Esperienze dirette non ne no ma ho sempre pensato a questo problema soprattutto quando mi son trovato a decidere cosa fare di un ricorso ex art. 700 rispetto al quale il debitore si era attivato, facendo cessare la materia del contendere, prima che notificassi il provvedimento di fissazione di udienza.
Credo che una parte del ragionamento applicato in tale caso, quando decisi, comunque, di notificare il ricorso col pedissequo decreto, sia applicabile al decreto ingiuntivo, ovvero: la domanda e, per l'effetto, la stuitizione del giudice, riguarda due dievrse domande: quella sulla sorte capitale e quella sulle spese. Ergo, data per buona la cessazione della materia del contendere sul primo punto, resta il recupero delle spese sulle quali il Giudice ha statuio con un provvedimento immediatamente eseguibile.
Inoltre, come soluzione alternativa, laboriosa tutta'altro che economica processualmente, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede processuale, ci sarebbe la proposizione di un nuovo decreto ingiutivo oppure un'azione ex art. 2043 perchè vuoi o non vuoi la controparte con la sua indempienza un danno al creditiore lo ha creato. Questo tuttavia, vorrebbe dire duplicaizone delle spese e quind comportamento non proprio corretto............ma se non vi sono alternative, a mali estremi estremi rimedi.
Buon pomeriggio
Mar 06/10/09 14:58 , gaia ha inviato:
Molto interesante questa sentenza anche se non è chiaro se si deve agire col ddecreto ingiuntivo già emesso oppure proporre una nuova azione.
Per economia e correttezza processuale sarei per la prima ipotesi.
Gianni Cataldi
Mer 07/10/09 17:58 , Pierpaolo Rosetti ha inviato: