R: [legalit] R: [legalit] servitù coattiva di passaggio su suolo condominiale - chiamata in giudizio dell'Amm.re

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Andrea Bulgarelli

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Oct 12, 2009, 8:31:28 AM10/12/09
to leg...@googlegroups.com
Anche io sono per non citare l'amministratore che non è certo titolare del diritto di proprietà sul quale il tuo intende veder accertato il diritto di servitù di passaggio.
Ho però qualche dubbio sull'interesse ad agire del condomino dato che al momento, in tale sua qualità, può certamente accedere e recedere dal suo fondo attraverso la proprietà condominiale.



----- Messaggio originale -----
Da: avv. Vincenzo Giordano <avv.vincen...@libero.it>
Inviato: lunedì 12 ottobre 2009 9.51
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] R: [legalit] servitù coattiva di passaggio su suolo condominiale - chiamata in giudizio dell'Amm.re


Io ritengo che tu debba convenire tutti i condomini interessati,
trattandosi, appunto, di pronuncia costitutiva destinata a produrre i suoi
effetti sui diritti di proprietà di ciascuno di loro.
E' un parere all'impronta, però, il mio, quindi mi auguro per te che
qualcuno mi smentisca ;-)
Cordialità,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
tel/fax: 0815569828
pec: avv.vincen...@pec.it
Via A. Pitloo,8
80128 Napoli - Italia

-----Messaggio Originale-----
Da: "avv.ascione" <avv.a...@alice.it>
A: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
Data invio: giovedì 8 ottobre 2009 19.12
Oggetto: [legalit] servitù coattiva di passaggio su suolo condominiale -
chiamata in giudizio dell'Amm.re



Un supporto .... Un condomino, comproprietario di un area condominiale
incolta (sottoposta al cortile comune) è, inoltre, unico ed esclusivo
proprietario di una zonetta di terreno "interclusa" confinante da un
lato con la predetta area condominiale. Premesso che il condomino-
proprietario della zonetta non può accedere in nessun modo al proprio
fondo, né può realizzare l’accesso allo stesso (nemmeno) con eccessivo
dispendio o disagio etc ...... chiedo un aiuto : in assenza di accordo
tra le parti e resosi necessario adire il competente Giudice per
l’accertamento e la costituzione della servitù coattiva con
provvedimento ex art.1032 c.c., bisogna chiamare in giudizio ( o
notificare il ric e il decreto di fissaz. se si intende procedere per
il sommario ex art.702 bis cpc) il Condominio in persona dell'amm.re
p.t. o singolarmente tutti i condomini? Dopo aver studiato il
problema io credo che è corretto chiamare in giudizio l’amm.re in
quanto è legittimato passivamente in ordine ad ogni lite avente ad
oggetto interessi comuni dei condomini (senza distinguere tra azioni
di accertamento, costitutive o di condanna) in deroga alla regola
generale per il caso di pluralità di soggetti passivi. Qualche dubbio
sorge … in quanto la domanda tende ad ottenere una servitù su
proprietà rientrante fa le parti comuni, esulando la controversia
dalle attribuzioni conferite all’amm.re ex art.1130 c.c.. Un saluto a
tutto il Gruppo.



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f.zannini

unread,
Oct 12, 2009, 9:28:48 AM10/12/09
to leg...@googlegroups.com
Conforto il parere degli illustri colleghi che mi hanno preceduto devi
chiamare in giudizio tutti i condomini trattandosi di ius in re che puoi
limitare solo attraverso la evocazione in giudizio dei singoli proprietari.
Cassazione civile , sez. II, 14 novembre 1989, n. 4840
Invero, ai sensi dell'art. 1131 C.C., l'amministratore di un condominio ha
la rappresentanza dei partecipanti e può, quindi, agire a tutela di un
interesse comune, sia contro i condomini che contro i terzi, soltanto nei
limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 stesso codice (e, cioè,
al fine a) di eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e di
curare l'osservanza del regolamento di condominio; b) di disciplinare l'uso
delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in
modo che ne sia assicurato il migliore godimento a tutti i condomini; c) di
riscuotere i contributi dai condomini inadempienti; d) di compiere gli atti
conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio) o dei
maggiori poteri eventualmente conferitigli dal regolamento di condominio o
dall'assemblea. Quanto l'oggetto della causa esorbita dai limiti anzidetti
ed incide, invece, su obblighi o diritti esclusivi dei singoli condomini, la
rappresentanza di diritto dell'amministratore deve essere senz'altro esclusa
(cfr. Cass. 29 febbraio 1988, n 2129; Cass. 29 ottobre 1975, n 3655).
In verità la giurisp di merito ha oscillato parecchio.....ma la cass. è la
cass.!
Saluti
fz

-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Andrea Bulgarelli
Inviato: lunedì 12 ottobre 2009 14.31
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit] R: [legalit] servitù coattiva di passaggio su suolo

edoardo patini

unread,
Oct 12, 2009, 10:20:54 AM10/12/09
to leg...@googlegroups.com
> In verità la giurisp di merito ha oscillato parecchio.....ma la cass. è la
> cass.!
> Saluti
> fz

Eh si ... Sanremo è Sanremo !!!


ep

avv.ascione

unread,
Oct 12, 2009, 11:04:46 AM10/12/09
to legalit
Caro Andrea, con precisione tra le proprietà limitrofe esiste un muro
di confine (h.1,5) che in passato il mio cliente, di propria
iniziativa, aveva parzialmente abbattuto (quanto necessario per il
passaggio) ma purtroppo ( anzi giustamente) il Condominio, con una
azione possessoria ne ottenne il ripristino. Il mio cliente, all'epoca
dei fatti, difeso da un altro Collega (quest'ultimo nulla poteva
inventarsi.... se non far ripristinare lo stato dei luoghi prima
dell'udienza interdittale, evitando in tal modo il prosiego nel merito
con le ulteriore spese a carico dello sventurato cliente di circa
9.000.000 delle vecchie lire) non sapeva "che farsi giustizia da soli"
è un principio che non trova ingresso nel nostro ordinamento
giuridico ....
Nè posso invocare l'art.1102 c.c. per le note limitazioni poste dalla
norma stessa.
Comunque andrò avanti... dopo aver effettuale le dovute indagini e
verifiche. Come prima cosa ho già effettuale tutte le (indispensabili)
visure catastali degli immobili, e di tutte le particelli interessanti
la causa ... facenti parte del condominio.

Cordiali saluti
Giosuè Ascione


On 12 Ott, 14:31, Andrea Bulgarelli
<andrea.bulgare...@studiobulgarelli.it> wrote:
> Anche io sono per non citare l'amministratore che non è certo titolare del diritto di proprietà sul quale il tuo intende veder accertato il diritto di servitù di passaggio.
> Ho però qualche dubbio sull'interesse ad agire del condomino dato che al momento, in tale sua qualità, può certamente accedere e recedere dal suo fondo attraverso la proprietà condominiale.
>
> ----- Messaggio originale -----
> Da: avv. Vincenzo Giordano <avv.vincenzogiord...@libero.it>
> Inviato: lunedì 12 ottobre 2009 9.51
> A: leg...@googlegroups.com
> Oggetto: [legalit] R: [legalit] servitù coattiva di passaggio su suolo condominiale - chiamata in giudizio dell'Amm.re
>
> Io ritengo che tu debba convenire tutti i condomini interessati,
> trattandosi, appunto, di pronuncia costitutiva destinata a produrre i suoi
> effetti sui diritti di proprietà di ciascuno di loro.
> E' un parere all'impronta, però, il mio, quindi mi auguro per te che
> qualcuno mi smentisca ;-)
> Cordialità,
> Vincenzo Giordano
> Avvocato in Napoli
> tel/fax: 0815569828
> pec: avv.vincenzogiord...@pec.it
> Via A. Pitloo,8
> 80128 Napoli - Italia
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> -----Messaggio Originale-----
> Da: "avv.ascione" <avv.asci...@alice.it>
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