Quesito del venerdì - perenzione precetto

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Mario Sabatino

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Nov 27, 2009, 1:46:35 PM11/27/09
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Ho notificato un precetto e successivamente iniziato una procedura esecutiva ancora pendente. Trascorso ormai il termine di 90 giorni, per aggredire altri beni del debitore, dovrei notificare un nuovo precetto oppure quello già notificato sarebbe ancora valido ?  Secondo la lettera dell'art. 481 c.p.c. il precetto dovrebbe essere ancora efficace essendo iniziata la prima esecuzione entro il termine di 90 gg. Ho letto in giro che vi sarebbe giurispudenza in tal senso (purtroppo non trovata nella banca dati del Foro) ma vorrei conferma da qualcuno in lista.

Vi ringrazio anticipatamente.

Cordialmente,  

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Avv. Mario Sabatino
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Raffaele Boccia

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Nov 27, 2009, 2:03:48 PM11/27/09
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Il dubbio potrebbe essere di natura pratica.
Il primo precetto è depositato nella procedura che dici ancora pendente, e finchè è in corso non puoi ritirarlo.
Come faresti a dare incarico all'U.G. per il secondo pignoramento senza il precetto?
cordialmente
 
Raffaele Boccia

Gianni Cataldi

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Nov 27, 2009, 2:27:39 PM11/27/09
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Se è soltanto per quello, si possono chiedere delle copie autentiche alla cancelleria.

Io una volta ho chiesto tanto la copia del titolo quanto quella del precetto per chiedere la trascrizione di un pignoramento presso il PRA.

Buona serata.

Gianni Cataldi

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Raffaele Boccia
Inviato: venerdì 27 novembre 2009 20.04
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Re: Quesito del venerdì - perenzione precetto

<BR

Mario Sabatino

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Nov 28, 2009, 4:43:30 AM11/28/09
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Quello del precetto non è un grosso problema. Ho in mano gli originali. Per provare la pendenza della procedura potrei chiedere un certificato. Il reale problema pratico è quello di convincere l'UG. Cmq la Soldi nel suo manuale ne parla e, pur non prendendo una posizione netta sul punto, non mi sembra escludere la vigenza del precetto in pendenza di esecuzione. Secondo Satta il precetto sarebbe valido. Alcuni sostengono addirittura che dopo la prima esecuzione nei termini il precetto resterebbe sempre valido. Altri sostengono che così facendo il precetto avrebbe una durata indeterminata. Potete segnalarmi qualche precedente ?

Lunedì parlo con gli UG che tanto su queste cose hanno sempre l'ultima parola.

Cordialmente,

Mario

Il giorno 27 novembre 2009 20.27, Gianni Cataldi <giovann...@tele2.it> ha scritto:

Se è soltanto per quello, si possono chiedere delle copie autentiche alla cancelleria.

Io una volta ho chiesto tanto la copia del titolo quanto quella del precetto per chiedere la trascrizione di un pignoramento presso il PRA.

Buona serata.

Gianni Cataldi

 Il dubbio potrebbe essere di natura pratica.

Il primo precetto è depositato nella procedura che dici ancora pendente, e finchè è in corso non puoi ritirarlo.

Come faresti a dare incarico all'U.G. per il secondo pignoramento senza il precetto?

cordialmente

 

Raffaele Boccia

 

Fanticini

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Nov 29, 2009, 4:57:18 PM11/29/09
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Segnalo:

Il termine di novanta giorni, previsto dall’art. 481 cod. proc. civ., entro cui l’esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all’inattività processuale del creditore e non all’effetto sostanziale del precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l’esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all’unico precetto altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo (Cass. 9966/2006).

In pratica, se è stata debitamente iniziata una procedura esecutiva entro i 90 gg. il precetto originario regge tutte le successive procedure esecutive.

Segnalo che nella giurisprudenza del Tribunale di Reggio Emilia (mia, dato che tutte le opposizioni a precetto arrivano a me) le spese legali del c.d. "precetto in rinnovazione" (pessima abitudine sollecita da molti ufficiali giudiziari, ala quale la maggioranza dei legali si è immediatamente adeguata) non sono riconosciute:
- se entro il termine di 90 giorni dal primo precetto è stata iniziata una procedura esecutiva ... la spesa non si giustifica (superfluo - anche se non nullo, come mi è capitato di decidere - è un secondo precetto, il cui costo non può essere addossato al debitore);
- se invece il primo precetto è stato lasciato scadere ... secondo consolidata giurisprudenza le relative spese restano a carico del creditore rimasto inerte.

Riporto di seguito alcuni passaggi di una lezione da me tenuta in un corso di formazione per ufficiali giudiziari:
*       l’ufficiale giudiziario che viene richiesto di procedere a pignoramento è tenuto a verificare la regolarità del titolo esecutivo e del precetto e delle relative notifiche (in realtà, il controllo sulla notificazione del titolo esecutivo potrebbe essere superfluo in caso di decorso dei termini per far valere – con opposizione al precetto ex art. 617 c.p.c. – la violazione dell’art. 479 c.p.c.; in proposito, Cass. 7047/1997 e Cass. 8239/2003)
*       come ricorda la Suprema Corte (Cass. 3030/1992), “si tratta di verifiche strettamente formali” e in relazione a queste l’ufficiale giudiziario può rifiutare il compimento dell’atto legalmente richiesto purché indichi per iscritto i motivi e ne riferisca immediatamente al capo dell’ufficio a cui è addetto o all’ufficiale giudiziario dirigente (art. 108 D.P.R. 15/12/1959 n. 1229)
*       l’art. 60 c.p.c. stabilisce poi che, di fronte al rifiuto dell’ufficiale giudiziario di compiere atti del suo ufficio, la parte istante può rivolgersi al Giudice dal quale l’organo ausiliario dipende, perché fissi un termine entro il quale l’atto sia compiuto; in questo modo, è fatta salva l’autonomia del funzionario di operare le proprie valutazioni, ma è anche tutelato l’interesse del creditore all’avvio dell’azione esecutiva (cfr. Cass. 3030/1992).


Perciò, in caso di resistenze da parte dell'U.G. (refrattario ad eseguire il pignoramento sulla scorta di un precetto risalente), occorre richiedere che il rifiuto motivato sia messo per iscritto e, in seguito, ricorrere al Presidente del Tribunale affinchè dirima la questione.

Giovanni Fanticini
Giudice - Tribunale di Reggio Emilia

Corrado Amoroso

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Nov 30, 2009, 6:15:43 AM11/30/09
to legalit
Se non fosse che spesso l'U.G. non la pensa allo stesso modo e pur
nelle ragioni e nelle possibilita' di mettere alle stretto lo stesso
UG, negli effetti si preferisce rinnovare il precetto. Volendo essere
particolarmente rispettosi del debitore (ma quando lo merita??) si
potrebbe evitare di accollare ulteriori spese rispetto al primo
precetto.

Negli effetti pur non essendovi reale necessita' di rinnovare il
precetto (sepre che vi sia stato esito anche parzialmente positivo),
di fatto capita di farlo un po' anche per "tirare le somme" dei
risultati relativi ad altri tentativi poco fruttuosi


On 29 Nov, 22:57, Fanticini <fantic...@sirio.com> wrote:
> Segnalo:
> [...]

> In pratica, se è stata debitamente iniziata una
> procedura esecutiva entro i 90 gg. il precetto
> originario regge tutte le successive procedure esecutive.
> [...]

Mario Sabatino

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Nov 30, 2009, 9:33:53 AM11/30/09
to leg...@googlegroups.com
Ringrazio il collega di lista Fanticini per la preziosissima segnalazione del precedente giurisprudenziale e per i consigli  operativi in caso di rifiuto dell'UG. Ringrazio inoltre tutti gli altri colleghi che hanno inviato il loro graditissimo contributo.

Oggi ho parlato con il dirigente degli UG di Roma il quale mi ha confermato la possibilità di procedere al pignoramento senza dover notificare un nuovo precetto. Pertanto anche qui a Roma basta richiedere ed ottenere un certificato di pendenza della procedura esecutiva e passarlo all'UG unitamente al titolo esecutivo per procedere al nuovo pignoramento.

Il bello della storia è che c'è mancato poco che tutti gli sforzi fossero vanificati dal termine di 10 giorni lavorativi ordinariamente previsto qui a Roma per ottenere il certificato in parola e da una surreale penuria di marche da bollo nell'area del tribunale. Tuttavia grazie al buon senso dei cancellieri ed alle mie buone gambe (avrò fatto 5 km di scale oggi .... ) forse ce l'ho fatta. Procederò a questo pignoramento che si presenta avventuroso e rocambolesco ........ ;-) ).

Cordialità,

Mario  

Luca Turinelli

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Nov 30, 2009, 12:38:05 PM11/30/09
to legalit
Ciò però immagino non valga se la procedura esecutiva si è conclusa..
Io ho chiuso un pignoramento presso terzi negativo e l'UG mi ha
richiesto un nuovo precetto per tentare un pignoramento mobiliare ...


On 30 Nov, 15:33, Mario Sabatino <a27...@gmail.com> wrote:
> Ringrazio il collega di lista Fanticini per la preziosissima segnalazione
> del precedente giurisprudenziale e per i consigli  operativi in caso di
> rifiuto dell'UG. Ringrazio inoltre tutti gli altri colleghi che hanno
> inviato il loro graditissimo contributo.
>
> Oggi ho parlato con il dirigente degli UG di Roma il quale mi ha confermato
> la possibilità di procedere al pignoramento senza dover notificare un nuovo
> precetto. Pertanto anche qui a Roma basta richiedere ed ottenere un
> certificato di pendenza della procedura esecutiva e passarlo all'UG
> unitamente al titolo esecutivo per procedere al nuovo pignoramento.
>
> Il bello della storia è che c'è mancato poco che tutti gli sforzi fossero
> vanificati dal termine di 10 giorni lavorativi ordinariamente previsto qui a
> Roma per ottenere il certificato in parola e da una surreale penuria di
> marche da bollo nell'area del tribunale. Tuttavia grazie al buon senso dei
> cancellieri ed alle mie buone gambe (avrò fatto 5 km di scale oggi .... )
> forse ce l'ho fatta. Procederò a questo pignoramento che si presenta
> avventuroso e rocambolesco ........ ;-) ).
>
> Cordialità,
>
> Mario
>
> Il giorno 30 novembre 2009 12.15, Corrado Amoroso <corrado.amor...@gmail.com
> ----------------------------http://www.studiosabatino.it

Tiziano Solignani

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Nov 30, 2009, 12:43:48 PM11/30/09
to leg...@googlegroups.com
in data 30/11/2009 Luca Turinelli scriveva:

> Ciò però immagino non valga se la procedura esecutiva si è conclusa..
> Io ho chiuso un pignoramento presso terzi negativo e l'UG mi ha
> richiesto un nuovo precetto per tentare un pignoramento mobiliare ...

In teoria con l'instaurazione della prima procedura dovresti aver
comunque impedito il verificarsi del termine di decadenza del
precetto... Mi sembra una malinconia dell'UG.

--
cordialmente,

tiziano solignani <http://tsolignani.solignani.it/>


Mario Sabatino

unread,
Nov 30, 2009, 12:43:59 PM11/30/09
to leg...@googlegroups.com
Si, se la procedura si è conclusa devi necessariamente notificare un nuovo precetto.

Cordialmente,

Mario


Il giorno 30 novembre 2009 18.38, Luca Turinelli <turi...@gmail.com> ha scritto:

Ciò però immagino non valga se la procedura esecutiva si è conclusa..
Io ho chiuso un pignoramento presso terzi negativo e l'UG mi ha
richiesto un nuovo precetto per tentare un pignoramento mobiliare ...

Luca Turinelli

unread,
Dec 1, 2009, 12:05:13 PM12/1/09
to legalit
mm ... siccome devo lavorare con lui lo rinotificherò, però in effetti
anche a me pareva salvo!
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