La notifica alla sede legale dell'INPS va fatta sempre: dunque via Ciro il Grande (da un annetto o giù di lì è cambiato l'indirizzo)
Poi ala sede provinciale ed alla sede locale.
Confermo che non va notificata all'avvocatura.
Cordialità
Gennaro
----Messaggio originale----
Da: albatom...@gmail.com
Data: 23/04/2013 9.24
A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: Re: [legalit] Notificazioni all'Inps
Confermo. Anche io ho sempre notificato all'Inps di Roma ed alla sede locale.Buon lavoro.Il giorno 22 aprile 2013 17:22, Studio Legale Stefano Tognacci <studiot...@aliceposta.it> ha scritto:
Mi sorge un dubbio... gli atti introduttivi di giudizio (rito del lavoro) contro l’Inps si notificano presso questo (intendo all’indirizzo della sede legale a Roma ed eventualmente a quello della sede locale ‘interessata’) o presso l’Avvocatura dello Stato?
Insomma la domanda è se l’Inps va considerato una Amministrazione dello Stato ai fini delle norme sulla notificazione oppure un semplice Ente autonomo. Credo che la risposta sia negativa ma delle conferme mi farebbero felice.Grazie,Stefano TognacciRimini--
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Caro Agostino,
Purtroppo la normativa in tema di previdenza risente terribilmente di usi da non sottovalutare nel prosieguo della causa (parlo anche della faciltà della liquidazione in caso di vittoria).
Non ho controllato se il decreto legge che hai postato sia stato convertito così come lo riporti però per prassi giudiziari (**), dopo l'esclusione della Regione e del Comune come legittimati passivi, l'INPS diviene contraddittore con la notifica del ricorso alla sede legale (sempre), alla sede provinciale (sempre) ed alla sede territorialmente competente (!!ma sul punto non mi sento di dare riscontri in termini di certezza !!).
**L'ente è sempre lo stesso; le notifiche dovrebbero seguire ancora l'esenzione; non andrei a cercarmi il cavillo in una norma nemmeno raccolta in testo unico...poi non dimentichiamo che parliamo di giudizio ove tutto è possibile (anche la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità per vizio di notifica IN SENTENZA!!!)... ;)
Cordialità
Gennaro
----Messaggio originale----
Da: agosti...@icloud.com
Data: 23/04/2013 10.02
A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: Re: [legalit] Notificazioni all'Inps
Lo stabilisce l'art. 10 comma 6 decreto legge 30 settembre 2005 n. 203:A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all'I.N.P.S. La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S.avv. Agostino Mario Mela, Cagliari
Ciao a tutti e al Collega Tognacci che ha il mio stesso problema. Ho proposto ricorso avverso un avviso di addebito INPS chiedendo la contestuale sospensione dell'esecutivitᅵ dell'avviso stesso ex art. 24, comma VI, del D.lgs. n. 46 del 26.02.1999. In ricorso avevo chiesto la concessione della sospensiva inaudita altera parte stante i gravi motivi ma il giudice ha fissato un'udienza ad hoc. L'udienza cautelare si ᅵ svolta ieri. In disparte le modalitᅵ con le quali si ᅵ svolto il tutto, che si potrebbero definire solo in un modo ma che per ovvie non dico (in ogni caso in privato ᅵ possibile) nonchᅵ il provvedimento di rigetto steso in calce al verbale d'udienza nero su bianco ᅵ data la prova del fatto che il giudice non si ᅵ letto nulla,ᅵla sospensione, appunto non mi ᅵ stata concessa. Ora mi chiedevo come procedere considerato che l'udienza di discussione ᅵ fissata perᅵottobre 2014; considerato che in ricorso hoᅵdedotto prova per testi; considerate leᅵcondizioni della mia assistita disoccupata e senzaᅵreddito;ᅵconsiderato il fatto che non avendo un provvedimento di sospensioneᅵin mano l'agente per la riscossione inizierᅵ ad esigere il dovuto. Posso impugnare il rigetto? Secondo voi ᅵ inutile andare avanti e conviene iniziare a pagare magari chiedendo una rateizzazione? E' possibile chiedere all'agente per la riscossione la sospensione della stessa? Insomma ho la sensazioneᅵche l'enorme lasso di tempo che intercorre da oggi fino ottobre 2014 sia tale da non far sperare nulla di buono. Grazie a tutti...ᅵ
Il giorno venerdᅵ 26 aprile 2013 10:21:45 UTC+2, Studio Legale Stefano Tognacci ha scritto:
Grazie per i consigli!ᅵSono in attesa di sapere se viene data la sospensione e agirᅵ di conseguenza.ᅵBuon fine settimana,ᅵS.ᅵ
From: Avv. Edoardo FerraginaSent: Friday, April 26, 2013 9:30 AMSubject: Re: [legalit] Notificazioni all'Inps
ᅵIn veritᅵ non ᅵ la mera pendenza della lite che determina la sospensione dell'esecuzione, ma la concessione della tutela cautelare prevista sempre dall'art. 24 d.Lgs. 46/99. Detta tutela puᅵ esser concessa, e spesso capita, anche inaudita altera parte (e mi pare che nel tuo caso i presupposti ci siano). Se concessa il relativo provvedimento va notificato all'Agente della riscossione.ᅵ
Ove non venga concessa potresti valutare la proposizione di una istanza di rateazione (fino 72 mesi) per evitare al cliente pignoramenti presso terzi o iscrizioni ipotecarie.
ᅵSalutiᅵEdoardoᅵᅵ
Cc:Data: Fri, 26 Apr 2013 08:10:49 +0200Oggetto: Re: [legalit] Notificazioni all'Inps
ᅵ
> Grazie Edoardo per la segnalazione...
>ᅵ> tuttavia credo che in qualche modo (magari con una pec) farᅵ lo stesso avere notizia del ricorso al Concessionario. Infatti il ricorso l’ho dovuto fare perchᅵ ‘a monte’ l’Agenzia delle Entrate si ᅵ dimenticata di comunicare a Inps e Equitalia che il suo atto di accertamento ᅵ stato sospeso dalla Commissione tributaria provinciale. E non vorrei proprio che anche l’Inps si dimentichi di comunicare a Equitalia che il suo Avviso di addebito ᅵ stato impugnato e che quindi non deve procedere con alcun atto di riscossione.>ᅵ> Buon venerdᅵ,>ᅵ> S.T.>ᅵ
> From: Avv. Edoardo Ferragina> Sent: Thursday, April 25, 2013 11:29 PM> To: leg...@googlegroups.com> Subject: Re: [legalit] Notificazioni all'Inps
>ᅵ> L'inciso "al Concessionario" ᅵ stato espunto dall'art. 24, comma 5ᅵ, del d.Lgs. 46/99.>ᅵ
> In sostanza il ricorso va notificato all'Agente della riscossione solo se si fanno valere vizi proprio dell'atto impugnato (circostanza assai difficile atteso che si tratta di un mero avviso di addebito).
>ᅵ> Saluti>ᅵ> Edoardo Ferragina>ᅵ>ᅵ
> Da: leg...@googlegroups.com> Cc:> Data: Tue, 23 Apr 2013 11:53:48 +0200> Oggetto: Re: [legalit] Notificazioni all'Inps
>ᅵ
> > Ringrazio tutti per i riscontri dati alla mia richiesta e la conferma che non si deve notificare all’Inps presso l’Avvocatura di Stato.
> >ᅵ> > Per precisare i termini concreti del procedimento che mi interessa, si tratta di una opposizione ad Avviso di Addebito dell’Inps ex art. 24 del D.Lgs. 46/1999. Al comma 5ᅵ viene precisato che il ricorso (+decreto) va notificato ‘all’ente impositore e al concessionario’.> >ᅵ> > Non vi sono dubbi che l’ente impositore nel mio caso ᅵ l’Inps e ritengo sarᅵ piᅵ che sufficiente notificare presso la sua sede legale (via ciro il grande 21 – roma) e presso la sede locale che ha emesso l’avviso di addebito (Inps Forlᅵ). Giusto?> >ᅵ> > Unico piccolo ulteriore dubbio mi viene da questo: la sede locale Inps che ha fatto l’avviso di addebito ᅵ quella di Forlᅵ (ovviamente ho impugnato davanti al Tribunale di Forlᅵ) ma il mio cliente ha residenza a Rimini quindi la ‘sua’ sede Inps di competenza ᅵ quella di Rimini. Ma credo proprio che non sia necessario notificare anche a questa sede visto che il detto comma 5ᅵ parla di notifica ‘all’ente impositore’. Ritengo che sarebbe perfezionata giᅵ solo con la notifica alla sede legale Inps di Roma ma farᅵ anche il di piᅵ di notificarla alla sede Inps di Forlᅵ.> >ᅵ> > Grazie ancora,> >ᅵ> > S.T.
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Grazie Valeria, sei la zia di Sara?