imputazione pagamenti in caso di adempimenti di obblighi di #famiglia

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Tiziano Solignani

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Sep 9, 2011, 6:03:44 AM9/9/11
to legalit
Vorrei confrontarmi con voi su questo tema.

Lo introduco, per comodità, con un esempio.

Tizio, separato da Caia, è tenuto al pagamento del mantenimento mensile della figlia di entrambi Sempronia più al rimborso di metà spese straordinarie.

Ad un certo punto, Tizio si rende inadempiente sia con riguardo al pagamento dell'assegno mensile sia con riguardo al rimborso della quota parte delle spese straordinarie, per oltre 10.000 euro.

Ad un certo momento, manda un pagamento di 250 euro, senza indicare a cosa lo imputa.

Questi 250 euro devono considerarsi esser andati a soddisfare il contributo periodico o il rimborso delle spese straordinarie?

La questione non è priva di una sua potenziale rilevanza pratica: sappiamo che per il contributo mensile il genitore titolare del diritto dispone di un titolo esecutivo; per le spese straordinarie, invece, deve (nonostante una recente sentenza della Cassazione assolutamente non condivisibile) munirsi di un titolo esecutivo solitamente con le forme del monitorio.

Il codice civile, come noto, contiene una disposizione in materia di imputazione dei pagamenti, l'art. 1193, ma a mio giudizio, almeno in via diretta, non si può applicare una norma dettata per le obbligazioni, che hanno natura patrimoniale, agli obblighi di famiglia, che hanno natura personale.

Che ne pensate?

Curci, Avv. Emilio

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Sep 9, 2011, 6:09:46 AM9/9/11
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In assenza di una norma specifica, secondo me puoi decidere tu (nel senso il creditore) dove imputarlo. Nel senso che se fai un precetto puoi tranquillamente detrarre la somma da quella intimata o viceversa se fai un d.i. puoi detrarla dalla somma di cui chiedi l'ingiunzione.

Credo che sia corretto in entrambi i modi

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Avv. Emilio Curci
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Avv. Gabriele Orlando

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Sep 9, 2011, 10:52:28 AM9/9/11
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Secondo me l'art. 1193 c.c. per la sua collocazione è norma generale e, inoltre, almeno fin da Giustiniano l'obbligazione è istituto giuridico universale, quindi non sono d'accordo con la distinzione che fai: che la fonte sia il rapporto di famiglia o un contratto, sempre di obbligazione si tratta.

Cordialità,
Gabriele Orlando


Tiziano Solignani

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Sep 9, 2011, 11:16:07 AM9/9/11
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Stavolta non mi sento di concordare con te Gabriele. Indietro fino a Giustiniano non arrivo, ma l'art. 1174 prevede chiaramente che oggetto delle obbligazioni siano rapporti suscettibili di valutazione economica, ciò che esclude i rapporti di tipo personale, quali sono considerati gli obblighi e i diritti di famiglia, anche quando esprimibili tramite mezzi patrimoniali.

Allego uno screenshot tratto da uno dei più diffusi manuali di diritto privato.

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Valeria Lai

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Sep 9, 2011, 12:37:00 PM9/9/11
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A mio avviso, nonostante la diversa natura del debito, trova applicazione la norma sull'imputazione legale. Si tratta pur sempre di un'obbligazione di pagamento.
Valeria Lai
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