ASSEGNO: azione di regresso e termini feriali

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Alessandro Pedone

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Mar 4, 2010, 11:14:46 AM3/4/10
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Ho un assegno portato all'incasso in data 8 luglio 2009

i sei mesi per l'azione di regresso sono scaduti l'8 gennaio 2010 oppure si applicano i termini feriali e ho ancora 45 giorni utili?

Studio Legale Avv. Alessandro Pedone
via Borfuro n. 8 - 24122 Bergamo
Tel. / Fax +39.035.244201 - Fax +39.178.224.2467
@: in...@alpedone.net
PEC: in...@pec.alpedone.net

avv. Vincenzo Giordano

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Mar 4, 2010, 11:44:59 AM3/4/10
to leg...@googlegroups.com
....a mio avviso, trattandosi di un termine sostanziale, la sospensione
feriale non si applica.
Cordialita',
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
tel/fax: 0815569828
pec: avv.vincen...@pec.it
Via F. Solimena, 139
80129 Italia
-----Messaggio Originale-----
Da: "Alessandro Pedone" <sciamanode...@gmail.com>
A: <leg...@googlegroups.com>
Data invio: gioved� 4 marzo 2010 17.14
Oggetto: [legalit] ASSEGNO: azione di regresso e termini feriali

Alessandro Pedone

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Mar 4, 2010, 12:02:17 PM3/4/10
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Era quello che supponevo ... mi toccherà fare decreto ingiuntivo ...


Il giorno 04/mar/2010, alle ore 17.44, avv. Vincenzo Giordano ha scritto:

> ....a mio avviso, trattandosi di un termine sostanziale, la sospensione
> feriale non si applica.
> Cordialita',
> Vincenzo Giordano
> Avvocato in Napoli
> tel/fax: 0815569828
> pec: avv.vincen...@pec.it
> Via F. Solimena, 139
> 80129 Italia
> -----Messaggio Originale-----
> Da: "Alessandro Pedone" <sciamanode...@gmail.com>
> A: <leg...@googlegroups.com>

> Data invio: giovedě 4 marzo 2010 17.14


> Oggetto: [legalit] ASSEGNO: azione di regresso e termini feriali
>
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> Ho un assegno portato all'incasso in data 8 luglio 2009
>
> i sei mesi per l'azione di regresso sono scaduti l'8 gennaio 2010 oppure si
> applicano i termini feriali e ho ancora 45 giorni utili?
>
>
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Gianni Cataldi

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Mar 4, 2010, 12:13:35 PM3/4/10
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E la notifica del precetto direttamente al traente non la ritieni fruttuosa?
Il termine di sei mesi vale ai fini dell'azione di regresso ma per la notifica del precetto al debitore principale hai tre anni (o due?)....
Gianni Cataldi

STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Alessandro Pedone
Inviato: giovedì 4 marzo 2010 18:02
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Oggetto: Re: R: [legalit] ASSEGNO: azione di regresso e termini feriali


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Alessandro Pedone

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Mar 4, 2010, 12:27:24 PM3/4/10
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Ma per gli assegni bancari non c'è azione diretta o sbaglio?
C'è solo azione di regresso e quindi esiste solo il termine di sei mesi.


L’azione di regresso verso il traente può essere esercitata anche se l’assegno "non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente" (art. 45, co. 2, L.A.), non avendo il traente - a sua volta - azione di regresso verso alcuno.

Così, testualmente, l’art.45 L.A. “Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato:

  1. con atto autentico (protesto)
  2. con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione
  3. con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato
  4. Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente.

Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare” (va, in proposito, precisato che il protesto è un atto formale, effettuato da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), con cui si dichiara la mancanza del pagamento. Questo atto serve per ottenere il pagamento dell'assegno dai giranti. Nei casi di assegni senza girate il protesto non è necessario).

Il portatore può chiedere in via di regresso:

  1. l'ammontare dell'assegno bancario non pagato;
  2. gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
  3. le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.

Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui (art.75 L.A.).

Trascorso tale termine è sempre possibile l'azione causale, che è l'azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all'emissione dell'assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante

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