Posizione che pare confermata da Corte d'Appello Napoli Sez. VII Sent., 18/02/2020 “In tema di procedimento civile, l'art. 184 c.p.c. non limita il tipo di prova che le parti possono chiedere, ma ne limita l'oggetto, nel senso che, entro il primo termine fissato dal giudice, va chiesta la prova diretta, cioè la prova avente ad oggetto i fatti costitutivi delle domande ed eccezioni; entro il secondo termine, può essere chiesta soltanto la prova contraria , cioè la prova rivolta a togliere efficacia ai fatti che formano oggetto della prova dedotta o richiesta "ex adverso".
Nello stesso senso "Le preclusioni probatorie e la sentenza giusta. il diritto delle parti di chiedere le prove e di produrre i documenti. di Pica Giuseppina 18 luglio 2013 “ sul rilievo che "per prova contraria debba intendersi non solo la produzione dei mezzi di prova diretti a contrastare le deduzioni dell’avversario, ma anche le prove nuove, costituende e costituite”.
Dunque, a Vs. avviso, in sede di prova contraria è possibile o meno chiedere l'ammissione di un ordine di esibizione documentale ?
Buon lavoro
Jacopo T.
Buonasera Collega,
non ho capito se il documento da richiedere a prova contraria è Tuo o da acquisire ex 210 cpc
Saluti
Salvatore
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I testi che citano mi sembrano chiari. La richiesta di esibizione ex art.210 cpc è ammissibile solo se diretta a contrastare le prove richieste dall’avversario nel primo termine di prova.
Lo dice la parola stessa: “prova contraria”. Tale può essere solo la prova intesa a togliere valore alle prove introdotte dall’avversario. E può essere anche documentale o “ostensiva”.
enrico gorini
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Jacopo Trojani
Inviato: venerdì 18 settembre 2020 16:04
A: legalit
Oggetto: [legalit:44451] Prova contraria - prove costituite o costituende -
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Buongiorno Collega, grazie del conforto. Buon lavoro.
Jacopo T.
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