contratto di locazione con pluralità di conduttori: il recesso di uno solo di essi.

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Patrizia D'Arcangelo

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Jan 5, 2011, 9:33:00 AM1/5/11
to legalit
Scusate, oggi vi stresso.
I tre conduttori hanno sottoscritto il medesimo contratto di locazione
ad uso non abitativo (uno studio di commercialisti), il quale prevede
che si possa esercitare il recesso dal contratto con preavviso
trimestrale.
Uno dei tre conduttori (dopo solo un mese dalla stipula del contratto)
decide di recedere perché non vuole spendere nemmeno 10 euro per
mettere le tendine alle finestre (!). Pertanto questo strano
personaggio invia il recesso al locatore.
Ora, il conduttore recedente pretende di esercitare il recesso con
effetto immediato (assolutamente NON previsto contrattualmente), non
vuole corrispondere i soldi del preavviso trimestrale e sostiene
testuali parole : “Nel caso de quo, si tratta del recesso di uno dei
co-conduttori nei confronti degli altri due co-conduttori e tale
diversa fattispecie non è stata oggetto di specifica previsione nè nel
suddetto contratto di locazione, nè di autonomo accordo tra i
conduttori e nè ex lege; pertanto, data l'inapplicabilità dell'art. 2
- del preavviso trimestrale del recesso - alla fattispecie in esame,
non sussiste alcun obbligo da parte dello scrivente di corrispondere
le tre mensilità di locazione ".

A mio avviso ha torto.
Ritengo infatti che sia obbligato al rispetto del preavviso
trimestrale per questi motivi:
1) Non esiste alcuna previsione contrattuale e nemmeno alcuna
previsione legale che preveda la possibilità di “recesso interno”.
2) Lo stesso conduttore recedente ha inviato il recesso al locatore (e
non agli altri conduttori).
3) L’unica norma contrattuale che prevede il recesso prescrive che
esso possa essere esercitato con preavviso trimestrale.
4) Nessuna clausola contrattuale prevede il recesso ad nutum.


Insomma:a mio modesto parere, in caso di recesso di uno solo dei
conduttori, questi è comunque tenuto a rispettare il termine di
preavviso contrattatualmente previsto.
Che ne dite?

Gianni Cataldi

unread,
Jan 5, 2011, 10:03:25 AM1/5/11
to leg...@googlegroups.com
Per il pagamento erano obbligati in solido?
Se lo erano, la parte conduttrice è da considerare un solo soggetto. Ergo,
delle vicende interne ai tre al locatore non deve interessare dato che potrà
comunque continuare a pretendere il tutto da uno degli altri due che son
rimasti.
Se invece, gli obbligati / conduttori sono soggetti autonomi rispetto al
locatore, credo tu abbia ragione e, pur volendo credere che nessuna
pattuizione contrattuale regola il recesso dei singoli, ci pensa la legge.
Il recesso non è mai possibile per un capriccio della parte ed inoltre non è
mai a gratis infatti se non è contrattualmente previsto c'è l'ordinaria
causa di risarcimento per inadempimento.
Gianni Cataldi

STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39
080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70
 
  
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Patrizia D'Arcangelo
Inviato: mercoledì 5 gennaio 2011 15:33
A: legalit
Oggetto: [legalit] contratto di locazione con pluralità di conduttori: il
recesso di uno solo di essi.

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
http://legalit.solignani.it

Pietro

unread,
Jan 5, 2011, 2:42:54 PM1/5/11
to legalit
Se non ho capito male ti interessa sapere se i due conduttori
superstiti che intendono proseguire la locazione, per i primi tre mesi
possono richiedere al conduttore "ribelle" il pagamento la sua quota.

Concordo sul fatto che il recesso convenzionale opera tra le parti
del contratto di locazione, conduttori da un lato e locatore
dall'altro, ed è efficace solo decorsi tre mesi dalla comunicazione al
locatore. Dunque per tale periodo il contratto è sempre vigente tra le
medesime parti e tutte debbono pagare il canone.

Nel caso che il ribelle non paghi per questi tre mesi si pone il
problema se trattasi di obbligazione solidale oppure no e dunque se il
mancato pagamento costituisca una grana per il locatore o per i
conduttori. Questo si deprende agevolmente dal contratto.
Comunque se l'obbligazione fosse solidale i conduttori dovranno prima
pagare e poi agire contro l'ex conduttore inadempiente, secondo le
regole generali (1292 -1299 cc) avendo sempre a mente che questi si
libera dalle obbligazioni contrattuali con il locatore, tra cui il
pagamento del canone, solo decorsi tre mesi dall'intimazione di
recesso.


On 5 Gen, 16:03, "Gianni Cataldi" <giovannicata...@teletu.it> wrote:
> Per il pagamento erano obbligati in solido?
> Se lo erano, la parte conduttrice è da considerare un solo soggetto. Ergo,
> delle vicende interne ai tre al locatore non deve interessare dato che potrà
> comunque continuare a pretendere il tutto da uno degli altri due che son
> rimasti.
> Se invece, gli obbligati / conduttori sono soggetti autonomi rispetto al
> locatore, credo tu abbia ragione e, pur volendo credere che nessuna
> pattuizione contrattuale regola il recesso dei singoli, ci pensa la legge.
> Il recesso non è mai possibile per un capriccio della parte ed inoltre non è
> mai a gratis infatti se non è contrattualmente previsto c'è l'ordinaria
> causa di risarcimento per inadempimento.
> Gianni Cataldi
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Patrizia D'Arcangelo

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Jan 5, 2011, 3:07:48 PM1/5/11
to legalit

Grazie! Siete davvero troppo gentili.
Pietro: hai capito esattamente la domanda.
C'è sicuramente solidarietà tra i tre conduttori, pertanto i
conduttori rimanenti pagheranno il locatore e poi agiranno contro il
conduttore recedente. Sono lieta di apprendere che anche secondo voi
le argomentazioni del recedente sono del tutto prive di pregio.
Grazie ancora.
Patrizia D'Arcangelo
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