Personalmente riterrei più veritiero il secondo calcolo.
Tuttavia, li chiederei entrambi: prima quello più vantaggioso per il tuo assistito e, poi, in via subordinata, l’altra.
Tutto sommato si tratta di conteggi “semplici” e quindi l’atto non viene appesantito più di tanto.
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
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Da:
leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Silvia
Stefanelli
Inviato: lunedì 4 ottobre 2010 17:39
A: LEGALIT
Oggetto: [legalit] concorrenza sleale ex socio snc
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Continuo a non essere convinto…
Dalla sentenza della Cass. che ho indicato prima a me sembra che non sussista alcun divieto per legge (art. 2031 c.c.) e quindi se non c’è una espressa pattuizione tra le parti al momento della cessione delle quote, la concorrenza tra ex soci di snc è perfettamente legittima. Dunque, secondo me il socio uscente può “mettersi in proprio” ed aprire un altro negozio di parrucchiere in concorrenza con il socio rimanente.
Se su questo punto siamo d’accordo, mi sembra che per voler dare ragione a tutti i costi al socio rimanente dobbiamo ravvisare nel comportamento del socio uscente una qualche altra violazione di qualche altra norma. E’ su questo che non mi trovo…
Abbiamo detto che
a) il socio uscente ruba i dati dei clienti. Questo non mi sembra corretto perché i dati dei clienti della snc sono da lui detenuti legittimamente in quanto i clienti della snc sono suoi clienti e immagino che il responsabile o quanto meno incaricato del trattamento di tali dati siano entrambi i soci. Come sappiamo tutti la snc non è una persona giuridica ed entrambi i soci rispondono illimitatamente.
b) il mandare biglietti ai clienti preannunciando l’apertura del nuovo negozio configuri atti di concorrenza “sleale” ex art 2598 N. 3 c.c. Anche questo ragionamento mi sembra un po’ debole, perché la concorrenza sleale presuppone, ovviamente, che ci sia la concorrenza e cioè due imprese. I comportamenti realizzati dal socio uscente mentre era socio della snc non possono essere concorrenza sleale perché a quel momento non c’è concorrenza ma solo un’impresa unica, la snc di cui anche lui fa parte.
Secondo me si ritorna alla domanda principale e cioè, premesso che il parrucchiere socio di una snc può uscire dalla snc ed aprire un nuovo negozio in concorrenza con l’altro socio parrucchiere, su quale base il comportamento del socio uscente che comunica ai suoi clienti che intende mettersi in proprio è illegittimo?
Forse perché non lo ha fatto alla luce del sole comunicandolo apertamente all’altro socio? Forse l’altro socio pensava che uscendo dalla snc l’altro parrucchiere avrebbe cambiato lavoro? Scoprire che il parrucchiere uscente ha aperto un nuovo negozio in proprio e che qualche cliente che prima si faceva fare i capelli da lui voglia continuare a farseli fare da lui è davvero una notizia così inaspettata e sconvolgente per il parrucchiere rimasto?
Se il parrucchiere rimasto potesse provare che il parrucchiere uscente gli aveva promesso che non avrebbe fatto più il parrucchiere o che quanto meno, che si sarebbe trasferito, o comunque non avrebbe operato in concorrenza con lui lasciandogli tutti i clienti ecc. sarebbe diverso anche perché si potrebbe ritenere che il prezzo delle quote era stato fissato tenendo conto di tale presupposto. Però nulla di questo emerge dai fatti prospettati da Silvia Stefanelli e quindi mi sembra un po’ dura…
Al contrario, quello che mi sembra certo è che se nel frattempo il parrucchiere rimasto non sta più pagando le rate delle quote a breve riceverà un decreto ingiuntivo e Silvia Stefanelli dovrà fare opposizione iscrivendo nei 5 giorni… povera lei…
Saluti.
Francesco Cavaliere
CAVALIERE & CAVALIERE, Studio Legale Associato
Avv. Raffaele
Cavaliere, Patrocinante in Cassazione - Partner
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in...@cavaliere-law.com
Da:
leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Enrico
Gorini
Inviato: martedì 5 ottobre 2010 11.43
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] concorrenza sleale ex socio snc
a) il socio uscente "ruba" i dati dei clienti. Questo non mi sembra corretto perché i dati dei clienti della snc sono da lui detenuti legittimamente in quanto i clienti della snc sono suoi clienti e immagino che il responsabile o quanto meno incaricato del trattamento di tali dati siano entrambi i soci.
A mio parere la banca dati è un "asset" della snc ; nella probabile prospettazione delle parti, un socio ha venduto una quota della società, e la quota comprende tutto il frutto dell'attività societaria, fra cui la costituzione di una banca dati, che è un valore commercialmente rilevante. Ciò era tanto chiaro alle parti, che chi ha preso i dati, li ha presi di nascosto: c'è scorrettezza professionale.
b) il mandare biglietti ai clienti preannunciando l’apertura del nuovo negozio configuri atti di concorrenza “sleale” ex art 2598 N. 3 c.c. Anche questo ragionamento mi sembra un po’ debole, perché la concorrenza sleale presuppone, ovviamente, che ci sia la concorrenza e cioè due imprese. I comportamenti realizzati dal socio uscente mentre era socio della snc non possono essere concorrenza sleale perché a quel momento non c’è concorrenza ma solo un’impresa unica, la snc di cui anche lui fa parte.
la concorrenza sleale si ha fra due imprese in condizioni di concorrenza: i due parrocchieri lo sono; l'utilizzo di una banca dati illegittimamente acquisita, in effetti, mi pare sia una forma di concorrenza sleale per via di scorrettezza professionale ex 2598 n.3
Secondo me si ritorna alla domanda principale e cioè, premesso che il parrucchiere socio di una snc può uscire dalla snc ed aprire un nuovo negozio in concorrenza con l’altro socio parrucchiere, su quale base il comportamento del socio uscente che comunica ai suoi clienti che intende mettersi in proprio è illegittimo?
NON certo sulla base di un atteggiamento di (normale) concorrenza, ma sulla base dello sfruttamento di una banca dati acquisita, formata e gestita dalla snc.
Saluti.
Francesco Cavaliere
Ciao
Enrico Gorini
Qui l'antecedente: