Notifica in proprio (L 53/94) e PEC

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SAF

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Jul 4, 2010, 7:18:57 AM7/4/10
to legalit, rudi...@gmail.com
Mi trovo nella situazione di notificare un ricorso ex art. 619 cpc
(opposizione di terzo, una PA locale, in una procedura immobiliare con
molti interventi).

MIA era l'intenzione di notificare in proprio, in ottemperanza alla L.
53/94,
tramite PEC a tutte le parti, costituite anche nel giudizio principale
di esecuzione, il decreto comparizione parti del GE, una volta
scansionato e sottoscritto digitalmente.

La notifica mediante PEC è regolata dall'art. 149 bis cpc: parla solo
di UG.
Tuttavia questa non mi sembra una norma che escluda la possibilità
all'avvocato di avvalersi in proprio di tale strumenti in accordo alla
L. 53/1994

Ho fatto una piccola ricerca e sul punto nulla di che
dato anche la novità della norma.

Cosa ne pensate?
Grazie e buona domenica a tutti

Andrea

unread,
Jul 5, 2010, 4:02:27 AM7/5/10
to leg...@googlegroups.com
Sulla possibilità di usare la notifica ex L. 53/1994 non vedrei, in linea generale, problemi, anzi il 149 bis esordisce proprio con "Se non è fatto espresso divieto dalla legge..." e non mi pare ci siano divieti a riguardo.

A livello pratico, però manca ancora i decreto attuativo che stabilisca la "congiunzione" informatica tra atto da notificare e relata: i commi 4 e 5 dell'art. 149 bis c.p.c. prevedono:

"L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica."

Ora, a fronte di questo, l'art. 3 della L. 53/94 prevede che "1. Il notificante di cui all'articolo 1 deve: a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;"

Siamo quindi tornati al punto di partenza: se non c'è il decreto che stabilisce come fare la "relata digitale", come potrebbe fare l'avvocato che, incontra - mi pare - gli stessi limiti dell' UG..?

In altro ambito (procura informatica) un lungimirante Tribunale di Milano ha ritenuto che la "congiunzione digitale" tra atto e procura fosse dimostrata dal fatto che il documento che conteneva la firma (autografa) del cliente era firmato digitalmente dall'avvocato (http://www.unionegiovaniavvocati.it/viewtopic.php?f=8&t=1519).

Però non c'era un dato positivo che rinviava ad decreto attuativo...


Cordialità, AB


___________________________________________________

Avv. Andrea Buti
Via Pallotta, 15- 62032 Camerino (MC)
T 0737 630402 F 0737630395
and...@studiobuti.it - and...@pec.studiobuti.it
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> -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it

Andrea

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Jul 5, 2010, 5:36:57 AM7/5/10
to leg...@googlegroups.com
Sulla possibilità di usare la notifica ex L. 53/1994 non vedrei, in linea generale, problemi, anzi il 149 bis esordisce proprio con "Se non è fatto espresso divieto dalla legge..." e non mi pare ci siano divieti a riguardo.

A livello pratico, però manca ancora i decreto attuativo che stabilisca la "congiunzione" informatica tra atto da notificare e relata: i commi 4 e 5 dell'art. 149 bis c.p.c. prevedono:

"L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica."

Ora, a fronte di questo, l'art. 3 della L. 53/94 prevede che "1. Il notificante di cui all'articolo 1 deve: a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;"

Siamo quindi tornati al punto di partenza: se non c'è il decreto che stabilisce come fare la "relata digitale", come potrebbe fare l'avvocato che, incontra - mi pare - gli stessi limiti dell' UG..?

In altro ambito (procura informatica) un lungimirante Tribunale di Milano ha ritenuto che la "congiunzione digitale" tra atto e procura fosse dimostrata dal fatto che il documento che conteneva la firma (autografa) del cliente era firmato digitalmente dall'avvocato (http://www.unionegiovaniavvocati.it/viewtopic.php?f=8&t=1519).

Però non c'era un dato positivo che rinviava ad decreto attuativo...


Cordialità, AB
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Avv. Andrea Buti
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Il giorno 04/lug/2010, alle ore 13.18, SAF ha scritto:

Luca de Grazia

unread,
Jul 5, 2010, 10:53:53 AM7/5/10
to leg...@googlegroups.com
In altro ambito (procura informatica) un lungimirante Tribunale di Milano ha ritenuto che la "congiunzione digitale" tra atto e procura fosse dimostrata dal fatto che il documento che conteneva la firma (autografa) del cliente era firmato digitalmente dall'avvocato (http://www.unionegiovaniavvocati.it/viewtopic.php?f=8&t=1519).

Direi che abbia totalmente ragione, la "congiunzione" (termine giuridico) deve fare i conti con come funzionano i certificati digitali e, soprattutto, come funziona il c.d. "imbustamento". Conseguentemente non vedo perché non si possa autenticare digitalmente una sottoscrizione apposta parimenti digitalmente :-)
 
Però non c'era un dato positivo che rinviava ad decreto attuativo...

E qui trovo che, purtroppo, nel paese dei moduli e decreti attuativi, tu abbia ragione 

Cordiali saluti.

(Avv. Luca-M. de Grazia)


--
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SAF

unread,
Jul 5, 2010, 10:58:21 AM7/5/10
to legalit
Grazie lo spunto interessante.

FP




On 5 Lug, 10:02, Andrea <andrea.b...@adrcenter.it> wrote:
> Sulla possibilità di usare la notifica ex L. 53/1994 non vedrei, in linea generale, problemi, anzi il 149 bis esordisce proprio con "Se non è fatto espresso divieto dalla legge..." e non mi pare ci siano divieti a riguardo.
>
> A livello pratico, però manca ancora i decreto attuativo che stabilisca la "congiunzione" informatica tra atto da notificare e relata: i commi 4 e 5  dell'art. 149 bis c.p.c. prevedono:
>
> "L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.
> Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica."
>
> Ora, a fronte di questo, l'art. 3 della L. 53/94 prevede che "1. Il notificante di cui all'articolo 1 deve: a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;"
>
> Siamo quindi tornati al punto di partenza: se non c'è il decreto che stabilisce come fare la "relata digitale", come potrebbe fare l'avvocato che, incontra - mi pare - gli stessi limiti dell' UG..?
>
> In altro ambito (procura informatica) un lungimirante Tribunale di Milano ha ritenuto che la "congiunzione digitale" tra atto e procura fosse dimostrata dal fatto che il documento che conteneva la firma (autografa) del cliente era firmato digitalmente dall'avvocato (http://www.unionegiovaniavvocati.it/viewtopic.php?f=8&t=1519).
>
> Però non c'era un dato positivo che rinviava ad decreto attuativo...
>
> Cordialità, AB
>
> ___________________________________________________
>
> Avv. Andrea Buti
> Via Pallotta, 15- 62032 Camerino (MC)
> T   0737 630402  F  0737630395
> and...@studiobuti.it   -   and...@pec.studiobuti.itwww.studiobuti.it  -  www.dirittomoderno.it

SAF

unread,
Jul 5, 2010, 11:10:29 AM7/5/10
to legalit
Ulteriori spunti anche da "Diritto.it"
http://goo.gl/nHdU.

Sono stato troppo ottimista e fiducioso ;-(

Luca de Grazia

unread,
Jul 5, 2010, 11:36:49 AM7/5/10
to leg...@googlegroups.com
Il giorno 05 luglio 2010 17.10, SAF <fras...@ordineavvocativelletri.it> ha scritto:
Ulteriori spunti anche da "Diritto.it"
http://goo.gl/nHdU.

Sono stato troppo ottimista e fiducioso ;-(

Avevo già letto intervento di Giorgio (Rognetta)

In diritto ha purtroppo ragione, come dicevo di quello che ha scritto Andrea (Buti)

Cordiali saluti.

(Avv. Luca-M. de Grazia)
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