Decreto ingiuntivo condominio e competenza territoriale
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Ilaria Sciarra
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Mar 20, 2014, 12:53:30 PM3/20/14
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Cari Colleghi,
su incarico di un amministratore di condominio, devo redigere dei ricorsi per
decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di spese condominiali.
Il Condominio afferisce ad un complesso immobiliare ubicato in un luogo
diverso rispetto a quello in cui ha sede l'ufficio dell'amministratore. Il mio
interesse sarebbe quello di adire il giudice del luogo in cui ha il domicilio
l'ufficio dell'amministratore, cui affluiscono tutti i pagamenti delle quote
condominiali. Il dubbio è se, in seguito alla Riforma di cui alla Legge
220/2012 che ha modificato l'art. 23 c.p.c. (ma già da Cass. Sez. Unite
20076/2006), la competenza territoriale sia esclusivamente quella "del luogo in
cui si trovino i beni comuni o la maggior parte di questi" e, quindi, la
statuizione del foro speciale escluda sia il foro generale che quello
alternativo.
Che ne pensate?
Grazie sin da ora a chi vorrà aiutarmi.
RICCARDO SIMONE
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Mar 20, 2014, 1:05:52 PM3/20/14
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cara Collega,
la riforma impone all'amministratore di comunicarti i nominativi dei
condomini morosi ai quali dovrai notifica il decreto ingiuntivo. Ritengo
quindi che la competenza sia quella di questi.
Riccardo Simone
-----Messaggio originale-----
From: Ilaria Sciarra
Sent: Thursday, March 20, 2014 5:53 PM
To: leg...@googlegroups.com Subject: [legalit:38118] Decreto ingiuntivo condominio e competenza
territoriale
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un momento... permettetemi qualche precisazione, a me stesso in
primis,
la fattispecie, in astratto, può dar luogo a due diverse ipotesi:
a) l'amministratore in carica deve provvedere alla
riscossione delle quote per oneri, oppure non è stato pagato del suo
compenso :
agisce mettendo in esecuzione la delibera di approvazione delle
spese e della relativa ripartizione (nel secondo caso, di
approvazione del suo compenso)
attivando il procedimento "speciale" previsto dall'art. 63 disp.
att. c.c.
ovviamente, agisce pro quota (che conosce bene, essendo il gestore
del fabbricato) con ricorso per d.i. contro il singolo moroso (e
notifica diretta a quest'ultimo)
e si applica il foro speciale del condominio
quando riscuote versa alla cassa comune, e per il suo compenso
procede all' "autopagamento", sempre in esecuzione della predetta
delibera
se non sussiste detta delibera (ma, magari, è in carica per
prorogatio, senza preventivo approvato) dovrebbe essere possibile
attivare un procedimento monitorio "ordinario" (e non ex art. 63)
utilizzando come "prova" i bollettini emessi (in conformità al
precedente/ultimo bilancio approvato) e non pagati
b) l'amministratore non è più in carica ed agisce per il
recupero del suo compenso (e/o anticipazioni) non pagato (e/o
restituite) nei confronti del condominio
si tratta dell'azione normale di un terzo creditore, quindi
- ricorso per d.i. per l'intero nei confronti del condominio e
notifica a quest'ultimo del titolo (vedi cass. s.u. del 2008)
- la notifica del d.i. va effettuata al legale rappresentante
(amministratore pro tempore in carica) nel suo domicilio (notifica
al condominio solo qualora esista ufficialmente una "sede"
dell'edificio)
- identificazione delle quote di morosità dei singoli condomini
- notifica del precetto ai singoli condomini con replica della
notifica del titolo (secondo, come detto, l'ultima giurisprudenza
sul punto)