimostrare la malizia del mio avversario che, di notte, ha estrapolato la banca dati.
 
Avv.enrico gorini
 

Francesco Cavaliere

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Oct 5, 2010, 8:03:23 AM10/5/10
to leg...@googlegroups.com

Continuo a non essere convinto…

 

Dalla sentenza della Cass. che ho indicato prima a me sembra che non sussista alcun divieto per legge (art. 2031 c.c.) e quindi se non c’è una espressa pattuizione tra le parti al momento della cessione delle quote, la concorrenza tra ex soci di snc è perfettamente legittima. Dunque, secondo me il socio uscente può “mettersi in proprio” ed aprire un altro negozio di parrucchiere in concorrenza con il socio rimanente.

 

Se su questo punto siamo d’accordo, mi sembra che per voler dare ragione a tutti i costi al socio rimanente dobbiamo ravvisare nel comportamento del socio uscente una qualche altra violazione di qualche altra norma. E’ su questo che non mi trovo…

 

Abbiamo detto che

 

a) il socio uscente ruba i dati dei clienti. Questo non mi sembra corretto perché i dati dei clienti della snc sono da lui detenuti legittimamente in quanto i clienti della snc sono suoi clienti e immagino che il responsabile o quanto meno incaricato del trattamento di tali dati siano entrambi i soci. Come sappiamo tutti la snc non è una persona giuridica ed entrambi i soci rispondono illimitatamente.

 

b) il mandare biglietti ai clienti preannunciando l’apertura del nuovo negozio configuri atti di concorrenza “sleale” ex art 2598 N. 3 c.c. Anche questo ragionamento mi sembra un po’ debole, perché la concorrenza sleale presuppone, ovviamente, che ci sia la concorrenza e cioè due imprese. I comportamenti realizzati dal socio uscente mentre era socio della snc non possono essere concorrenza sleale perché a quel momento non c’è concorrenza ma solo un’impresa unica, la snc di cui anche lui fa parte.

 

Secondo me si ritorna alla domanda principale e cioè, premesso che il parrucchiere socio di una snc può uscire dalla snc ed aprire un nuovo negozio in concorrenza con l’altro socio parrucchiere, su quale base il comportamento del socio uscente che comunica ai suoi clienti che intende mettersi in proprio è illegittimo?

 

Forse perché non lo ha fatto alla luce del sole comunicandolo apertamente all’altro socio? Forse l’altro socio pensava che uscendo dalla snc l’altro parrucchiere avrebbe cambiato lavoro? Scoprire che il parrucchiere uscente ha aperto un nuovo negozio in proprio e che qualche cliente che prima si faceva fare i capelli da lui voglia continuare a farseli fare da lui è davvero una notizia così inaspettata e sconvolgente per il parrucchiere rimasto?

 

Se il parrucchiere rimasto potesse provare che il parrucchiere uscente gli aveva promesso che non avrebbe fatto più il parrucchiere o che quanto meno, che si sarebbe trasferito, o comunque non avrebbe operato in concorrenza con lui lasciandogli tutti i clienti ecc. sarebbe diverso anche perché si potrebbe ritenere che il prezzo delle quote era stato fissato tenendo conto di tale presupposto. Però nulla di questo emerge dai fatti prospettati da Silvia Stefanelli e quindi mi sembra un po’ dura…

 

Al contrario, quello che mi sembra certo è che se nel frattempo il parrucchiere rimasto non sta più pagando le rate delle quote a breve riceverà un decreto ingiuntivo e Silvia Stefanelli dovrà fare opposizione iscrivendo nei 5 giorni… povera lei…

 

Saluti.

Francesco Cavaliere

 

 

CAVALIERE & CAVALIERE, Studio Legale Associato

 

Avv. Raffaele Cavaliere, Patrocinante in Cassazione - Partner
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Enrico Gorini
Inviato: martedì 5 ottobre 2010 11.43
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] concorrenza sleale ex socio snc

Enrico Gorini

unread,
Oct 5, 2010, 10:03:46 AM10/5/10
to leg...@googlegroups.com
obietto direttamente nel  testo, in corsivo :
a) il socio uscente "ruba" i dati dei clienti. Questo non mi sembra corretto perché i dati dei clienti della snc sono da lui detenuti legittimamente in quanto i clienti della snc sono suoi clienti e immagino che il responsabile o quanto meno incaricato del trattamento di tali dati siano entrambi i soci. 
A mio parere la banca dati è un "asset" della snc ; nella probabile prospettazione delle parti, un socio ha venduto una quota della società, e la quota comprende tutto il frutto dell'attività societaria, fra cui la costituzione di una banca dati, che è un valore commercialmente rilevante. Ciò era tanto chiaro alle parti, che chi ha preso i dati, li ha presi di nascosto: c'è scorrettezza professionale.
 
 

b) il mandare biglietti ai clienti preannunciando l’apertura del nuovo negozio configuri atti di concorrenza “sleale” ex art 2598 N. 3 c.c. Anche questo ragionamento mi sembra un po’ debole, perché la concorrenza sleale presuppone, ovviamente, che ci sia la concorrenza e cioè due imprese. I comportamenti realizzati dal socio uscente mentre era socio della snc non possono essere concorrenza sleale perché a quel momento non c’è concorrenza ma solo un’impresa unica, la snc di cui anche lui fa parte.

la concorrenza sleale si ha fra due imprese in condizioni di concorrenza: i due parrocchieri lo sono;  l'utilizzo di una banca dati illegittimamente acquisita, in effetti, mi pare sia una forma di concorrenza sleale per via di scorrettezza professionale ex 2598  n.3

 

 

Secondo me si ritorna alla domanda principale e cioè, premesso che il parrucchiere socio di una snc può uscire dalla snc ed aprire un nuovo negozio in concorrenza con l’altro socio parrucchiere, su quale base il comportamento del socio uscente che comunica ai suoi clienti che intende mettersi in proprio è illegittimo?

NON certo sulla base di un atteggiamento di (normale) concorrenza, ma sulla base dello sfruttamento di una banca dati acquisita, formata e gestita dalla snc.

 

Saluti.

Francesco Cavaliere

Ciao 

Enrico Gorini  

 

 

Qui l'antecedente:

Silvia Stefanelli

unread,
Oct 6, 2010, 3:10:05 AM10/6/10
to leg...@googlegroups.com
grazie a tutti dei commenti 
in effetti avete evidenziato tutti i pro ed i contro della vicenda sui quali anch'io avevo ragionato 

secondo me sono quelle cause in cui alla fine "si fanno male tutti" 
ed il giudice deciderà tra 4 anni in via equitativa 

stamattina viene il cliente avrei una "mezza idea" - se lui è d'accordo - di provare a portarlo in conciliazione..
e vediamo cosa ne esce 
 
E' la classica situazione in cui c'è un astio pazzesco tra la parti e magari, se il conciliatore è bravo, forse riaprendo un dialogo tra le parti (e non solo tra gli avvocati) si trova una soluzione ...

vi tengo informati 
grazie  
 

 
_____________________________
Avv. Silvia Stefanelli
Via calanco 11 
40139  Bologna 
Tel 051 6241209-Fax 0516241212
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Utente skype: silvia.stef
Posta certificata: 
"silviast...@ordineavvocatibo.postecert.it"
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Il giorno 05/ott/10, alle ore 16:03, Enrico Gorini ha scritto:
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