Parlare coi testimoni prima dell'udienza?

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Avv. M. Lanzetti

unread,
Jan 8, 2009, 4:18:06 AM1/8/09
to legalit
Quando citate dei testimoni li informate prima dell'udienza circa le
domande che il Giudice andrà a porre loro? Ad esempio perchè abbiano
modo di consultare documenti (fatture, registri, ecc.) per poter
rispondere.
Grazie.

Cristiano

unread,
Jan 8, 2009, 4:33:06 AM1/8/09
to leg...@googlegroups.com
Difficile dare una risposta univoca, ma di solito non dico nulla, anzi
cerco di non parlarci proprio.
Può capitare che facciano confusione e, alla fine, risultino controproducenti.
Meglio la spontaneità e, quindi, la loro attendibilità.






2009/1/8 Avv. M. Lanzetti <avvinp...@gmail.com>:

Enrico Gorini

unread,
Jan 8, 2009, 4:34:24 AM1/8/09
to leg...@googlegroups.com
____
La domanda è molto pertinente e di grande rilevanza. La testimonianza è un
momento centrale del processo, e purtroppo finisce spesso per assomigliare a
una caricatura.
teoricamente, pare che non vi dovrebbe essere alcun contatto con i
testimoni. chi conosce il processo, e sa che esso non è come un video-game
dove tutto è perfetto, sa perfettamente che un minimo di contatto ci deve
pur essere. Con discrezione, lealtà, correttezza. Far conoscere in
anticipo quale la materia del contendere è il tenore delle domande, a mio
parere del tutto naturale, inevitabile, utile e costruttivo. Questo
ovviamente non significa "imbeccare" il testimone. guai. io quando informo
il testimone sulle circostanze su cui sarà chiamato a deporre, mi affretto
sempre a precisare, a scanso di equivoci, che egli dovrà rispondere
esclusivamente in base coscienza e conoscenza.
In verità, la mia preoccupazione principale è diventata quella di prevenire
nel testimone una paranoia processo processualistica: è vero che egli si
dovrà attenere alle domande e di proporre solo fatti oggettivi venuti a sua
conoscenza diretta, ma questo non significa, come spesso finisce per
credere, dare risposte asettiche e meccanicistiche come un computer. Se il
teste cade in questa gara di formalismo (e spesso ci cade spinto dagli
atteggiamenti guerrafondai degli avvocati) finisce per essere pressoché
inutile, e la prova diventa un tiro di dadi.
in effetti il mio giudizio, dopo un po' di anni di professione, è che in
effetti il processo si gioca, bene e spesso, sulla fortuità. Come un tiro
di dadi.
enrico gorini


Zannini

unread,
Jan 8, 2009, 4:39:09 AM1/8/09
to leg...@googlegroups.com
Avv. M. Lanzetti ha scritto:
Quando citate dei testimoni li informate prima dell'udienza circa le
domande che il Giudice andrà a porre loro? Ad esempio perchè abbiano
modo di consultare documenti (fatture, registri, ecc.) per poter
rispondere.
Grazie.
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mai perchè è vietato dalla legge sarebbe falsata la spontaneità della deposizione e se il teste dichiara che è stato nel tuo studio prima della deposizione finisci sotto processo penale e disciplinare, se ci fai parlare la parte vengono fuori dei casini incredibili
<IMG>

elisa....@libero.it

unread,
Jan 8, 2009, 5:19:18 AM1/8/09
to legalit
MA NON SAREBBE VIETATO??


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From : leg...@googlegroups.com
To : leg...@googlegroups.com
Cc :
Date : Thu, 8 Jan 2009 10:34:24 +0100
Subject : [legalit] Re: Parlare coi testimoni prima dell'udienza?







>
> Quando citate dei testimoni li informate prima dell'udienza circa le
> domande che il Giudice andrà a porre loro? Ad esempio perchè abbiano
> modo di consultare documenti (fatture, registri, ecc.) per poter
> rispondere.
> Grazie.
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Francesco Erasmi

unread,
Jan 8, 2009, 6:03:49 AM1/8/09
to leg...@googlegroups.com
Questa mi sembra una ipocrita fariseismo !

Ho non hai alcun contatto, come prescrive e vuole la legge, e quindi
correttamente oppure, illecitamente, ma come facciamo tutti, hai un
contatto, più o meno "pregnante" ma comunque ed in ogni caso I L L E C I T
A !

Allora facciamolo ed assumiamoci senza alcuna finzione tutte le conseguenti
responsabilità civili, penali e sopratutto morali e di corretta
professionale.

NON E' UNA GIUSTIFICAZIONE NEL MODO ASSOLUTO MA SOLO E SOLTANTO UNA SEMPLICE
CONSTATAZIONE DIRE CHE "COSI' FAN TUTTI!".....O QUASI !!!.............

"Far conoscere in anticipo quale la materia del contendere è il tenore delle
domande, a mio parere del tutto naturale, inevitabile, utile e costruttivo."
........è proprio quello che la legge vuole assolutamente evitare !

Francesco Erasmi

----- Original Message -----
From: "Enrico Gorini" <enrico...@libero.it>
To: <leg...@googlegroups.com>
Sent: Thursday, January 08, 2009 10:34 AM
Subject: [legalit] Re: Parlare coi testimoni prima dell'udienza?



Enrico Gorini

unread,
Jan 8, 2009, 6:44:43 AM1/8/09
to leg...@googlegroups.com
Rispondo a Elisa Plutino e Zannini, che sono per la risposta assolutamente
negativa, mentre la mia posizione è molto più relativista (e comunque
diversa da quella di Erasmi).
(n.b. Non vorrei essere stato equivocato da Erasmi nella mia frase "Far
conoscere in anticipo qual è la materia del contendere e il tenore delle
domande, a mio parere è del tutto naturale, inevitabile, utile e
costruttivo". Intendevo: informo la persona di cosa si parlerà, per capire
quanto e cosa sa. Null'altro. Nessun condizionamento).

Vedo che si va dall'estremo del NO assoluto, all'estremo del "così fan
tutti". Mi sembra che in questo caso valga l'aurea via di mezzo. Non per
fariseismo o opportunismo, ma per ponderata considerazione, e sempre nel
rispetto dell'etica (che è un quid pluris rispetto al semplice "codice
deontologico")

Per spiegare ricorro ad un argomento "per estreme conseguenze".
Supponiamo che il cliente mi indica 10 persone probabilmente informate, chi
più, chi meno. Io devo restringere a 3 la lista testimoni, perchè così mi
dice il giudice. Se mi impongo di non contattare il teste (o direttamente,
o tramite il mio cliente), nemmeno per sapere che cosa sa, devo citare a
casaccio. Faccio venire 3 testimoni, per scoprire che sono quelli che
rispondono al 90% delle domande "nulla so". Devo fare istanza al giudice per
chiamare altri testi, data l'ignoranza di quelli escussi. Se il giudice è
particolarmente comprensivo, mi ammette altri testi, rinviando al 2010.
Arrivo al 2010 con altri 3 testi che naturalmente rispondono "Eh ,giudice,
sono passati già 4 anni dai fatti, non mi ricordo di preciso". Ora, ci fu
chi disse che la Giustizia, se non è precisa, non è Giustizia (chi lo disse
aveva testa).
Allora è preferibile, in taluni casi e cum grano salis, acquisire
informazioni prima del processo, su cosa ricordano i testi in merito ai
fatti (li faccio un po' parlare al telefono), e in base alle impressioni
ricevute, decidere chi si convoca. Risparmiamo tempo noi, i testi, i giudici
e le controparti !
L'elemento etico VERO non sta nel fatto di non interrogare i testi prima
dell'udienza, ma, piuttosto, nel non manipolarli. Ed è qui che ci si gioca
la professionalità; posso dire che non mi sono mai sognato di manipolare una
testimonianza (al massimo ho tentato di compulsarla al cospetto
dell'avversario, che mi ha prontamente rintuzzato), e come me penso facciano
moltissimi colleghi.
E' invece vero che, a quanto pare, per molti colleghi è normale condizionare
i testi o addirittura subornarli. Qui sì che c'è il reato. Non nella
chiacchierata con il teste!
Comunque mi assumo le mie responsabilità. Se uno mi accuserà di aver parlato
con il teste, mi difenderò serenamente, sapendo che è un fatto di galateo,
non di subornazione.

Enrico Gorini

Avv. M. Lanzetti

unread,
Jan 8, 2009, 7:33:28 AM1/8/09
to legalit

On 8 Gen, 10:18, "Avv. M. Lanzetti" <avvinprogr...@gmail.com> wrote:
> Quando citate dei testimoni li informate prima dell'udienza circa le
> domande che il Giudice andrà a porre loro?

Felice di aver lanciato una discussione interessante, in merito
aggiungo:
oggi, a quanto pare, sono arrivate ai testi le intimazioni che ho
spedito, infatti, tre su cinque mi han già telefonato, chi spaventato
chi infastidito, chiedendomi maggiori lumi sul cosa fosse "quel
foglio", cosa riguardava la causa e cosa volevo sapere da loro.
Ovviamento non ho mai pensato di imbeccare nessuno, solo mi aspettavo
chiamassero.
Non credo dovessi riattaccare, o no? ;-p

elisa....@libero.it

unread,
Jan 8, 2009, 9:06:59 AM1/8/09
to legalit
Ci mancherebbe... Non sono neppure io per una soluzione del tutto irrazionale e non pratica.
Mi sembrava solo strano che nessuno si ponesse alcun problema nel contattare il teste o fargli le domande e che si discutesse di questo argomento con una certa leggerezza.
Sarà che l'Ordine di Brescia è piuttosto "rigido.."

Ovvio che se il teste chiama, non gli butto giù il telefono. Anzi.
Di solito sono dell'avviso di agire tramite il cliente (il quale ha copia degli atti e quindi sa quali sono le domande).
Non foss'altro per evitare uscite (che, credetemi, sono capitate) tipo che a fronte di una domanda del Giudice "Lei come fa a saperlo" risposta : "me lo ha detto l'avvocato". Oppure: "questa cosa l'ho già detta all'avvocato". "questo documento me lo ha fatto vedere l'avvocato".

Tutto qui. Detto questo, siamo tutti "uomini e donne di mondo" e penso anche io che non ci si debba nascondere dietro ad un dito....

Buon lavoro a tutti.

---------- Initial Header -----------

From : leg...@googlegroups.com
To : leg...@googlegroups.com
Cc :
Date : Thu, 8 Jan 2009 12:44:43 +0100
Subject : [legalit] Re: Parlare coi testimoni prima dell'udienza? non è reato
> > Quando citate dei testimoni li informate prima dell'udienza circa le

studio legale avv.Alessandro Toffaletti

unread,
Jan 8, 2009, 10:52:29 AM1/8/09
to leg...@googlegroups.com
elisa....@libero.it ha scritto:
Gentili Colleghi,

Mi sembra che si debba sdoppiare la risposta.

Credo che l'art 52 del Codice deontologico sia abbastanza chiaro:
"L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle
circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette
a conseguire deposizioni compiacenti". Il codice penale punisce solo
(non sono penalista) credo i comportamenti previsti dagli artt.377
(intralcio alla giustizia) e 377-bis (Induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria).

Non mi sembra che il parlare coi testi, nei limiti di cui al Codice
deontologico e senza violare il codice penale sia censurabile.

Dal punto di vista pratico, mi associo a chi preferisce evitare il
contatto coi testi proprio perche' si rischia di cadere in spiacevoli
equivoci.

Cordiali saluti e buon proseguimento d'anno.

avv.Alessandro Toffaletti



alessandro_toffaletti.vcf

Zannini

unread,
Jan 8, 2009, 11:05:50 AM1/8/09
to leg...@googlegroups.com
quoto quanto detto da Elisa, certo caro Enrico che se parli coi testi
prima di fare la causa nulla questio, fa parte delle indagini che puoi
svolgere anche in penale prima di proporre querela ad es, il problema e
farlo dopo, perchè devi rispettare gli art.li dal 4 all' 8 della cod
deont. e l'art.lo 88 del cpc.
Se cito 10 testi, la parte deve sapere a priori chi di loro è informato
dei fatti di causa e può renderci testimonianza favorevole, altriementi
non faccio cause col rischio di perderle, se poi mi chiama il teste al
telefono gli dico di quale causa si tratta e basta. Non è la prima
volta che capita in udienza quello che dice Elisa con grave disdoro per
il collega che ha parlato con il teste e con tanto di verbalizzazione
circa la inattendibilità del teste da parte dell'altro difensore che si
riserva anche l'eventuale azione disciplinare dalla quale poi ti devi
difendere....
sono grosse rotture di balle.....
saluti fz



elisa....@libero.it ha scritto:

Enrico Gorini

unread,
Jan 8, 2009, 11:53:19 AM1/8/09
to leg...@googlegroups.com
Sono consapevole che la mia posizione ha forti elementi di criticità; e che
pochi altri argomenti sono scottanti come questo. Capisco anche che di
mezzo c'è una diversità di visione della professione. io tendo a pensare che
il processo è un bellissimo gioco con regole ferree, ma che anche le regole
ferree hanno carenze, vanno intepretate alla luce del caso concreto, e non
devono distrarre da quello che è l'obiettivo di ogni processo: risolvere
razionalmente (e in modo non violento!) una situazione. Guardo molto al
caso concreto, insomma. E solo dopo alle norme.

Alla luce di ciò, io faccio molta differenza, per esempio fra le due
situazioni incresciose descritte da Elisa:

A) "Lei come fa a saperlo" risposta : "me lo ha detto l'avvocato".
Punteggio di gravità deontologica: 9
B) "questa cosa l'ho già detta all'avvocato".
Punteggio di gravità deontologica: 0.5
C) "questo documento me lo ha fatto vedere l'avvocato" .
Punteggio di gravità deontologica: 6

Le poche volte che capita di parlare direttamente con il teste, valuto di
volta in volta, a seconda delle situazioni e dell'intelligenza del teste.
L'importante per me è che in nessun modo il teste possa sentirsi da me
condizionato a dire cose che lui non pensa di dire.

avv. Vincenzo Giordano

unread,
Jan 8, 2009, 1:26:38 PM1/8/09
to leg...@googlegroups.com
Cari colleghi,
dopo essere stato per un po' alla finestra ad assistere alla  discussione, ritengo sia giunta l'ora che vi partecipi anch'io, intervenendo ad adiuvandum a favore di Enrico, del quale condivido, in linea di massima, le tesi ;-)
Alla luce della mia ormai consolidata esperienza in materia, ritengo che la prova per testi, in mancanza di altre prove o in aggiunta alle stesse,  sia di fondamentale importanza per le sorti del processo: il più delle volte è proprio e solo questa a determinare la decisione del giudice.
Ne consegue che va trattata con la massima attenzione e diligenza.
Ho constatato, però, che spesso ce ne si serve con molta spregiudicatezza: pensate, per esempio, alle pratiche automobilistiche (delle quali mi occupo poco proprio per tale aspetto),  dove, il più delle volte, di testi effettivi non ce ne sono.
Cito, a tale proposito, il famoso film con Totò e Peppino, nel quale essi svolgevano il lavoro di testi "professionisti":  la finzione, purtroppo, non si discosta molto dalla realtà. 
Per non voler incorrere in tali abusi, penalmente e deontologicamente rilevanti,  oltre che eticamente disdicevoli, ritengo sia nostro dovere accertarci, prima di tutto, che i testi che indichiamo siano effettivamente a conoscenza dei fatti di causa.
Questo, però, lo faremo attraverso il cliente, cercando d'evitare il contatto diretto con gli interessati. Ove mai questo avesse luogo, casomai perchè il teste, dopo aver ricevuto la convocazione, ci chiama per sapere di cosa si tratta, ritengo che sia perfettamente lecito approfittare dell'occasione per indagare intelligentemente sulla sua attendibilità, così da evitarci sgradite sorprese (non dimentichiamo mai, all'occorrenza, che il nostro cliente può diventare il nostro peggiore nemico).
In buona sostanza, dovremo evitare, fuori dall'aula, d'avere contatti diretti con il teste e men che mai cercare d'influenzarlo, ma, se riusciremo a sapere  prima d'interrogarlo su cosa ci può essere d'aiuto,  sebbene con le dovute cautele, potremo avvalerci di ciò per cercare d'ottenerne il massimo risultato durante la sua escussione formale.
A me è capitato anche d'ottenere maggiori risultati dai testi avversi che da quelli da me indicati.
Un saluto cordiale,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
tel/fax: 0815569828
Via A. Pitloo,8
80128 Italia
 
 
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
tel/fax: 0815569828
Via A. Pitloo,8
80128 Italia

Avv. Raffaele Boccia

unread,
Jan 8, 2009, 2:15:17 PM1/8/09
to leg...@googlegroups.com
Gentile Collegi,
qualcuno può indicarmi come procedere?
Ho solo una comunicazione del curatore dalla quale mi sembra di capire che
devo allegare all'istanza la documentazione giustificativa del credito.
Ma a chi e come rimetterla (basta una racc.ta a.r.?) è un dubbio
Se qualcuno ne avesse già presentata una e me ne mandasse una copia (in
francese, ovvio) mi farebbe cosa davvero gradita, considerato che i termini
per la presentazione sono davvero stretti (14/01/09).
Grazie a tutti

Avv. Raffaele Boccia

Zannini

unread,
Jan 9, 2009, 3:04:58 AM1/9/09
to leg...@googlegroups.com
Giordano il macchiavellico!
saluti


avv. Vincenzo Giordano ha scritto:
> /Cari colleghi,/
> /dopo essere stato per un po' alla finestra ad assistere alla
> discussione, ritengo sia giunta l'ora che vi partecipi anch'io,
> intervenendo ad adiuvandum a favore di Enrico, del quale condivido, in
> linea di massima, le tesi ;-)/
> /Alla luce della mia ormai consolidata esperienza in materia, ritengo
> che la prova per testi, in mancanza di altre prove o in aggiunta alle
> stesse, sia di fondamentale importanza per le sorti del processo: il
> più delle volte è proprio e solo questa a determinare la decisione del
> giudice./
> /Ne consegue che va trattata con la massima attenzione e diligenza./
> /Ho constatato, però, che spesso ce ne si serve con molta
> spregiudicatezza: pensate, per esempio, alle pratiche automobilistiche
> (delle quali mi occupo poco proprio per tale aspetto), dove, il più
> delle volte, di testi effettivi non ce ne sono. /
> /Cito, a tale proposito, il famoso film con Totò e Peppino, nel quale
> essi svolgevano il lavoro di testi "professionisti": la finzione,
> purtroppo, non si discosta molto dalla realtà. /
> /Per non voler incorrere in tali abusi, penalmente e deontologicamente
> rilevanti, / /oltre che eticamente disdicevoli, ritengo sia nostro
> dovere accertarci, prima di tutto, che i testi che indichiamo siano
> effettivamente a conoscenza dei fatti di causa. /
> /Questo, però, lo faremo attraverso il cliente, cercando d'evitare il
> contatto diretto con gli interessati. Ove mai questo avesse luogo,
> casomai perchè il teste, dopo aver ricevuto la convocazione, ci chiama
> per sapere di cosa si tratta, ritengo che sia perfettamente lecito
> approfittare dell'occasione per indagare _intelligentemente_ sulla sua
> attendibilità, così da evitarci sgradite sorprese (non dimentichiamo
> mai, all'occorrenza, che il nostro cliente può diventare il nostro
> peggiore nemico)./
> /In buona sostanza, dovremo evitare, fuori dall'aula, d'avere contatti
> diretti con il teste e men che mai cercare d'influenzarlo, ma,
> se riusciremo a sapere prima d'interrogarlo su cosa ci può essere
> d'aiuto, sebbene con le dovute cautele, potremo avvalerci di ciò per
> cercare d'ottenerne il massimo risultato durante la sua escussione
> formale./
> /A me è capitato anche d'ottenere maggiori risultati dai testi avversi
> che da quelli da me indicati./
> /Un saluto cordiale,/
> /Vincenzo Giordano
> Avvocato in Napoli
> tel/fax: 0815569828
> Via A. Pitloo,8
> 80128 Italia/
> //
> //
>
> ----- Original Message -----
> *From:* Enrico Gorini <mailto:enrico...@libero.it>
> *To:* leg...@googlegroups.com <mailto:leg...@googlegroups.com>
> *Sent:* Thursday, January 08, 2009 5:53 PM
> *Subject:* [legalit] Re: Parlare coi testimoni prima dell'udienza?
> elisa....@libero.it <mailto:elisa....@libero.it> ha scritto:
> > Ci mancherebbe... Non sono neppure io per una soluzione del tutto
> > irrazionale e non pratica.
> > Mi sembrava solo strano che nessuno si ponesse alcun problema nel
> > contattare il teste o fargli le domande e che si discutesse di
> questo
> > argomento con una certa leggerezza.
> > Sarà che l'Ordine di Brescia è piuttosto "rigido.."
> >
> > Ovvio che se il teste chiama, non gli butto giù il telefono. Anzi.
> > Di solito sono dell'avviso di agire tramite il cliente (il quale
> ha copia
> > degli atti e quindi sa quali sono le domande).
> > Non foss'altro per evitare uscite (che, credetemi, sono
> capitate) tipo che
> > a fronte di una domanda del Giudice "Lei come fa a saperlo"
> risposta : "me
> > lo ha detto l'avvocato". Oppure: "questa cosa l'ho già detta
> > all'avvocato". "questo documento me lo ha fatto vedere l'avvocato".
> >
> > Tutto qui. Detto questo, siamo tutti "uomini e donne di mondo" e
> penso
> > anche io che non ci si debba nascondere dietro ad un dito....
> >
> > Buon lavoro a tutti.
> >
> > ---------- Initial Header -----------
> >
> > >From : leg...@googlegroups.com
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> > To : leg...@googlegroups.com
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> Avvocato in Napoli
> tel/fax: 0815569828
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> 80128 Italia/
>
> >


Zannini

unread,
Jan 9, 2009, 3:10:28 AM1/9/09
to leg...@googlegroups.com
Caro Enrico, rispondo perchè la questione è interessante e vorrei che i
giovani colleghi abbiano elementi per poter decidere su questo tema in
modo corretto, (a prescindere dalla questione deontologica, di cui
dimenticavo l'art.lo 52 ricordato dal collega che mi ha anticipato).
Se tu parli con un teste prima della deposizione alteri un'aspetto
fondamentale della deposizione stessa, anche e solo se gli leggi le
domande che gli farai, e cioè la sua spontaneità nel ricordare la
vicenda, e questo per l'avversario è sufficiente per poter dedurre che
avendo il teste già trattato la questione con il legale prima
dell'udienza non può più dare una versione spontanea sui fatti di causa,
questa semplice verbalizzazione consente al giudice di considerare il
teste come non attendibile, e in questo caso ti giochi il teste e se
non ne hai altri ti giochi la causa. Certo è necessario che il teste
dica al giudice che ha avuto un contatto con il legale ma chi gli vieta
di farlo, dato che non ci sono legami tra te e il teste, ho visto dei
testi che messi alle strette dagli avvocati, e dal giudice non
sapevano che pesci prendere, nella mia modesta esperianza ho assitito a
numerosi interrogatori in cui il teste rispondeva dapprima in modo
baldanzoso, successivamante ammonito dal giudice sul rischio della falsa
testimonianza, cominciava a farfugliare come se avesse bevuto un
bicchierino di colla.
Ecco perchè ritengo di non far correre rischi al mio cliente, il quale
viceversa può parlare tranquillamente con i testi con gli evidenti
limiti del codice penale....
L'ideale sarebbe parlarci prima della causa ma sfido i colleghi a dire
quanti di loro l'hanno fatto, in genere ti fidi del cliente che ti
indica i testi che hanno assisitio ai fatti e che testimonieranno a
favore, tutto qui.
saluti
fz

Enrico Gorini ha scritto:

Francesco Erasmi

unread,
Jan 9, 2009, 3:35:22 AM1/9/09
to leg...@googlegroups.com
Riassumendo tutta la discussione :
 
Dobbiamo essere furbi!
 
Cercare di aggirare la legge dandoci però duemila scuse e giustificazioni più o meno plausibili per scaricarci da ogni responsabilità morale e/o professionale e sentirci sì in difetto ma giustificandolo con il fatto che stiamo compiendo  solo ed esclusivamente il nostro dovere !....oppure se il teste "ci chiama per sapere di cosa si tratta, ritengo che sia perfettamente lecito approfittare (n.d.r. lecito per chi ? .....)dell'occasione per indagare intelligentemente,  (n.d.r. : cosa poi significherà spero che il Collega ce lo spieghi con parole semplici e comprensibili!.....), sulla sua attendibilità".
 
 
NON ESERCITIAMO LA PROFESSIONE DI AVVOCATO ANCHE CON NOI STESSI E NON NASCONDIAMOCI DIETRO L'IPOCRISIA CHE SPESSO QUESTA PROFESSIONE  CI COSTRINGE AD ACCETTARE.
 
Classico ed eloquente esempio questo sotto propostoci dal Collega Giordano come una valida ed accettabile soluzione morale del problema : "In buona sostanza, dovremo evitare, fuori dall'aula, d'avere contatti diretti con il teste e men che mai cercare d'influenzarlo(!!!!!.....), ma, se riusciremo a sapere  prima d'interrogarlo su cosa ci può essere d'aiuto,  sebbene con le dovute cautele, (n.d.r. : quali, come, dove e quando ?.......sarei curioso di avere una risposta) potremo avvalerci di ciò per cercare d'ottenerne il massimo risultato durante la sua escussione formale.( .....!!!!!....VIVA L'IPOCRISIA ED FARISEISMO SENZA ALCUN RITEGNO MA DANDOCI UNA MOTIVAZIONE VALIDA E LODEVOLE !)"
 
 
Per favore, almeno non rendiamoci ridicoli !!............
 
 
Francesco Erasmi

Enrico Gorini

unread,
Jan 9, 2009, 3:49:15 AM1/9/09
to leg...@googlegroups.com
Scriveva Zannini :
...

Se tu parli con un teste prima della deposizione alteri un'aspetto
fondamentale della deposizione stessa, anche e solo se gli leggi le
domande che gli farai, e cioè la sua spontaneità nel ricordare la
vicenda, e questo per l'avversario è sufficiente per poter dedurre che
avendo il teste già trattato la questione con il legale prima
dell'udienza non può più dare una versione spontanea sui fatti di causa,
questa semplice verbalizzazione consente al giudice di considerare il
teste come non attendibile, e in questo caso ti giochi il teste e se
non ne hai altri ti giochi la causa.
....

Ecco perchè ritengo di non far correre rischi al mio cliente, il quale
viceversa può parlare tranquillamente con i testi con gli evidenti
limiti del codice penale....
L'ideale sarebbe parlarci prima della causa ma sfido i colleghi a dire
quanti di loro l'hanno fatto, in genere ti fidi del cliente che ti
indica i testi che hanno assisitio ai fatti e che testimonieranno a
favore, tutto qui.
saluti
fz

**** Enrico Gorini risponde:
Tutto sensato quello che dici. Dico solo che, nella pratica, dipende da caso
a caso, dal livello di responsabilità che ti senti di prenderti, e
dall'appropriatezza del contatto. Due sole osservazioni:
a) Sull'uso del cliente quale intermediario: Quand'anche sia il tuo cliente
a far conoscere l'oggetto delle domande, è possibile la manipolazione (tu
mandante, lui esecutore). Quindi rimane vivo l'aspetto deontologico.
b) "l'ideale sarebbe parlarci prima della causa ": ma certo: questo lo
faccio praticamente sempre, se possibile e utile !

Tiziano Solignani

unread,
Jan 9, 2009, 5:10:51 AM1/9/09
to leg...@googlegroups.com
in data 09/01/2009 Francesco Erasmi scriveva:

> VIVA L'IPOCRISIA ED FARISEISMO SENZA ALCUN RITEGNO MA DANDOCI UNA
> MOTIVAZIONE VALIDA E LODEVOLE !)"
>
>
> Per favore, almeno non rendiamoci ridicoli !

Attenzione perchè quando si usano toni accentuati come in questo caso
qualcuno potrebbe anche offendersi.

Raccomanderei una maggior prudenza, per favore.

--
cordialmente,

tiziano solignani <http://tsolignani.solignani.it/>


Agostino Mela

unread,
Jan 9, 2009, 5:12:12 AM1/9/09
to leg...@googlegroups.com

Il giorno 08/gen/09, alle ore 17:53, Enrico Gorini ha scritto:

>
> Sono consapevole che la mia posizione ha forti elementi di
> criticità; e che
> pochi altri argomenti sono scottanti come questo. Capisco anche
> che di
> mezzo c'è una diversità di visione della professione. io tendo a
> pensare che
> il processo è un bellissimo gioco con regole ferree, ma che anche le
> regole
> ferree hanno carenze, vanno intepretate alla luce del caso concreto,
> e non
> devono distrarre da quello che è l'obiettivo di ogni processo:
> risolvere
> razionalmente (e in modo non violento!) una situazione. Guardo
> molto al
> caso concreto, insomma. E solo dopo alle norme.
>
> Alla luce di ciò, io faccio molta differenza, per esempio fra le due
> situazioni incresciose descritte da Elisa:
>
> A) "Lei come fa a saperlo" risposta : "me lo ha detto l'avvocato".
> Punteggio di gravità deontologica: 9
> B) "questa cosa l'ho già detta all'avvocato".
> Punteggio di gravità deontologica: 0.5
> C) "questo documento me lo ha fatto vedere l'avvocato" .
> Punteggio di gravità deontologica: 6
>

Quello 0.5 è per me incomprensibile.
Non è vietato all'avvocato parlare con i testimoni (chi sostiene il
contrario è probabilmente rimasto alla disciplina di qualche anno fa),
nemmeno sotto il profilo disciplinare.
Direi anzi che in certi casi è molto opportuno, se non doveroso,
sempre che si prenda seriamente il mestiere di avvocato. E' buona
regola non fare domande ad un testimone se non si conosce prima la
risposta. Perciò se il testimone è disponibile a rispondere
preventivamente alle domande, è bene sapere che cosa sa in merito
all'oggetto della prova, in quanto, se non sa nulla, citarlo è una
perdita di tempo, e se sa qualcosa che nuoce al cliente è ovviamente
meglio non indicarlo come testimone, ovvero rinunciarvi se la prova è
stata già ammessa.
Certo son seccature: si rischiano fraintendimenti e rogne di vario
tipo. Però esistono cautele: per esempio, trattare solo per iscritto,
oppure far assistere al colloquio un estraneo (per esempio un collega
di studio), informando il potenziale testimone della qualità di
quest'ultimo.
Però chi non vuole seccature non deve fare l'avvocato, ma (si diceva
una volta) l'impiegato del catasto.
agostino mela, cagliari

Message has been deleted

Francesco Erasmi

unread,
Jan 9, 2009, 5:56:08 AM1/9/09
to leg...@googlegroups.com
Avv. Francesco Erasmi
Via del porto, 24
04019    T e r r a c i n a     (LT)
TF. : +390773702883 - 702706   (anche Fax)
Cellulare :   3384051835
E-mail      :   in...@erasmi.it
Website  :   http://www.erasmi.it   
 
 
 
 
NESSUNO SI OFFENDA MI RACCOMANDO !!!.....
 
(a Napoli si dice : "Chi si offende è fetente!")
 
 
 
Parlando seriamente, però, tengo a precisare che mai e poi è un discorso indirizzato personalmente ad un Collega anche quando si prende spunto, come in questo caso, da dichiarazioni singole.
Chiaramente si usano tali personali dichiarazioni per allargare il discorso e rendere la visione generale ed impersonale.
 
Poi, credo che, comunque ed in ogni caso, quando ci sono da dibattere argomenti forti si possono usare anche argomenti e toni forti perchè siamo tra Colleghi che vivono la stessa realtà e che si confrontano su modi di gestire la professione che può portare a valutazioni contrastanti e spesso discordanti per cui non ci si deve nascondere sotto falsa cortesia e si devono accettare anche critiche "feroci" purchè oneste, chiare e, si usa dire, costruttive, io direi invece più adeguatamente,  L E A L I  !
 
Magari spesso in forte disaccordo, ma sempre con il massimo rispetto e la più leale amicizia, invio cordialissimi saluti
 
Francesco Erasmi

Zannini

unread,
Jan 9, 2009, 6:21:45 AM1/9/09
to leg...@googlegroups.com
Francesco scusa puoi cortesemente scrivere non in grassetto le tue mail?...
grazie

Francesco Erasmi ha scritto:
> *Avv. Francesco Erasmi*
> *Via del porto, 24*
> *04019 T e r r a c i n a (LT)*
> *TF. : +390773702883 - 702706 (anche Fax)*
> *Cellulare : 3384051835*
> *E-mail : **in...@erasmi.it* <mailto:in...@erasmi.it>* *
> *Website : **http://www.erasmi.it* <http://www.erasmi.it/>* *
> **
> **
> **
> **
> *NESSUNO SI OFFENDA MI RACCOMANDO !!!.....*
> **
> *(a Napoli si dice : "Chi si offende è fetente!")*
> **
> **
> **
> *Parlando seriamente, però, tengo a precisare che mai e poi è un
> discorso indirizzato personalmente ad un Collega anche quando si
> prende spunto, come in questo caso, da dichiarazioni singole. *
> *Chiaramente si usano tali personali dichiarazioni per allargare il
> discorso e rendere la visione generale ed impersonale.*
> **
> *Poi, credo che, comunque ed in ogni caso, quando ci sono da dibattere
> argomenti forti si possono usare anche argomenti e toni forti perchè
> siamo tra Colleghi che vivono la stessa realtà e che si confrontano su
> modi di gestire la professione che può portare a valutazioni
> contrastanti e spesso discordanti per cui non ci si deve nascondere
> sotto falsa cortesia e si devono accettare anche critiche "feroci"
> purchè oneste, chiare e, si usa dire, costruttive, io direi invece più
> adeguatamente, L E A L I !*
> **
> *Magari spesso in forte disaccordo, ma sempre con il massimo rispetto
> e la più leale amicizia, invio cordialissimi saluti*
> **
> *Francesco Erasmi*
> **
> **
> **
> **
> **
> *----- Original Message ----- *
> *From: "Tiziano Solignani" <**soli...@solignani.it*
> <mailto:soli...@solignani.it>*>*
> *To: <**leg...@googlegroups.com* <mailto:leg...@googlegroups.com>*>*
> *Sent: Friday, January 09, 2009 11:10 AM*
> *Subject: [legalit] Re: Parlare coi testimoni prima dell'udienza? non
> è reato*
> *
> *
>
> *in data 09/01/2009 Francesco Erasmi scriveva:
> > VIVA L'IPOCRISIA ED FARISEISMO SENZA ALCUN RITEGNO MA DANDOCI UNA
> > MOTIVAZIONE VALIDA E LODEVOLE !)"
> >
> >
> > Per favore, almeno non rendiamoci ridicoli !
>
> Attenzione perchè quando si usano toni accentuati come in questo caso
> qualcuno potrebbe anche offendersi.
>
> Raccomanderei una maggior prudenza, per favore.
>
> --
> cordialmente,
>
> tiziano solignani <**http://tsolignani.solignani.it/**>
>
>
>
>
> >
> *


Alberto Sonego

unread,
Jan 9, 2009, 6:39:41 AM1/9/09
to leg...@googlegroups.com
Intervengo solo per complimentarmi con i colleghi Mela e Mecacci, che
hanno brillantemente trattato l'argomento, esponendo correttamente ed
elegantemente come ci si debba comportare nel caso in oggetto.
Concordo pienamente, pertanto, con i succitati colleghi. Tanto che non
trovo parole da aggiungere ai loro esaustivi interventi.
Ci tenevo, però, a comunicare il mio apprezzamento (pur senza sminuire
altri pregevoli interventi che ho letto, molti dei quali appassionati).
Cordiali saluti a tutti.

Alberto Sonego


>

stefano spinelli

unread,
Jan 9, 2009, 6:54:19 AM1/9/09
to legalit
Pur non ritenendo che si debba evitare di avere contatti con i testi -
in quanto l'art. 52 è chiaro nel precisare che l'intrattenimento con i
testi è vietato solo se si pongono in atto "forzature o suggestioni
dirette a conseguire deposizioni compiacenti" (dunque per esempio la
lettura dei capitoli al teste che telefona in studio dopo la citazione
mi pare del tutto ammissibile) - credo che che meno intrattenimenti si
abbiano, meglio sia.

Difatti, la tesi dell'opportunità del contatto è fondata sul fatto che
pare comunque onere dell'avvocato quello di far tutto il possibile
affinchè si pongano le domande giuste e si evitino quelle sbagliate.

A mio avviso, detto onere viene adeguatamente svolto dall'avvocato
direttamente con il cliente (il quale è ben a conoscenza delle
situazioni di fatto successe e delle persone che possono essere a
conoscenza di quei fatti). Se poi le persone chiamate non confermano
perchè non si ricordano o perchè non vogliono confermare è questione
che esula dall'ambito della competenza professionale. Nè a quel punto
è produttivo voler sentire prima il teste per sentire cosa dirà
(perchè a quel punto si rischierebbero probabili forzature).
L'ambito dell'attività professionale ritengo sia quello dell'analisi
della situazione di fatto così come raccontata dal cliente (qui sta la
cernita tra cosa dire e non dire e come qualificare giuridicamente la
vicenda) e dell'individuazione dei testi che possano confermare
l'impostazione scelta.

Se poi, tra più testi 'papabili' sia meglio sentire uno piuttosto che
un altro, è problema minore, che io lascio decidere di solito al
cliente (magari previo contatto suo col teste; non mi sento certo
mandante di alcun illecito).

Comunque in linea generale direi che siamo tutti consapevoli che
l'intrattenimento con il teste può comportare, magari anche senza
volerlo, possibili forzature e che è molto facile passare
dall'oggettività al condizionamento.

Aggiungo un aspetto: le consideraizoni che sono state fatte in merito
a ciò che si può fare o non fare a colloquio col teste, valgono anche
per i testi di controparte? Sempre testi sono (e ciò che si è detto
poter fare con gli uni dovrebbe ammettersi anche con gli altri.
Personalmente avrei grosse perplessità).

saluti tanti e buon lavoro a tutti

Avv. Stefano Spinelli


On 9 Gen, 11:48, "Avv. Marco Mecacci" <avv.marco.meca...@gmail.com>
wrote:
> Agostino come sempre è graffiante.... e mi spinge ad addentrarmi in una questione dalla quale avevo deciso di stare fuori.
>
> Secondo me, come sostiene Agostino, il gioco del fare l'avvocato consiste nell'applicare tutte le regole conosciute nel modo migliore e più utile alla causa.
>
> Non dico che riesca sempre (anzi quando talvolta non riesce è una liberazione), ma questo è il gioco.
>
> Passando allo specifico, e  premesso che dovremmo essere sempre governati da "buon senso" ed "eleganza", il discrimen tra il lecito e l'illecito, a mio giudizio, è fissato da regole ben precise, che forse è bene richiamare.
>
> Art. 52 del codice deontologico.
>
> Secondo me nelle fattispecie descritte, dobbiamo rispettare i seguenti canoni:
>
> "L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti". (in realtà basterebbe il buon senso a dircelo...)
>
> "7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate.
>
> (a questo si aggancia come dirò di seguito, la subornazione)
> .
> "14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni". (pare richiamato per le investigaizoni difensive, ma secondo me ha portata più ampia)
>
> Se non si rispettano, e si fa altro (o si convince il cliente a fare altro), questi sono i rischi:
>
> Art. 377 e 377bis c.p. (intralcio alla giustizia e/o induzione a rendere dichiarazioni mendaci).
>
> Art. 372 (concorso in falsa testimonianza, che come noto non consente la ritrattazione di cui all'art. 376).
>
> Bene dunque parlare con i testimoni anche "pria" dell'udienza, purchè consapevoli delal responsabiità morale (e giuridica), che assumiamo.
>
> Cordialità.
>
> M-M-
> Avv. Marco Mecacci
> Mecacci & Mensi Avvocati Associati
> Piazza di San Marco n. 7
> 50121 Firenze
> tel. 055210480 0555351740
> fax 055216599 0557349010
> cell. 3478130850
>
> Fa' quel che devi, accada quel che può
>
> --------------------------------------------------
> From: "Agostino Mela" <agostino.m...@tiscali.it>
> Sent: Friday, January 09, 2009 11:12 AM
> To: <leg...@googlegroups.com>
> Subject: [legalit] Parlare coi testimoni prima dell'udienza? non è reato
> > agostino mela, cagliari- Nascondi testo citato
>
> - Mostra testo citato -

Avv. Marco Massara

unread,
Jan 9, 2009, 7:11:13 AM1/9/09
to legalit
Nella discussione che ho seguito con vivissimo interesse, mi permetto
di ampliare il dibattito, facendo presente che in materia penale, ed
ovvero utilizzando i mezzi previsti per le investigazioni preventive,
i testi si sentono eccome, stabilendo altresì se si tratta di un mero
colloquio non documentato, ovvero di un colloquio documentato
(scritto, registrato, videoregistrato ecc ...) ecc. con redazione di
verbale, informativa da far firmare e quant'altro. A tal proposito
indico (sperando di non violare norme di netiquette) il link del sito
delle camere penali dove è possibile trovare un regolamento interno
che gli aderenti devoro rispettare quando decidono di intraprendere
investigazioni o indagini difensive: http://www.camerepenali.it/Infopage.aspx?id=74.
Saluti
Marco Massara

On 8 Gen, 10:18, "Avv. M. Lanzetti" <avvinprogr...@gmail.com> wrote:

Francesco Erasmi

unread,
Jan 9, 2009, 7:35:57 AM1/9/09
to leg...@googlegroups.com
Senza alcun problema se però mi spieghi che fastidio Ti possa mai dare !........Visto che è la prima volta che mi sento fare una rimnostranza di tal genere !......
 
Ciao
 
Francesco
 
 
 
----- Original Message -----
From: "Zannini" <f.za...@infinito.it>

Samuele Fazzolari

unread,
Jan 9, 2009, 8:56:38 AM1/9/09
to leg...@googlegroups.com
Tizià, scusa se mi permetto, ma rinnovo qui pubblicamente il mio invito a considerare seriamente la possibilità di iniziare a moderare e filtrare la lista, proviamo a mettere un po' il bavaglio a quanti - pur essendo titolati d'Avvocato! - calpestano il rispetto e la professionalità di quanti partecipano con educazione in questo newsgroup.
La mia, ovviamente, è la sempice voce dell'ultimo pidocchio.

Samuele


Tiziano Solignani ha scritto:
in data 09/01/2009 Francesco Erasmi scriveva:
  
 VIVA L'IPOCRISIA ED FARISEISMO SENZA ALCUN RITEGNO MA DANDOCI UNA
 MOTIVAZIONE VALIDA E LODEVOLE !)"


 Per favore, almeno non rendiamoci ridicoli !
    
Attenzione perchè quando si usano toni accentuati come in questo caso 
qualcuno potrebbe anche offendersi.

Raccomanderei una maggior prudenza, per favore.

  

--


Samuele Fazzolari
Praticante legale

www.fazzolari.it
phone: +39 328.6630140
e-mail: sam...@fazzolari.it
MSN: samk...@libero.it


AVVISO DI RISERVATEZZA
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Samuele Fazzolari

unread,
Jan 9, 2009, 9:02:28 AM1/9/09
to leg...@googlegroups.com
... beh.. semplice "netiquette" di Internet.. il grassetto equivale al CAPS, è come se stessi urlando per ribadire un concetto... ci basta leggerlo che il tuo pensiero lo capiamo lo stesso. :-)



Francesco Erasmi ha scritto:
Message has been deleted

Zannini

unread,
Jan 9, 2009, 10:20:50 AM1/9/09
to leg...@googlegroups.com
te lo spiego subito siccome stiamo parlando fra colleghi che  cercano per quanto possono, di aiutarsi nelle questioni che quotidianemnte li assillano, mi piacerebbe che il tono della voce fosse normale, almeno qui, visto che siamo tra amici, anche se avvocati......<Sorrisone>  e considerato anche che di memorie e citazioni con i grassetti e le sottolineature  ne vediamo tutti i giorni almeno io,  ma penso anche tu, gradirei, che quando si parla tra amici e colleghi si discuta in modo pacato anche perchè ti rassicuro che comprendo benissimo i tuoi messaggi anche se non li evidenzi, grazie  per quanto potrai fare  in tal senso,...
saluti
fz
ps. se volessi allegare qualche emoticon spiritoso sarebbe ben gradito.<Ok>

Francesco Erasmi ha scritto:
>*>*
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
Hai ricevuto questo messaggio in quanto sei iscritto al gruppo Gruppo "legalit" di Google Gruppi.
 Per mandare un messaggio a questo gruppo, invia una email a leg...@googlegroups.com
 Per annullare l'iscrizione a questo gruppo, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com
 Per maggiori opzioni, visita questo gruppo all'indirizzo http://groups.google.it/group/legalit?hl=it

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---


Enrico Gorini

unread,
Jan 9, 2009, 10:42:13 AM1/9/09
to leg...@googlegroups.com
Forse Samuele non voleva proporre la censura preventiva, ma una maggiore attenzione sul tono che usiamo.
Quando uno non è d'accordo con tesi garbatamente e argomentatamente espresse, in un clima di discussione accademica, non ha bisogno di usare espressioni tipo "ipocrisia e fariseismo", quand'anche impersonalmente espresse, solo per esprimere totale distanza da quelle tesi.  Capisco l'irruenza passionale tipica della nostra professione, ma non è male che ci si autodisciplini un po'.  La discussione ci guadagna.   
Cordialmente
enrico gorini
p.s.  avete letto i "Dialoghi" di Platone? stoccate e ironie molte, rarissime le alzate di voce. Così è bello.
 
----- Original Message -----
Sent: Friday, January 09, 2009 3:35 PM
Subject: [legalit] Re: Parlare coi testimoni prima dell'udienza? non è reato

Samuele afferma che bisognerebbe:

"considerare seriamente la possibilità di iniziare a moderare e filtrare la lista, proviamo a mettere un po' il bavaglio a quanti - pur essendo titolati d'Avvocato! - calpestano il rispetto e la professionalità di quanti partecipano con educazione in questo newsgroup".
Scusa Samuele, ma non sono d'accordo, la mia esperienza dal 2000 al 2008 in altra ML (spesso in qualità di "animatore", e chi mi consce lo sa), mi ha insegnato che l'effetto è esattamente l'opposto, come accade del resto quando si vuol fare proibizionismo...
Moderare preventivamente una lista, vuol dire tappare la bocca a chi scrive, censurarlo, con il risultato inevitabile, di esacerbare gli animi e generare l'effetto esattamente opposto.
Non so se hai presente, ma queste parole un po' gridate, a confronto di altre espressioni che circolarono a suo tempo (alle quali ahimè detti il mio contributo), paiono il belato di un agnellino.....

Francesco Erasmi

unread,
Jan 9, 2009, 11:38:17 AM1/9/09
to leg...@googlegroups.com
Faccio di più !
 
.....in un eccesso di autoironia, per sdrammatizzare, invio una barzelletta "avvocatizia" :
 
Un noto avvocato ha appena aperto un ufficio a Roma...
é il suo primo giorno di lavoro e prima di entrare nel suo ufficio nuovo comunica al custode:
"Se viene qualche cliente mi avvisi prima che salga."
"Va bene, non si preoccupi."
Dopo un po' suona il citofono, ... è il custode:
"Avvocato sta salendo una persona per voi."
Allora l'avvocato socchiude la porta, si mette dietro la scrivania e fa finta di parlare al telefono per farsi trovare impegnato e darsi una certa importanza.
Entra la persona e lui fa segno con la mano di accomodarsi, nel frattempo parla di cause risolte con un amico immaginario e si dilunga nel discorso per far sentire al potenziale cliente di cosa lui è capace.
Dopo un paio di minuti conclude la telefonata dicendo:
"Ora ti devo salutare che ho qui una persona, ci risentiamo... e fammi saper e per quella causa che aggiusto tutto io, come le altre volte..."
Quindi, riattaccata la cornetta, l'avvocato si rivolge alla persona e chiede:
"Prego, mi dica in cosa posso esserle utile ?"
"Dotto'... so er tecnico de 'a Telecom: so' venuto a riattacca´ er telefono....."
 
 
Allegramente e simpaticamente
 
Francesco Erasmi
 

elisa....@libero.it

unread,
Jan 9, 2009, 11:43:01 AM1/9/09
to legalit

ah ah... Stupenda....

---------- Initial Header -----------

From : leg...@googlegroups.com
To : leg...@googlegroups.com
Cc :
Date : Fri, 9 Jan 2009 17:38:17 +0100
Subject : [legalit] Re: Parlare coi testimoni prima dell'udienza? non è reato







> Faccio di più !
>
> .....in un eccesso di autoironia, per sdrammatizzare, invio una barzelletta "avvocatizia" :
>
> Un noto avvocato ha appena aperto un ufficio a Roma...
> é il suo primo giorno di lavoro e prima di entrare nel suo ufficio nuovo comunica al custode:
> "Se viene qualche cliente mi avvisi prima che salga."
> "Va bene, non si preoccupi."
> Dopo un po' suona il citofono, ... è il custode:
> "Avvocato sta salendo una persona per voi."
> Allora l'avvocato socchiude la porta, si mette dietro la scrivania e fa finta di parlare al telefono per farsi trovare impegnato e darsi una certa importanza.
> Entra la persona e lui fa segno con la mano di accomodarsi, nel frattempo parla di cause risolte con un amico immaginario e si dilunga nel discorso per far sentire al potenziale cliente di cosa lui è capace.
> Dopo un paio di minuti conclude la telefonata dicendo:
> "Ora ti devo salutare che ho qui una persona, ci risentiamo... e fammi saper e per quella causa che aggiusto tutto io, come le altre volte..."
> Quindi, riattaccata la cornetta, l'avvocato si rivolge alla persona e chiede:
> "Prego, mi dica in cosa posso esserle utile ?"
> "Dotto'... so er tecnico de 'a Telecom: so' venuto a riattacca´ er telefono....."
>
>
> Allegramente e simpaticamente
>
> Francesco Erasmi
>
> ----- Original Message -----
> From: Zannini
> To: leg...@googlegroups.com
> Sent: Friday, January 09, 2009 4:20 PM
> Subject: [legalit] Re: Parlare coi testimoni prima dell'udienza? non è reato
>
>
> te lo spiego subito siccome stiamo parlando fra colleghi che cercano per quanto possono, di aiutarsi nelle questioni che quotidianemnte li assillano, mi piacerebbe che il tono della voce fosse normale, almeno qui, visto che siamo tra amici, anche se avvocati...... e considerato anche che di memorie e citazioni con i grassetti e le sottolineature ne vediamo tutti i giorni almeno io, ma penso anche tu, gradirei, che quando si parla tra amici e colleghi si discuta in modo pacato anche perchè ti rassicuro che comprendo benissimo i tuoi messaggi anche se non li evidenzi, grazie per quanto potrai fare in tal senso,...
> saluti
> fz
> ps. se volessi allegare qualche emoticon spiritoso sarebbe ben gradito.
>

Francesco Erasmi

unread,
Jan 9, 2009, 11:59:12 AM1/9/09
to leg...@googlegroups.com
Vi chiedo scusa a Tutti ma il grassetto lo uso normalmente per le mie email.
Non voleva essere assolutamente ed in alcun modo uno "strillare" le proprie idee.
Nemmeno ero a conoscenza di tale interpretazione.
La mia era solo una scelta "estetica".
 
......per legalit farò attenzione ed un'eccezione !....
 
 
Cordiali saluti
 
Francesco Erasmi

avv. Vincenzo Giordano

unread,
Jan 12, 2009, 3:44:28 AM1/12/09
to leg...@googlegroups.com
Caro Tiziano
non ti preoccupare, non mi offendo (anche se dovrei ;-)  Certo, il tono e le affermazioni del collega Erasmi sono quanto meno forti: non so cosa gli ispiri tanta foga e, tutto sommato, posso anche fare a meno di saperlo.
Soprattutto, non ho il tempo o la voglia di polemizzare ;-)
Un cordiale saluto,
Vincenzo
----- Original Message -----
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