Pedone scriveva : “A Milano abbiamo avuto decine e decine di cause similari avanzate da società di noleggio alle quali era stato ceduto il credito (per il noleggio o per il fermo tecnico) da parte del danneggiato. Ci sono state sentenze di tutti i generi ma alla fine, dopo alcune decisioni della Cassazione, si è concluso per la validità della cessione perché in realtà la quantificazione non è ex post e non è indeterminabile perché il prezzo del noleggio era determinato dal contratto”.
In effetti c’è una parte esattamente quantificata o quantificabile per via di fattura, quindi il credito è da considerare “liquido” a seguito di fatturazione. Ma sarebbe altrettanto cedibile anche il credito “di valore”, equitativamente liquidabile dal giudice, come il credito per i danni alla persona che saranno accertati e quantificati?
Cioè, è ipotizzabile il contratto “di sconto” per il quale il cessionario ti liquida una somma forfettaria a titolo di danno alla persona, scommettendo sul fatto che, azionando tale credito come cessionario, ricaverà una maggior somma oltre alle spese legali …. Qui c’è ciccia per i volponi dell’infortunistica !!!
Esiste già ? è ammissibile ?
Enrico Gorini
Il giorno 12/set/2012, alle ore 17.32, Enrico Gorini ha scritto:
Tizio, danneggiato da incidente, cede il proprio credito al risarcimento danni a un terzo. Il terzo fa causa al danneggiante, contestualmente notificandogli l’avvenuta cessione.
E’ dunque cessione di un credito indeterminato (ma giudizialmente determinabile), da fatto illecito.
Secondo voi è possibile acquistare un credito siffatto, con una quantificazione ex post ?
A me puzza.
avv.Enrico Gorini
v.Clementini 2
47921 Rimini
0541-776445
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Avv. Giovanni Borney
Loc, Grande Charrière 46
11020 Saint Christophe (Ao)
tel 0165 32651 fax 0165 32463
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Che la cessione di credito derivante da fatto illecito sia valida, è assodato (cassazione). Il mio dubbio (leggi sotto) riguardava il credito non liquido, come potrebbe essere il “danno biologico che sarà quantificato”.
In effetti nell’incidente auto c’è una parte esattamente quantificata o quantificabile per via di fattura, quindi il credito è da considerare “liquido” a seguito di fatturazione. Ma sarebbe altrettanto cedibile anche il credito “di valore”, equitativamente liquidabile dal giudice, come il credito per i danni alla persona che saranno accertati e quantificati?
rispondo a “
Secondo Cass.,III, 24.05.2001 n.7083 è valida ed efficace la cessione di un credito
litigioso, non ancora determinabile o esigibile perchè il credito è esistente e si tratta
solo di un problema di determinazione e/o specificazione monetaria.
Lì si parlava sempre di crediti da fattura. Senonchè leggendo la sentenza si trova la sentenza “capostipite” (1981):
“va ricordato che questa Corte ha ritenuto cedibile, ai sensi dell'art. 1260 c.c., il credito al risarcimento del danno (Cass. 21 aprile 1986 n. 2812)”
E questo risolve tutto.
Secondo Cass.,III, 24.05.2001 n.7083 è valida ed efficace la cessione di un credito
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