i sei mesi per l'azione di regresso sono scaduti l'8 gennaio 2010 oppure si applicano i termini feriali e ho ancora 45 giorni utili?
Studio Legale Avv. Alessandro Pedone
via Borfuro n. 8 - 24122 Bergamo
Tel. / Fax +39.035.244201 - Fax +39.178.224.2467
@: in...@alpedone.net
PEC: in...@pec.alpedone.net
Il giorno 04/mar/2010, alle ore 17.44, avv. Vincenzo Giordano ha scritto:
> ....a mio avviso, trattandosi di un termine sostanziale, la sospensione
> feriale non si applica.
> Cordialita',
> Vincenzo Giordano
> Avvocato in Napoli
> tel/fax: 0815569828
> pec: avv.vincen...@pec.it
> Via F. Solimena, 139
> 80129 Italia
> -----Messaggio Originale-----
> Da: "Alessandro Pedone" <sciamanode...@gmail.com>
> A: <leg...@googlegroups.com>
> Data invio: giovedě 4 marzo 2010 17.14
> Oggetto: [legalit] ASSEGNO: azione di regresso e termini feriali
>
>
>
> Ho un assegno portato all'incasso in data 8 luglio 2009
>
> i sei mesi per l'azione di regresso sono scaduti l'8 gennaio 2010 oppure si
> applicano i termini feriali e ho ancora 45 giorni utili?
>
>
>
> Studio Legale Avv. Alessandro Pedone
> via Borfuro n. 8 - 24122 Bergamo
> Tel. / Fax +39.035.244201 - Fax +39.178.224.2467
> @: in...@alpedone.net
> PEC: in...@pec.alpedone.net
>
>
> --
> Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
> Per postare messaggi in questo gruppo, invia un'email a leg...@googlegroups.com.
> Per annullare l'iscrizione a questo gruppo, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
> Per ulteriori opzioni, visita il gruppo all'indirizzo http://groups.google.com/group/legalit?hl=it.
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.
____________________________________________________________________________________________
This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your co-operation.
__________________________________________________________________________________________________
-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Alessandro Pedone
Inviato: giovedì 4 marzo 2010 18:02
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: [legalit] ASSEGNO: azione di regresso e termini feriali
Nessun virus nel messaggio in arrivo.
Controllato da AVG - www.avg.com
Versione: 9.0.733 / Database dei virus: 271.1.1/2721 - Data di rilascio: 03/03/10 20:34:00
L’azione di regresso verso il traente può essere esercitata anche se l’assegno
"non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o
la constatazione equivalente" (art. 45, co. 2, L.A.), non avendo il traente - a
sua volta - azione di regresso verso alcuno.
Così, testualmente, l’art.45 L.A. “Il portatore può esercitare il regresso
contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se l'assegno bancario,
presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia
constatato:
Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia
venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in
tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare”
(va, in proposito, precisato che il protesto è un atto formale, effettuato
da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale),
con cui si dichiara la mancanza del pagamento. Questo atto serve per ottenere
il pagamento dell'assegno dai giranti. Nei casi di assegni senza girate il
protesto non è necessario).
Il portatore può chiedere in via di regresso:
Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si
prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Le azioni di
regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni
contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui
l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di
regresso è stata promossa contro di lui (art.75 L.A.).
Trascorso tale termine è sempre possibile l'azione causale, che è l'azione
derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all'emissione
dell'assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto
obbligatorio sottostante