il consumatore può scippare la giurisdizione per servizi fruiti all'estero?

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Enrico Gorini

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May 25, 2022, 12:08:58 PM5/25/22
to civilit

Salve

mi confermate che se Capuozzo consumatore residente in Rimini ha una noia con la Gonzales s.r.l. che ha erogato un servizio in Siviglia, può convenire la stessa Gonzales dinanzi al Giudice di Rimini, nonostante la clausola di foro esclusivo spagnolo?   

E’ la mia lettura del Cod.Consumo, art.33 lett.U (claus. vessatorie: “stabilire come foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza del consumatore”)

 

avv.Enrico Gorini

Foro di Rimini n.431

339-2121674

enrico...@libero.it

 

 

Luca de Grazia

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May 25, 2022, 3:32:26 PM5/25/22
to avv. Vincenzo Giordano
25 maggio 2022 ore 21.32
 Why not?
Ovviamente

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Paolo Franzi

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Jun 8, 2022, 11:03:09 AM6/8/22
to leg...@googlegroups.com

Egr. Colleghi,

ho impugnato davanti la Commissione Provinciale Tributaria l'avviso di accertamento per il mancato pagamento della TASi anno 2015.

I motivi di impugnazione sono i seguenti:

1) erronea attribuzione di particelle catastali inesistenti;

2) mancata applicazione della riduzione del 50% per inagibilità dell'immobile.

Al momento l'istanza di sospensione cautelare è stata rigettata dalla CTP.

Nella fase cautelare il Comune si è costituito depositando un nuovo avviso di accertamento tenendo conto delle eccezioni da me sollevate. E sostenendo, comunque, che la Tasi per l'anno 2015 non è stata pagata ed ha chiesto il pagamento di una somma inferiore ricalcolata.

Contestualmente, mi ha inviato via pec l'avviso di accertamento ricalcolato dove vengono riportati i termini per impugnare l'atto.

E nel corpo della pec è scritto:

in riferimento al ricorso presentato avverso l'avviso di accertamento Tasi per l'anno 2015, in allegato, si trasmette il ricalcolo determinato dall'accoglimento delle seguenti motivazioni:
correzione degli immobili duplicati;
applicazione della riduzione per l'inagibilità su tutti i fabbricati.

La pec non mi è stata notificata con scritto nell'oggetto "Notificazione ai sensi del .......". Quindi la notifica è irregolare.

A questo punto vorrei impugnare l'avviso di accertamento ricalcolato che mi è stato inviato, in quanto il tributo è oramai prescritto.

Poi mi chiedo, può la CTP prendere in considerazione il nuovo importo ed emettere sentenza di condanna? Nel mio caso non si tratterebbe di un accoglimento parziale ma di un nuovo calcolo.

Cosa ne pensate?
PF

Enrico Gorini

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Jun 8, 2022, 12:23:26 PM6/8/22
to leg...@googlegroups.com

Ti rispondo sulla base della percezione più immediata, con riserva di rifletterci quando (e se) avrò tempo.  Il secondo accertamento sostituisce il primo, dunque si ha (si dovrebbe avere) autoannullamento (autotutela) per lo meno parziale. Se il secondo è oltre i termini decadenziali, può essere che sia privo di effetti per decadenza. 

In ogni caso mi pare assurda la pretesa di sostituire un accertamento con un altro in corso di causa. L’oggetto dell’impugnazione è il primo avviso, non il secondo. Al massimo il primo avviso dovrà rimanere “vivo” per la parte non autoannullata.

Enrico gorini

Da: leg...@googlegroups.com <leg...@googlegroups.com> Per conto di Paolo Franzi
Inviato: mercoledì 8 giugno 2022 17:03
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit:44838] Avviso di accertamento anno 2015 per Tasi

--

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Paolo Franzì

unread,
Jun 8, 2022, 3:54:21 PM6/8/22
to 'Enrico Gorini' via legalit

Secondo me non si può parlare di autotutela. Il comune se voleva annullare l'accertamento lo avrebbe dovuto fare dopo la notifica del ricorso e prima dell'iscrizione a ruolo (ci sono 30 giorni per farlo). Concordo con te che il secondo avviso non può sostituire il primo.

Concordi con me nell'impugnare con ricorso separato il secondo avviso eccependo la prescrizione?

Il fatto che la CTP abbia rigettato l'istanza di sospensione mi fa venire qualche dubbio. Che cosa ne pensi?


Il 08/06/22 18:23, 'Enrico Gorini' via legalit ha scritto:

Luca de Grazia

unread,
Jun 9, 2022, 1:03:38 PM6/9/22
to avv. Vincenzo Giordano
09 giugno 2022 ore 14.32
 
A mio sommesso parere avete perfettamente ragione, secondo diritto.

Purtroppo da quanto mi consta le CTP non sono propriamente delle depositarie del diritto

Cordialmente

Luca Maria de Grazia

Paolo Franzì

unread,
Jun 10, 2022, 5:44:51 AM6/10/22
to leg...@googlegroups.com

Ho riflettuto ulteriormente e mi sembra che l'osservazione di Valeria sia corretta, con una sottolineatura diversa.

Nel caso di specie non rileva la prescrizione ma la decadenza.

L'art. 1 co 161  dl    296/2006 prevede:

Gli avvisi di accertamento in rettifica  e  d'ufficio  devono  essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la  dichiarazione  o  il  versamento  sono
stati o avrebbero dovuto essere effettuati

Siamo tutti d'accordo che il primo avviso dovrebbe essere annullato dalla CTP.

Nel secondo avviso c'è scritto che è una rettifica al primo avviso inviato. Quindi secondo me se si vuole impugnare il secondo avviso occorre risolvere
la seguente questione:
 è valida una rettifica relativamente ad un atto nullo? Secondo me no. Ne consegue che bisognerebbe impugnare l'atto non per la decadenza ma perchè nullo.



laival...@libero.it

unread,
Jun 10, 2022, 6:07:09 AM6/10/22
to leg...@googlegroups.com

Dal punto di vista formale il nuovo avviso è denominato "rettifica avviso..."? Il nunero dell'avviso è lo stesso? Contano anche queste amenità formali.
Personalmente credo che l'esito pratico della vicenda sarà che il vecchio avviso sarà preso per buono dalla Commissione per la parte non rettificata. Il vecchio avviso non è nullo, è soltanto illegittimo per la parte che hai censurato, il che non lo rende nullo.
V. Lai

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Inviato da Libero Mail per Android

Venerdì, 10 Giugno 2022, 11:44AM +02:00 da Paolo Franzì paolo...@gmail.com:

Ho riflettuto ulteriormente e mi sembra che l'osservazione di Valeria sia corretta, con una sottolineatura diversa.

Nel caso di specie non rileva la prescrizione ma la decadenza.

L'art. 1 co 161  dl    296/2006 prevede:

Gli avvisi di accertamento in rettifica  e  d'ufficio  devono  essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la  dichiarazione  o  il  versamento  sono
stati o avrebbero dovuto essere effettuati

Siamo tutti d'accordo che il primo avviso dovrebbe essere annullato dalla CTP.

Nel secondo avviso c'è scritto che è una rettifica al primo avviso inviato. Quindi secondo me se si vuole impugnare il secondo avviso occorre risolvere
la seguente questione:
 è valida una rettifica relativamente ad un atto nullo? Secondo me no. Ne consegue che bisognerebbe impugnare l'atto non per la decadenza ma perchè nullo.



09 giugno 2022 ore 14.32
 
A mio sommesso parere avete perfettamente ragione, secondo diritto.

Purtroppo da quanto mi consta le CTP non sono propriamente delle depositarie del diritto

Cordialmente

Luca Maria de Grazia

Il mer 8 giu 2022, 21:54 Paolo Franzì <paolo...@gmail.com> ha scritto:

Secondo me non si può parlare di autotutela. Il comune se voleva annullare l'accertamento lo avrebbe dovuto fare dopo la notifica del ricorso e prima dell'iscrizione a ruolo (ci sono 30 giorni per farlo). Concordo con te che il secondo avviso non può sostituire il primo.

Concordi con me nell'impugnare con ricorso separato il secondo avviso eccependo la prescrizione?

Il fatto che la CTP abbia rigettato l'istanza di sospensione mi fa venire qualche dubbio. Che cosa ne pensi?


Il 08/06/22 18:23, 'Enrico Gorini' via legalit ha scritto:

Ti rispondo sulla base della percezione più immediata, con riserva di rifletterci quando (e se) avrò tempo.  Il secondo accertamento sostituisce il primo, dunque si ha (si dovrebbe avere) autoannullamento (autotutela) per lo meno parziale. Se il secondo è oltre i termini decadenziali, può essere che sia privo di effetti per decadenza. 

In ogni caso mi pare assurda la pretesa di sostituire un accertamento con un altro in corso di causa. L’oggetto dell’impugnazione è il primo avviso, non il secondo. Al massimo il primo avviso dovrà rimanere “vivo” per la parte non autoannullata.

Enrico gorini

Da: leg...@googlegroups.com Per conto di Paolo Franzi

Salvatore Maurici

unread,
Jun 10, 2022, 6:26:06 AM6/10/22
to leg...@googlegroups.com

Concordo con il Collega Franzì

Paolo Franzì

unread,
Jun 10, 2022, 6:35:21 AM6/10/22
to leg...@googlegroups.com

Si, è proprio scritto espressamente che si tratta di una rettifica:  "in rettifica al provvedimento n...... del ..". Forse nella pratica andrà a finire come dici tu.

Però l'annullamento dell'avviso può essere o totale o parziale. Qui siamo in presenza di un ricalcolo dell'imposta dovuta. Che non permetterebbe un accoglimento parziale.

Comunque, sempre nel caso in cui la Commissione dovesse decidere nel senso da te prospettato, il secondo avviso di rettifica sarebbe illegittimo perchè costituirebbe un duplicato della pretesa creditoria.

Il 10/06/22 12:07, laivaleria60 via legalit ha scritto:
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/1654855625.872593519%40f8.my.com.
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