R: Re: [legalit] Notificazioni all'Inps

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gennar...@libero.it

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Apr 23, 2013, 3:39:17 AM4/23/13
to leg...@googlegroups.com

La notifica alla sede legale dell'INPS va fatta sempre: dunque via Ciro il Grande (da un annetto o giù di lì è cambiato l'indirizzo)

Poi ala sede provinciale ed alla sede locale.

Confermo che non va notificata all'avvocatura.

Cordialità

Gennaro




----Messaggio originale----
Da: albatom...@gmail.com
Data: 23/04/2013 9.24
A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: Re: [legalit] Notificazioni all'Inps

Confermo. Anche io ho sempre notificato all'Inps di Roma ed alla sede locale.
Buon lavoro.


Il giorno 22 aprile 2013 17:22, Studio Legale Stefano Tognacci <studiot...@aliceposta.it> ha scritto:
Mi sorge un dubbio... gli atti introduttivi di giudizio (rito del lavoro) contro l’Inps si notificano presso questo (intendo all’indirizzo della sede legale a Roma ed eventualmente a quello della sede locale ‘interessata’) o presso l’Avvocatura dello Stato?

Insomma la domanda è se l’Inps va considerato una Amministrazione dello Stato ai fini delle norme sulla notificazione oppure un semplice Ente autonomo. Credo che la risposta sia negativa ma delle conferme mi farebbero felice.
 
Grazie,
 
Stefano Tognacci
Rimini


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Antonio LB

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Apr 23, 2013, 3:51:46 AM4/23/13
to leg...@googlegroups.com
Il 23/04/13 09:39, gennar...@libero.it ha scritto:
>
> La notifica alla sede legale dell'INPS va fatta sempre: dunque via
> Ciro il Grande (da un annetto o gi� di l� � cambiato l'indirizzo)
>
> Poi ala sede provinciale ed alla sede locale.
>
> Confermo che non va notificata all'avvocatura.
>
> Cordialit�
>
> Gennaro
>
>
>
Nella mia provincia basta la notifica alla sede provinciale.
Si sono sempre costituiti e non hanno mai eccepito alcunch�.
Mi sembrava, peraltro (ma non ricordo con precisione) che ci fosse una
indicazione di elezione di domicilio presso le varie sedi provinciali.

Cordiali saluti

Antonio

gennar...@libero.it

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Apr 23, 2013, 4:16:58 AM4/23/13
to leg...@googlegroups.com

Caro Agostino,

Purtroppo la normativa in tema di previdenza risente terribilmente di usi da non sottovalutare nel prosieguo della causa (parlo anche della faciltà della  liquidazione in caso di vittoria).

Non ho controllato se il decreto legge che hai postato sia stato convertito così come lo riporti però per prassi giudiziari (**), dopo l'esclusione della Regione e del Comune come legittimati passivi, l'INPS diviene contraddittore con la notifica del ricorso alla sede legale (sempre), alla sede provinciale (sempre) ed alla sede territorialmente competente (!!ma sul punto non mi sento di dare riscontri in termini di certezza !!).


**L'ente è sempre lo stesso; le notifiche dovrebbero seguire ancora l'esenzione; non andrei a cercarmi il cavillo in una norma nemmeno raccolta in testo unico...poi non dimentichiamo che parliamo di giudizio ove tutto è possibile (anche la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità per vizio di notifica IN SENTENZA!!!)... ;)

Cordialità

Gennaro




----Messaggio originale----
Da: agosti...@icloud.com
Data: 23/04/2013 10.02

A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: Re: [legalit] Notificazioni all'Inps

Lo stabilisce l'art. 10 comma 6 decreto legge 30 settembre 2005 n. 203:

A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all'I.N.P.S. La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. 


avv. Agostino Mario Mela, Cagliari

Studio Legale Stefano Tognacci

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Apr 23, 2013, 5:53:48 AM4/23/13
to leg...@googlegroups.com
Ringrazio tutti per i riscontri dati alla mia richiesta e la conferma che non si deve notificare all’Inps presso l’Avvocatura di Stato.
 
Per precisare i termini concreti del procedimento che mi interessa, si tratta di una opposizione ad Avviso di Addebito dell’Inps ex art. 24 del D.Lgs. 46/1999. Al comma 5° viene precisato che il ricorso (+decreto) va notificato ‘all’ente impositore e al concessionario’.
 
Non vi sono dubbi che l’ente impositore nel mio caso è l’Inps e ritengo sarà più che sufficiente notificare presso la sua sede legale (via ciro il grande 21 – roma) e presso la sede locale che ha emesso l’avviso di addebito (Inps Forlì). Giusto?
 
Unico piccolo ulteriore dubbio mi viene da questo: la sede locale Inps che ha fatto l’avviso di addebito è quella di Forlì (ovviamente ho impugnato davanti al Tribunale di Forlì) ma il mio cliente ha residenza a Rimini quindi la ‘sua’ sede Inps di competenza è quella di Rimini. Ma credo proprio che non sia necessario notificare anche a questa sede visto che il detto comma 5° parla di notifica ‘all’ente impositore’. Ritengo che sarebbe perfezionata già solo con la notifica alla sede legale Inps di Roma ma farò anche il di più di notificarla alla sede Inps di Forlì.
 
Grazie ancora,
 
S.T.

Avv. Edoardo Ferragina

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Apr 25, 2013, 5:29:15 PM4/25/13
to leg...@googlegroups.com
L'inciso "al Concessionario" è stato espunto dall'art. 24, comma 5°, del d.Lgs. 46/99. 

In sostanza il ricorso va notificato all'Agente della riscossione solo se si fanno valere vizi proprio dell'atto impugnato (circostanza assai difficile atteso che si tratta di un mero avviso di addebito).

Saluti

Edoardo Ferragina


Cc:
Data: Tue, 23 Apr 2013 11:53:48 +0200
Oggetto: Re: [legalit] Notificazioni all'Inps

> --

Studio Legale Stefano Tognacci

unread,
Apr 26, 2013, 2:10:49 AM4/26/13
to leg...@googlegroups.com
Grazie Edoardo per la segnalazione...
 
tuttavia credo che in qualche modo (magari con una pec) farò lo stesso avere notizia del ricorso al Concessionario. Infatti il ricorso l’ho dovuto fare perché ‘a monte’ l’Agenzia delle Entrate si è dimenticata di comunicare a Inps e Equitalia che il suo atto di accertamento è stato sospeso dalla Commissione tributaria provinciale. E non vorrei proprio che anche l’Inps si dimentichi di comunicare a Equitalia che il suo Avviso di addebito è stato impugnato e che quindi non deve procedere con alcun atto di riscossione.
 
Buon venerdì,
 
S.T.

Avv. Edoardo Ferragina

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Apr 26, 2013, 3:30:23 AM4/26/13
to leg...@googlegroups.com
In verità non è la mera pendenza della lite che determina la sospensione dell'esecuzione, ma la concessione della tutela cautelare prevista sempre dall'art. 24 d.Lgs. 46/99. Detta tutela può esser concessa, e spesso capita, anche inaudita altera parte (e mi pare che nel tuo caso i presupposti ci siano). Se concessa il relativo provvedimento va notificato all'Agente della riscossione.

Ove non venga concessa potresti valutare la proposizione di una istanza di rateazione (fino 72 mesi) per evitare al cliente pignoramenti presso terzi o iscrizioni ipotecarie.

Saluti

Edoardo
Data: Fri, 26 Apr 2013 08:10:49 +0200

Studio Legale Stefano Tognacci

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Apr 26, 2013, 4:21:45 AM4/26/13
to leg...@googlegroups.com
Grazie per i consigli!
 
Sono in attesa di sapere se viene data la sospensione e agirò di conseguenza.
 
Buon fine settimana,
 
S.

paole...@libero.it

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Sep 18, 2013, 6:35:49 AM9/18/13
to leg...@googlegroups.com, studiot...@aliceposta.it
Ciao a tutti e al Collega Tognacci che ha il mio stesso problema. Ho proposto ricorso avverso un avviso di addebito INPS chiedendo la contestuale sospensione dell'esecutività dell'avviso stesso ex art. 24, comma VI, del D.lgs. n. 46 del 26.02.1999. In ricorso avevo chiesto la concessione della sospensiva inaudita altera parte stante i gravi motivi ma il giudice ha fissato un'udienza ad hoc. L'udienza cautelare si è svolta ieri. In disparte le modalità con le quali si è svolto il tutto, che si potrebbero definire solo in un modo ma che per ovvie non dico (in ogni caso in privato è possibile) nonché il provvedimento di rigetto steso in calce al verbale d'udienza nero su bianco è data la prova del fatto che il giudice non si è letto nulla, la sospensione, appunto non mi è stata concessa. Ora mi chiedevo come procedere considerato che l'udienza di discussione è fissata per ottobre 2014; considerato che in ricorso ho dedotto prova per testi; considerate le condizioni della mia assistita disoccupata e senza reddito; considerato il fatto che non avendo un provvedimento di sospensione in mano l'agente per la riscossione inizierà ad esigere il dovuto. Posso impugnare il rigetto? Secondo voi è inutile andare avanti e conviene iniziare a pagare magari chiedendo una rateizzazione? E' possibile chiedere all'agente per la riscossione la sospensione della stessa? Insomma ho la sensazione che l'enorme lasso di tempo che intercorre da oggi fino ottobre 2014 sia tale da non far sperare nulla di buono. Grazie a tutti... 

Valeria Lai

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Sep 18, 2013, 11:14:27 AM9/18/13
to leg...@googlegroups.com
E' probabile che l'agente della riscossione proceda; in tal caso sarᅵ opportuno chiedere la rateizzazione, ma con riserva delle azioni di ripetizione.
Se la Tua era senza reddito anche nel 2012 potrai chiedere il gratuito patrocinio. Se ne vale la pena sei solo Tu a poterlo valutare, in relazione alla fondatezza dell'opposizione.
La circostanzaᅵ che il Giudice non abbia sospeso l'avviso non dipende necessariamente dall'infondatezza dell'opposizione, potrebbe derivare dalla modestia dell'importo o da altre ragioni.
V. Lai



Il 18/09/2013 12:35, paole...@libero.it ha scritto:
Ciao a tutti e al Collega Tognacci che ha il mio stesso problema. Ho proposto ricorso avverso un avviso di addebito INPS chiedendo la contestuale sospensione dell'esecutivitᅵ dell'avviso stesso ex art. 24, comma VI, del D.lgs. n. 46 del 26.02.1999. In ricorso avevo chiesto la concessione della sospensiva inaudita altera parte stante i gravi motivi ma il giudice ha fissato un'udienza ad hoc. L'udienza cautelare si ᅵ svolta ieri. In disparte le modalitᅵ con le quali si ᅵ svolto il tutto, che si potrebbero definire solo in un modo ma che per ovvie non dico (in ogni caso in privato ᅵ possibile) nonchᅵ il provvedimento di rigetto steso in calce al verbale d'udienza nero su bianco ᅵ data la prova del fatto che il giudice non si ᅵ letto nulla,ᅵla sospensione, appunto non mi ᅵ stata concessa. Ora mi chiedevo come procedere considerato che l'udienza di discussione ᅵ fissata perᅵottobre 2014; considerato che in ricorso hoᅵdedotto prova per testi; considerate leᅵcondizioni della mia assistita disoccupata e senzaᅵreddito;ᅵconsiderato il fatto che non avendo un provvedimento di sospensioneᅵin mano l'agente per la riscossione inizierᅵ ad esigere il dovuto. Posso impugnare il rigetto? Secondo voi ᅵ inutile andare avanti e conviene iniziare a pagare magari chiedendo una rateizzazione? E' possibile chiedere all'agente per la riscossione la sospensione della stessa? Insomma ho la sensazioneᅵche l'enorme lasso di tempo che intercorre da oggi fino ottobre 2014 sia tale da non far sperare nulla di buono. Grazie a tutti...ᅵ
Il giorno venerdᅵ 26 aprile 2013 10:21:45 UTC+2, Studio Legale Stefano Tognacci ha scritto:
Grazie per i consigli!
ᅵ
Sono in attesa di sapere se viene data la sospensione e agirᅵ di conseguenza.
ᅵ
Buon fine settimana,
ᅵ
S.
ᅵ
Sent: Friday, April 26, 2013 9:30 AM
Subject: Re: [legalit] Notificazioni all'Inps
ᅵ
In veritᅵ non ᅵ la mera pendenza della lite che determina la sospensione dell'esecuzione, ma la concessione della tutela cautelare prevista sempre dall'art. 24 d.Lgs. 46/99. Detta tutela puᅵ esser concessa, e spesso capita, anche inaudita altera parte (e mi pare che nel tuo caso i presupposti ci siano). Se concessa il relativo provvedimento va notificato all'Agente della riscossione.
ᅵ
Ove non venga concessa potresti valutare la proposizione di una istanza di rateazione (fino 72 mesi) per evitare al cliente pignoramenti presso terzi o iscrizioni ipotecarie.
ᅵ
Saluti
ᅵ
Edoardo
ᅵ
ᅵ
Cc:
Data: Fri, 26 Apr 2013 08:10:49 +0200
Oggetto: Re: [legalit] Notificazioni all'Inps
ᅵ
> Grazie Edoardo per la segnalazione...
>ᅵ
> tuttavia credo che in qualche modo (magari con una pec) farᅵ lo stesso avere notizia del ricorso al Concessionario. Infatti il ricorso l’ho dovuto fare perchᅵ ‘a monte’ l’Agenzia delle Entrate si ᅵ dimenticata di comunicare a Inps e Equitalia che il suo atto di accertamento ᅵ stato sospeso dalla Commissione tributaria provinciale. E non vorrei proprio che anche l’Inps si dimentichi di comunicare a Equitalia che il suo Avviso di addebito ᅵ stato impugnato e che quindi non deve procedere con alcun atto di riscossione.
>ᅵ
> Buon venerdᅵ,
>ᅵ
> S.T.
>ᅵ
> Sent: Thursday, April 25, 2013 11:29 PM
> Subject: Re: [legalit] Notificazioni all'Inps
>ᅵ
> L'inciso "al Concessionario" ᅵ stato espunto dall'art. 24, comma 5ᅵ, del d.Lgs. 46/99.
>ᅵ
> In sostanza il ricorso va notificato all'Agente della riscossione solo se si fanno valere vizi proprio dell'atto impugnato (circostanza assai difficile atteso che si tratta di un mero avviso di addebito).
>ᅵ
> Saluti
>ᅵ
> Edoardo Ferragina
>ᅵ
>ᅵ
> Cc:
> Data: Tue, 23 Apr 2013 11:53:48 +0200
> Oggetto: Re: [legalit] Notificazioni all'Inps
>ᅵ
> > Ringrazio tutti per i riscontri dati alla mia richiesta e la conferma che non si deve notificare all’Inps presso l’Avvocatura di Stato.
> >ᅵ
> > Per precisare i termini concreti del procedimento che mi interessa, si tratta di una opposizione ad Avviso di Addebito dell’Inps ex art. 24 del D.Lgs. 46/1999. Al comma 5ᅵ viene precisato che il ricorso (+decreto) va notificato ‘all’ente impositore e al concessionario’.
> >ᅵ
> > Non vi sono dubbi che l’ente impositore nel mio caso ᅵ l’Inps e ritengo sarᅵ piᅵ che sufficiente notificare presso la sua sede legale (via ciro il grande 21 – roma) e presso la sede locale che ha emesso l’avviso di addebito (Inps Forlᅵ). Giusto?
> >ᅵ
> > Unico piccolo ulteriore dubbio mi viene da questo: la sede locale Inps che ha fatto l’avviso di addebito ᅵ quella di Forlᅵ (ovviamente ho impugnato davanti al Tribunale di Forlᅵ) ma il mio cliente ha residenza a Rimini quindi la ‘sua’ sede Inps di competenza ᅵ quella di Rimini. Ma credo proprio che non sia necessario notificare anche a questa sede visto che il detto comma 5ᅵ parla di notifica ‘all’ente impositore’. Ritengo che sarebbe perfezionata giᅵ solo con la notifica alla sede legale Inps di Roma ma farᅵ anche il di piᅵ di notificarla alla sede Inps di Forlᅵ.
> >ᅵ
> > Grazie ancora,
> >ᅵ
> > S.T.
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Studio Legale Stefano Tognacci

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Sep 18, 2013, 11:56:38 AM9/18/13
to leg...@googlegroups.com
Ciao, concordo con quanto ti ha detto Valeria...
 
Buona serata a tutti
 
S.T.

paole...@libero.it

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Sep 18, 2013, 12:22:49 PM9/18/13
to leg...@googlegroups.com
Grazie Valeria, sei la zia di Sara?

Valeria Lai

unread,
Sep 18, 2013, 12:29:28 PM9/18/13
to leg...@googlegroups.com
Paoletto, la mia mail ᅵ sul sito dell'Ordine! Non vorrei che questo messaggio connotasse in termini familistici questa lista.
In ogni caso, per chi non ne fosse al corrente, Sara ᅵ una mia nipote particolarmente intelligente, carina e simpatica.
Purtroppo, ultimamente sonoᅵ nota come "la zia di Sara".... i danni dell'etᅵ!
V. Lai



Il 18/09/2013 18:22, paole...@libero.it ha scritto:
Grazie Valeria, sei la zia di Sara?

paole...@libero.it

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Sep 18, 2013, 1:21:40 PM9/18/13
to leg...@googlegroups.com
:)

Gabriele Gardin

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Feb 26, 2014, 12:17:13 PM2/26/14
to leg...@googlegroups.com, ma...@studioferragina.com
Riporto in auge il topic.

assodato che il decreto di fissazione udienza va notificato 
  • alla sede provinciale INPS (come citato da Mela, il cui richiamo però pare essere ad un tipo specifico di contenzioso), 
  • nonchè in applicazione della sempre vera massima citata da Izzo"un, caffè, una sigaretta ed una notifica non si negano a nessuno", anche alla sede centrale (Roma, Via Ciro il Grande
mi chiedevo, nel caso in cui sia stata ottenuta la sospensiva, il provvedimento va notificato anche all' agente della riscossione, che nel mio caso è indicato come EquitaliaNord.

Anche in questo caso, solo ad Equitalia Nord a Milano, in Viale dell’Innovazione 1/b, 20126 Milano, indirizzo della direzione generale o anche allo "sportello" competente per territorio?.

Trattandosi di notifiche esenti, le sto facendo in proprio anche ad Equitalia Spa in Via Gezar a Roma...ma potendo evitare qualche raccomandata, e non sapendo quando devo effettivamente preoccuparmi se la ricevuta di ritorno "si disperde nell'aere inquieto", preferire capirne qualcosa in più.

Gabriele
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