riassunzione a seguito della eccezione incompetenza territoriale

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avvocatom...@libero.it

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May 10, 2013, 8:18:10 AM5/10/13
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Scusate ma ho un dubbio e sono in viaggio e non riesco a visionare un codice
fino a domenica

Ho promosso una azione avverso alcune cartelle esattoriali, contro equitalia
ed inps.
Oggi all'udienza ho visto la comparsa delle costituite equitalia e inps e
quest'ultimo mi ha eccepito la incompetenza del giudice adito ( tribunale di
----) essendo competente , ai sensi del 444, comma 3 cpc, il tribunale dove a
sede l'ente e quindi il Tribunale di -.----

Ho chiesto termine per esaminare e nonte entro 15 gg ma il giudice mi ha già
detto che farà una dichiarazione di incompetenza.
L'eccezione invero è fondata ed io vorrei aderire.
Cosa devo fare?
che cosa succede con la dichiarazione di incmptenza per territorio? mi darà
termine per riassumere davanti al tribunale competente? questo errore, oltre
all'eventuale pagamento del contributo unificato che non è dovuto, mi
pregiudica qualcosa?
grazie per l'aiuto ma non mi era mai capitato.

Enrico Gorini

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May 10, 2013, 9:00:52 AM5/10/13
to leg...@googlegroups.com
non dovrebbe pregiudicarti nulla, al massimo nelle spese legali ti si
addosserà l'onere defensionale per la costituzione del convenuto e la
redazione dell'eccezione
avv.Enrico Gorini

-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
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Inviato: venerdì 10 maggio 2013 14:18
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] riassunzione a seguito della eccezione incompetenza
territoriale
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Francesco Menallo

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May 10, 2013, 11:28:17 AM5/10/13
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quoto

Avv. Edoardo Patini

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May 10, 2013, 11:38:45 AM5/10/13
to leg...@googlegroups.com
Il giudice dovrebbe dichiarare con sentenza la propria incompetenza e darti un termine per la riassunzione. A me è capitata una identica situazione e la condanna alle spese la ho beccata.
Poi però ho vinto nel merito ed abbiamo compensato.
 
Ciao
 
E. 
Sent: Friday, May 10, 2013 5:28 PM
Subject: Re: [legalit] riassunzione a seguito della eccezione incompetenza territoriale
 
quoto


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Alessandro Pedone

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May 10, 2013, 1:16:00 PM5/10/13
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Aderisci, il giudice dichiara con ordinanza l'incompetenza con termine per riassumere. Secondo me dovrai ripagare il contributo davanti al giudice competente.

Avv. Alessandro Pedone
Via Borfuro n. 8 - Bergamo

Inviato da iPhone

mimma.s...@libero.it

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May 11, 2013, 9:22:36 AM5/11/13
to leg...@googlegroups.com
devi aderire per evitarti la condanna alle spese e chiedere termine per
riassunzione.
Il giudice, con ordinanza, fisserà un termine per la riassunzione, che va
fatta con comparsa- sebbene tu sia attore/ricorrente- e lo devi rispettare.
Se non ti indica nessun termine nel silenzio del giudice si applicherà il
termine massimo previsto per legge ossia mesi 3 dalla emissione della ordinanza
(sic art 50 cpc).
Se non la riassumi entro il termine indicato, ope judicis o ex lege, la causa
si estingue ex art 307.
P.S. ma i convenuti, o forse meglio i resistenti, nel loro atto costitutivo
hanno indicato il GIudice territorialmente competente? perché se non l'hanno
indicato la eccezione è tam quam non esset e potresti insistere perche si
istruisca dove l'hai scritta tu.
SPero la mia esposizione Ti sia d'aiuto , vista l'assenza del Codice in
viaggio

>----Messaggio originale----
>Da: avvocatom...@libero.it
>Data: 10/05/2013 14.18
>A: <leg...@googlegroups.com>
>Ogg: [legalit] riassunzione a seguito della eccezione incompetenza

Avv. Marco Ripa

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May 15, 2013, 11:36:28 AM5/15/13
to legalit
ma c'è un temine entro il quale è possibile aderire?
O meglio, lo si può fare anche in sede di P.C. (quindi dopo le memorie 183 nelle quali ci si è "difesi" alla eccezione di incompetenza territoriale)?

m

RICCARDO SIMONE

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May 15, 2013, 12:14:51 PM5/15/13
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Scusate a tutti, lapis?????
o lapsus ......ex 616 cpc ma la notifica a cura della parte interessata, deve essere fatta al procuratore o alla parte personalmente debitore?
 
Grazie a tutti
 

Avv. Franco Stefanelli

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May 15, 2013, 3:19:31 PM5/15/13
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Il giorno 15/mag/2013, alle ore 18:14, "RICCARDO SIMONE" <riccard...@fastwebnet.it> ha scritto:

o lapsus ......ex 616 cpc ma la notifica a cura della parte interessata, deve essere fatta al procuratore o alla parte personalmente debitore?

Ai sensi degli artt. 138 e ss. cod. proc. civ.

Avv. Franco Stefanelli
Inviato da iPad

Domenico Odetti

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May 15, 2013, 11:07:09 PM5/15/13
to leg...@googlegroups.com
Il 15/05/2013 18:14, RICCARDO SIMONE ha scritto:
 
 
Scusate a tutti, lapis?????
o lapsus ......ex 616 cpc ma la notifica a cura della parte interessata, deve essere fatta al procuratore o alla parte personalmente debitore?

Io la parte personalmente e notifico ad entrambi.
 

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