Il caso è quello del debitore già inutilmente pignorato, apparentemente insolvibile, di cui si scopre una liquidità sotto forma di fondo comuni di investimento.
Inizialmente pensavo a un sequestro conservativo (vd. sotto il quesito recente), ma a ben vedere l’esigenza cautelare, in presenza di un titolo esecutivo già formato, è perseguibile tramite un pignoramento “senza precetto” (art.482 cpc).
Quindi penserei in successione di :
1. fare istanza al pres. del tribunale (art.482) perché mi autorizzi a pignorare senza precetto, stante in periculum;
2. quindi formare un atto di pignoramento presso terzi, da dare all’uff. giud, con ingiunzione e notifica sia alla banca depositaria, all’ente di gestione (“s.g.r.” ovvero socità di gestione risparmio) perché si astengano da ogni atto dispositivo della quota di fondi intestati al debitore e facciano la dichiarazione di terzo;
3. una volta operato il pignoramento, chiedere al G.E. di stabilire le modalità di vendita o in subordine assegnazione dei fondi fino a concorrenza del credito.
L’unica mia perplessità attuale è che i fondi comuni di investimento non sono “beni mobili” come i titoli azionari, ma “quote” di utili derivanti dall’attività di gestione portafoglio titoli della s.g.r. (la titolarità è solo evidenziata da un registro detenuto dalla sgr e forse dalla banca depositaria) .
Cosa ne pensate ? ci sono cautele da osservare?
enrico gorini
Da: 'Enrico Gorini' via legalit [mailto:leg...@googlegroups.com]
Inviato: martedì 13 dicembre 2016 20:42
A: 'civilit'
Oggetto: [legalit:42672] sequestro di fondi comuni (il periculum)
Indagini patrimoniali fortunose rivelano che il debitore, apparentemente nullatenente e già inutilmente pignorato, è titolare di € 32.000 in fondi comuni di investimento.
Stante la relativa volatilità di tali risorse, si giustifica secondo voi un sequestro conservativo ? Non l’ho mai fatto in questi termini….
Il problema è se il “periculum” possa risultare dal precedente pignoramento negativo e dalla mancanza di risorse reddituali o patrimoniali apparenti.
grazie
avv.Enrico Gorini
Foro di Rimini n.431
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----Messaggio originale----
Da: "'Enrico Gorini' via legalit" <leg...@googlegroups.com>
Data: 19/12/2016 18.49
A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: R: [legalit:42677] pignoramento (senza precetto) di fondi comuni di investimento.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/001b01d25a20%2434b86a00%249e293e00%24%40libero.it.
giusto: io bypassavo il precetto, ma erravo.
Ergo: precetto con istanza di esenzione dal termine ex art.482cpc; il giudice in calce al precetto fa il decreto che autorizza. L’ufficiale trascrive il decreto anche sulla copia per la notifica. Quindi notifico precetto e contestuale pignoramento presso terzi.
grazie
enrico gorini
Da: 'Avv. Pietro Lavezzari' via legalit [mailto:leg...@googlegroups.com]
Inviato: lunedì 19 dicembre 2016 19:13
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:42678] pignoramento (senza precetto) di fondi comuni di investimento.
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