pagaento prima della notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

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gaia

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Oct 6, 2009, 8:58:40 AM10/6/09
to legalit
Gentili Colleghi, mi trovo a dover affrontare l'annosa problematica
del riconosimento delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo emesso prima del pagamento ma notificato,
aimè, dopo lo quest'ultimo.
Posto che la litispendenza nel caso di procedimento monitorio non
avviene con il deposito del ricorso ma con la notifica dello stesso
temo sia difficile il recupero delle spese.
Sto però valutando che il d.lgs 231/02, in caso di recupero crediti
tra società, prevede espressamene il riconoscimento e la
recuperabilità delle spese legali.
Avete precedenti esperienze o consigli?.
Grazie
Avv. Gaia Venturelli

giovann...@tele2.it

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Oct 6, 2009, 9:32:29 AM10/6/09
to leg...@googlegroups.com


Esperienze dirette non ne no ma ho sempre pensato a questo problema soprattutto quando mi son trovato a decidere cosa fare di un ricorso ex art. 700 rispetto al quale il debitore si era attivato, facendo cessare la materia del contendere, prima che notificassi il provvedimento di fissazione di udienza.

Credo che una parte del ragionamento applicato in tale caso, quando decisi, comunque, di notificare il ricorso col pedissequo decreto, sia applicabile al decreto ingiuntivo, ovvero: la domanda e, per l'effetto, la stuitizione del giudice, riguarda due dievrse domande: quella sulla sorte capitale e quella sulle spese. Ergo, data per buona la cessazione della materia del contendere sul primo punto, resta il recupero delle spese sulle quali il Giudice ha statuio con un provvedimento immediatamente eseguibile.

Inoltre, come soluzione alternativa, laboriosa tutta'altro che economica processualmente, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede processuale, ci sarebbe la proposizione di un nuovo decreto ingiutivo oppure un'azione ex art. 2043 perchè vuoi o non vuoi la controparte con la sua indempienza un danno al creditiore lo ha creato. Questo tuttavia, vorrebbe dire duplicaizone delle spese e quind comportamento non proprio corretto............ma se non vi sono alternative, a mali estremi estremi rimedi.

Buon pomeriggio 




Mar 06/10/09 14:58 , gaia ha inviato:

Enrico Gorini

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Oct 7, 2009, 5:26:42 AM10/7/09
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E' il tema della soccombenza virtuale.
E' legittima la pretesa di essere tenuti indenni dalle spese rese necessarie dal comportamento colpevole della controparte.
Quindi, una volta che si sia oggettivamente iniziato un giudizio (notifica della citazione, opp. deposito del ricorso), l'attore ha diritto, in caso di successivo spontaneo adempimento, a conseguire le spese legali.
L'adempimento spontaneo a giudizio pendente (il giudizio - ai fini delle spese - è da considerare pendente sin dal ricorso) sibbene determini "cessazione della materia del contendere", non esaurisce i rapporti giuridico-processuali, e l'attore può coltivare la causa al mero scopo di far accertare che il giudizio fu "jure coeptum" (legittimamente iniziato). E' infatti possibile che il convenuto si costituisca adducendo che le spese non sono dovute in quanto, per qualche ragione  il giudizio fu intrapreso sine titulo; esempio: l'attore è si creditore, ma il termine ad adempiere non era ancora scaduto quando lui ha iniziato la causa.
 
avv.enrico gorini

Pierpaolo Rosetti

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Oct 7, 2009, 11:58:11 AM10/7/09
to legalit
Se può essere utile segnalo la sentenza della Cassazione 164/1996 che
esplicitamente conferma quanto già detto: "Le spese legali liquidate
per un decreto ingiuntivo non notificato per intervenuto pagamento
della somma capitale successivo alla richiesta di emissione sono
causalmente ricollegabili alla mora debendi dell'intimato e vanno da
questo corrisposte a titolo di maggior danno ex art. 1224 secondo
comma cod. civ.".
Saluti Pierpaolo Rosetti




giovann...@tele2.it

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Oct 7, 2009, 12:20:11 PM10/7/09
to leg...@googlegroups.com


Molto interesante questa sentenza anche se non è chiaro se si deve agire col ddecreto ingiuntivo già emesso oppure proporre una nuova azione.

Per economia e correttezza processuale sarei per la prima ipotesi.

Gianni Cataldi


Mer 07/10/09 17:58 , Pierpaolo Rosetti ha inviato:

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