re: [legalit] Mutuo - articolo 1817, 2 - clusola "quando p otrà"

392 views
Skip to first unread message

Studio legale Ferragina

unread,
Sep 24, 2009, 10:48:53 AM9/24/09
to leg...@googlegroups.com
Eccola:


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
riunita in camera di consiglio, composta dai sgg. magistrati
:
Dott. Roberto PUMPO - Presidente -
Dott. Michele PIANTADOSI - Consigliere -
Dott. Giancarlo DI RUGGIERO - Consigliere Rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 832 dell'anno 2003 R.G.,
avente ad oggetto: Mutuo, posta in decisione all'udienza del
7.10.05
S.M., S.R., A.A. rapp.ti e difesi dagli avv.ti C., E., G.,
P.R. presso cui elett.te domiciliano in Capri
appellanti
E
G.L., G.A., G.A.M., rapp.ti e difesi dall'avv. C.F. presso
cui elett.te domiciliano in Capri
appellata
E
G.C. rapp.to e difeso dall'avv. C.F. presso cui elett.te
domicilia in Capri
appellato
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 21.2.03 S.M., S.R., A.A. hanno
proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, sezione distaccata di Capri, dell'1.2.02, con la
quale pronunciando sulla domanda avanzata da essi istanti
nei confronti di C., L., A. ed A.M.G. (il primo quale
condebitore solidale e gli altri quali eredi della
condebitrice solidale, defunta, B.G.), intesa ad ottenere la
fissazione del termine per l'adempimento di un'obbligazione
di Lire 125.871.000 per mutuo con relativa richiesta di
pagamento - era stata rigettata la domanda nei confronti di
L., A. ed A.M.G., con condanna alle spese, mentre era stata
dichiarata improponibile la domanda nei confronti di C.G.,
con compensazione delle spese di lite.
All'uopo, gli appellanti hanno sostenuto l'errata
interpretazione del thema decidendum da parte del primo
giudice.
Il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che il
debito (infruttifera ma con rivalutazione) assunto con la
scrittura privata del 25.6.96 da G.C. e da B.G. (poi
defunta) nei confronti dei medesimi creditori fosse
sottoposto alla condizione "se e quando ne avranno la
possibilità". Sotto il profilo strettamente giuridico,
nessuna obbligazione, di nessun genere e in particolare
quella di restituzione nel mutuo, può rimanere priva di
qualsiasi termine di adempimento. Di conseguenza, sia il
ritenuto "pactum de non petendo" (se pur esista) e sia
l'asserita "condizione risolutiva" vengono travolti da tale
principio, anche perché un siffatto patto non può essere
eterno, come non può essere eterno l'inadempimento di
un'obbligazione. Appare, quindi, eclatante la violazione del
giudice di primo grado della normativa di cui agli artt.
1183, 1817 e 1813 c.c. che stabilisce la restituzione di una
somma di denaro come obbligo fondamentale del mutuatario.
Inoltre, hanno lamentato anche la condanna alle spese nei
confronti di L., A., A.M.G. laddove la rinuncia
all'eredità da parte dei medesimi è stata conosciuta da
essi istanti soltanto con la costituzione in giudizio dei
suddetti convenuti; in tal senso, sussistevano tutti i
presupposti di legge per disporre la compensazione delle
spese di lite tra le medesime parti.
In conclusione, hanno chiesto l'accoglimento della loro
domanda proposta con atto del 16.2.00 di fissazione del
termine per l'adempimento dell'obbligazione di cui alla
suddetta scrittura privata e, per l'effetto, la condanna del
debitore G.C. al pagamento di Euro 6.5006,95 oltre
rivalutazione monetaria e spese del doppio grado; nel
contempo, hanno chiesto la compensazione delle spese di
entrambi i gradi nei confronti di G.L., A. e A.M.
Ricostituitosi il contraddittorio, gli appellati indicati in
epigrafe hanno resistito al gravame chiedendone il rigetto.
All'udienza del 7.10.05, la Corte ha assegnato la causa in
decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
Motivi della decisione
Al fine dell'esatto inquadramento della controversia in
esame, in punto di fatto, va premesso che C.S. (genitore dei
due appellanti e marito dell'A.) prestò garanzia
fidejussoria in favore dei coniugi G.C. e B.G., i quali
risultavano inadempienti con il Banco N. per scoperto di
conto corrente, finanziamento A. (1984) e mutuo fondiario
(1989). Accertata l'insolvenza di questi ultimi, l'Istituto
ottenne l'emissione di decreto ingiuntivo nel novembre 91
sia nei confronti dei debitori principali, sia nei confronti
degli appellanti (eredi del fideiussore) attivando la
procedura di espropriazione immobiliare sul cespite di
proprietà dei coniugi G. (di valore inferiore rispetto
alla somma dovuta). Per evitare ulteriori pregiudizi di
natura economica, gli appellanti concordarono con detto
Istituto Bancario il pagamento di Lire 118.800.000 oltre
l'importo del prezzo da ricavarsi dalla vendita
dell'immobile dei G. (ammontanti a Lire 7.070.000), con
cancellazione di ogni posizione debitoria. In data 25.6.96,
gli appellanti corrisposero all'Istituto detto importo e,
nel contempo, sottoscrissero con i predetti coniugi G. una
scrittura privata in virtù della quale "... i costituiti
C.G. e G.B. restano debitori di M. e R.S. ed A.A. del detto
importo di Lire 118.800.00, oltre le spese di compravendita
e di cancellazione delle formalità presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari. Il debito infruttifero, con
rivalutazione secondo Istat, sarà restituito se e quando i
sigg. G. e B. ne avranno la possibilità". A fronte di
detto impegno, trascorsi oltre tre anni, con lettera racc.
del 3.2.00, l'appellato G.C. (deceduta nel xxx la B. e
succeduti i figli, L., A. ed A.M.G.) rifiutò espressamente
di eseguire la prestazione in questione, a seguito di
richiesta formale degli appellanti (v. lettere racc.
dell'8.1.00, in atti).
Posto ciò, a fondamento del gravame, gli appellanti hanno
richiamato le disposizioni normative dettate in tema di
fissazione del termine di adempimento dell'obbligazione e,
conseguentemente, di condanna al pagamento.
Infatti, l'art. 1817, 2° co., c.c. sancisce: "Se è stato
convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il
termine per il pagamento è pure fissato dal giudice".
Orbene, l'obbligazione assunta da G.C. nella scrittura del
25.6.96 letteralmente stabiliva che "il debito infruttifero,
con rivalutazione Istat, sarà restituito se e quando i
sigg. G. e B. ne avranno la possibilità".
Dal testo in esame emerge inequivocabilmente l'applicazione
della norma di cui all'art. 1183, 2° co., c.c. "Se il
termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del
debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo".
Risulta così evidente che detta fattispecie non vada
inquadrata nell'ambito della condizione risolutiva (che non
si sarebbe verificata, come erroneamente affermato dal primo
giudice) atteso che gli appellati (in particolare G.C.),
nella espressa dichiarazione sottoscritta liberamente nel
giugno 96, hanno in effetti riconosciuto il debito e,
quindi, l'obbligo a restituire l'importo indicato. In
definitiva, premessa l'esistenza di fissazione di un termine
(seppure indeterminato, "quando potrò"), gli appellanti
legittimamente hanno fondato la domanda sul presupposto
dell'applicazione della norma di cui all'art. 1817, 2°
co., c.c. diretta alla restituzione dell'importo mutuato in
adempimento dell'obbligo fondamentale da parte di C.G. (cfr.
Cass. 1461/00). E' palese, così, l'errore del giudice di
prime cure che ha dichiarato improponibile la domanda nei
confronti del suddetto appellato (debitore solidale) per
mancato avveramento di una condizione inesistente (preteso
impegno a non attivare procedure giudiziarie).
Di qui, la fondatezza della tesi sostenuta dagli appellanti
in ordine all'applicabilità, nel caso de quo, dell'art.
1183, 2° co., c.c. che prevede la fissazione da parte del
giudice del termine per l'adempimento allorquando è
rimesso alla volontà del debitore (cfr. Cass. 1219/03).
D'altra parte, se fosse condivisibile l'argomentazione
svolta negli atti difensivi da parte degli appellati, il
rapporto dedotto in giudizio assumerebbe una diversa
configurazione ossia una vera e propria donazione (pura
beneficenza, secondo quanto eccepito ad colorandum dagli
appellanti), palesemente contrastante con la volontà
manifestata dai contraenti nella scrittura privata
succitata.
Legittimamente, quindi, gli appellanti hanno fondato la loro
domanda sul principio generale secondo cui non possono
esistere e non esistono obbligazioni senza adempimento o
mutui senza restituzione.
In altri termini, nel caso specifico, non è sostenibile
che la restituzione della somma a titolo di mutuo fosse
sottoposta alla condizione se e quando ne avranno la
possibilità, una volta accertata la qualità di debitori
dell'appellato G.C. In tale contesto, quindi, va altresì
destituita di qualsiasi fondamento giuridico l'eccezione
sollevata da parte del predetto appellato relativa alla
mancata prova dell'avvenuta modifica (positiva) delle sue
condizione economiche, ostative all'adempimento
dell'obbligazione de qua.
Ed invero, gli appellanti non dovevano né devono fornire
alcun elemento di prova su detta circostanza poiché, come
già rilevato, è il giudice a fissare il termine
dell'adempimento, alla stregua delle disposizioni succitate
(artt. 1817 e 1183 c.c.). Cosicché, nell'ambito di un
rapporto di mutuo (come nel caso di specie), se il
mutuatario si è impegnato a restituire l'importo
concordato "quando potrà", "quando gli sarà possibile",
quando lo riterrà possibile", oppure "quando vorrà" (da
intendersi "in protestate debitoris), spetta al giudice
stabilire il termine della restituzione.
Orbene, come si evince dal concreto esame logico-normativo,
l'appellato G.C. è obbligato alla restituzione
dell'importo suindicato poiché ha stipulato un accordo nel
giugno 96 con gli appellanti che prevedeva (e prevede)
categoricamente il relativo impegno, da intendere, appunto,
come obbligo essenziale del contratto in oggetto.
Di talché, in accoglimento della domanda formulata dagli
appellanti con atto del 16.2.00, questo Collegio ritiene di
fissare il termine di un anno dalla comunicazione della
presente sentenza per l'adempimento dell'obbligazione de qua
e, conseguentemente, G.C. va condannato al pagamento della
somma di Euro 6.5006,95 (entro detto termine) a titolo di
restituzione, oltre rivalutazione secondo indici Istat (come
stabilito con l'accordo del 25.6.96) dal dì della domanda
al saldo, ed oltre alle spese del doppio grado, in base al
principio della soccombenza.
Anche il secondo motivo di censura è fondato in quanto la
rinunzia all'eredità non è soggetta a trascrizione nei
pubblici registri. Erroneamente il primo giudice ha
condannato gli appellanti alle spese processuali nei
confronti dei figli della condebitrice B.G. (defunta nel
gennaio xxx). Giova precisare che il primo giudice ha
confuso l'accettazione dell'eredità con la rinunzia
all'eredità (la prima soggetta alla pubblicità ai fini
dell'opponibilità ai terzi, la seconda che non è
soggetta). In punto di fatto, gli appellanti hanno
conosciuto detta circostanza soltanto in sede di
costituzione nel presente giudizio; peraltro, G.C. (già a
conoscenza della rinuncia intervenuta il 25.1.00), nella
lettera del 3.2.00, ha taciuto artatamente alla controparte
della specifica condizione.
D'altra parte, se è vero che l'art. 519 c.c. può essere
interpretato nel senso che l'iscrizione nel registro delle
successioni rende la rinunzia opponibile ai terzi (come
sostenuto dagli appellati G.), è pur vero che non sussiste
alcun onere per i terzi di consultare detto registro (come
sostenuto correttamente da parte degli appellanti). In
definitiva, comunque la mancata consultazione di tale
registro non legittima la condanna alle spese dei predetti
S. ed A.
A tal riguardo, seppure fosse fondata la tesi degli
appellati, comunque, in considerazione dell'oggetto e della
natura della causa, questa Corte ritiene di disporre la
compensazione delle spese di lite sia del primo che del
presente grado tra gli appellanti e G.L., A. ed A.M., anche
in virtù dei giusti motivi.
In conclusione, l'impugnata sentenza va Integralmente
riformata.
P. Q. M.
La Corte sull'appello proposto da M.S., R.S. e A.A. avverso
la sentenza del Tribunale di Napoli, sez. distaccata di
Capri, dell'1.2.02 nei confronti di G.C., G.L., G.L., G.A.,
G.A.M., così provvede:
accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza,
fissa per l'adempimento dell'obbligazione di cui alla
scrittura privata del 25.6.96 un anno dalla comunicazione
della presente sentenza e, per l'effetto, condanna G.C. al
pagamento della somma di Euro 6.5006,95, in favore degli
appellanti, oltre rivalutazione secondo indici Istat, dalla
domanda al saldo, nonché alle spese del doppio grado
liquidate per il I grado in Euro 150.00 per spese, Euro
450.00 per diritti, Euro 1.550,00 per onorari, e per il II
grado in Euro 250.00 per spese, Euro 650.00 per diritti,
Euro 2000.00 per onorari. Compensa le spese di entrambi i
gradi tra gli appellanti e G.L., G.A., G.A.M.
Così deciso in Napoli il 18 gennaio 2006.
Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2006.


----- Original Message -----
Da : Mario Sabatino <a27...@gmail.com>
A : leg...@googlegroups.com
Oggetto : [legalit] Mutuo - articolo 1817, 2 - clusola
"quando p otrà"
Data : Thu, 24 Sep 2009 16:39:44 +0200

> Gentili Colleghi,
>
> avrei bisogno della sentenza della Corte d'Appello di
> Napoli del 31/01/2006 relativa ad un contratto di mutuo
> ove il mututatario si è impegnato a restituire l'importo
> concordato "quando potrà", così come stabilito dal
secondo
> comma dell'art. 1817 c.c. . Dovrei iniziare un giudizio
> per la fissazione del termine per la restituzione del
> debito.
>
> Vi ringrazio anticipatamente.
>
> Cordiali saluti,
>
> --
> -----------------
> Avv. Mario Sabatino
> Piazza Risorgimento 14
> 00192 Roma - Italy
> ----------------------------
> http://www.studiosabatino.it
> Skype: callto://avvsabatino
> Twitter: http://www.twitter.com/mariosabatino
>
> >



Studio legale Ferragina
Via F. Acri, 67
88100 Catanzaro
Tel. 0961.701211
Fax 0961.1910103
Fax 0961.743625
www.studioferragina.com

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages