Gentile collega, poiché non ho ben capito il quesito,
provo a riformularlo.
In presenza di convalida già perfezionata, il conduttore
intende restituire l'immobile, ma il locatore non accetta la restituzione,
adducendo il fatto che l'immobile non avrebbe più le caratteristiche che aveva
nel momento della consegna.
Premesso che una riconsegna nelle forme di legge
dovrebbe prevedere prima l'intimazione e successivamente il ricorso al
sequestratario ex art. 1216 c.c. e 75 disp. att., una semplice riconsegna delle
chiavi potrebbe essere atto non idoneo a tutelare adeguatamente il
cliente.
Da quanto esposto, infatti, sembrerebbe che il locatore
adduca eccezioni piuttosto pretestuose, perché in tale qualità, è obbligato ad
accettare il deterioramento d'uso del bene concesso in locazione (art. 1571
c.c.).
D'altra parte però, dal quesito non traspare se il
conduttore abbia cercato di riportare il bene allo status quo ante con la
manutenzione ordinaria (tipica l'imbiancatura)
Se così non fosse, dunque, sarebbe opportuno provvedere
in primo luogo in tal senso, al fine di evitare possibili azioni ex art. 1591,
anche in ragione della ritardata consegna che conseguirebbe all'inadempimento
colpevole dell'assistito.
Eseguita questa operazione, l'intimazione a ricevere la
consegna dell'immobile nelle vie ordinarie mi parrebbe a strada maestra,
considerato che la semplice offerta ex art. 1260 potrebbe dar luogo ad
eccezioni.
Cordialità.
Marco Mecacci.