Danni al passeggero di autobus e normativa applicabile

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avv. Vincenzo Giordano

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Jun 10, 2008, 1:07:51 PM6/10/08
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Cari Colleghi,
gradirei molto avere il vostro parere su una questione appena incontrata sulla materia di cui all'oggetto.
Ho proposto un'azione di risarcimento dei danni alla persona per conto della passeggera di un autobus (pubblico), la quale, a causa di una disattenzione dell'autista, era rimasta chiusa fra le porte dello stesso nello scendere alla fermata.
L'azione l'ho intentata esclusivamente nei confronti dell'azienda di trasporti, alla quale avevo richiesto inutilmente il risarcimento bonario a mezzo raccomandata per le lesioni personali (senza postumi) subite dall'interessata (giusta certificazione medico-ospedaliera allegata). 
A questa mia, essa azienda aveva semplicemente risposto che il numero matricola dell'autobus non corrispondeva a nessuno di quelli che le appartenevano, respingendo così sic et simpliciter la mia richiesta di risarcimento dei danni, ripetuta anche a mezzo successivo fax, e nulla più. 
Il giudice di pace dinanzi al quale pende la controversia, all'udienza di comparizione, m'ha manifestato la sua intenzione di dichiarare improponibile l'azione giacchè nella raccomandata de qua non avrei rispettato esattamente le modalità previste dall'art.148 del codice delle assicurazioni, avendo omesso di indicare nella stessa l'attività lavorativa espletata dalla mia assistita e se la stessa fruisca o meno di prestazioni assistenziali, ecc...
E' convinto, infatti, che l'incidente de quo debba considerarsi "danno da circolazione stradale" (così come sarebbe, secondo lui, consolidato in giurisprudenza), con tutte le conseguenze derivantine.
In realtà, come ho cercato inutilmente di spiegargli, le norme giuridiche sulle quali si fonda la mia azione sono quelle relative al contratto di trasporto, di cui al codice civile (artt.1678 e segg.) , e non quelle relative ai sinistri stradali di cui al codice delle assicurazioni.
Ma non sono, mio malgrado, riuscito a convincerlo :-(
Cosicchè, senza tenere alcun conto delle mie deduzioni e, soprattutto, delle mie istanze istruttorie, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione (controparte, per altro, è contumace). 
Della famosa giurisprudenza consolidata in materia da lui cennata non ho trovato traccia.
Che ne pensate, sbaglia lui o io ?
Ovviamente, in tale ultima ipotesi, sono pronto a cospargermi il capo di cenere ;-)
Cordialità,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli

Tiziano Solignani

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Jun 10, 2008, 1:19:12 PM6/10/08
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in data 10/06/08 avv. Vincenzo Giordano scriveva:

Ma io credo dipenda da come l'azione stessa venga prospettata e
qualificata dall'attore, il quale ha la SCELTA tra l'azione in base alla
legislazione sull'assicurazione obbligatoria e la azione classica ai
sensi dell'art. 2043 cod. civ., senza che tale scelta possa venire
frustrata da una sconfinata possibilità di interpretazione dell'operatore.

Quindi, in presenza di una chiara editio actionis, non può venire
nemmeno in considerazione la questione di merito della qualificabilità
del fatto in questione come attinente alla circolazione o meno -
questione su cui, peraltro, faccio i miei più vivi auguri ed esprimo la
mia più sincera, si fa per dire, ammirazione verso chi ha certezza sulla
stessa, dal momento che non esiste assolutamente un criterio univoco per
discriminare quali casi stanno da una parte e quali dall'altra, tant'è
vero che la giurisprdenza è assolutamente ondivaga.

A mio giudizio comunque potrebbe essere sufficiente che in sede di PC
specifichi appunto che la tua è un'azione generale di risarcimento del
danno ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., sempre che questo sia
compatibile con quello che hai scritto nell'atto introduttivo.

Oppure se lo vedi convinto e non disposto a rinunciare per nessun
motivo, fai una rinuncia agli atti, visto che non si è costituito
nesusno, e rifai l'azione come dice lui o con una chiara esposizione
della relativa qualificazione.

--

Cordialmente,

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avv. Vincenzo Giordano

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Jun 10, 2008, 1:37:46 PM6/10/08
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Caro Tiziano,
tesorizzo quello che mi suggerisci: grazie ;-)
Cordialità,
Vincenzo

--

Cordialmente,

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Zannini

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Jun 11, 2008, 3:08:44 AM6/11/08
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avv. Vincenzo Giordano ha scritto:
ha ragione tiziano dipende da come impronti la causa, e cioè quale
domanda hai fatto?
contrattuale o extracontrattuale? Il terzo trasportato ha due
possibilità quella contrattuale contro il vettore, con tutte le
sottodistinzioni fatte dalla giuris. tra trasporto di cortesia,
gratuito e oneroso, e quella extra contro il responsabile, nel secondo
caso avresti dovuto chiamare anche il conducente e il datore.
Se l'hai intentata contro l'azienda avrai intrapreso quella
contrattuale. in ogni caso il fatto non rientra nei danni danni da
circolazione stradale e nella nuova normativa che riguarda i sinistri
tra autoveicoli. art.141 e seg.
Saluti
fz


Tiziano Solignani

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Jun 11, 2008, 3:24:28 AM6/11/08
to leg...@googlegroups.com
in data 11/06/08 Zannini scriveva:

> ha ragione tiziano dipende da come impronti la causa, e cioè quale
> domanda hai fatto?
> contrattuale o extracontrattuale? Il terzo trasportato ha due
> possibilità quella contrattuale contro il vettore, con tutte le
> sottodistinzioni fatte dalla giuris. tra trasporto di cortesia,
> gratuito e oneroso, e quella extra contro il responsabile

Esatto, in più la extracontrattuale si divide ulteriormente, come avevo
detto, in aquiliana classica ex 2043 cod. civ. e azione ai sensi della
legislazione sull'assicurazione obbligatoria.

avv. Vincenzo Giordano

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Jun 11, 2008, 5:35:22 AM6/11/08
to leg...@googlegroups.com
Grazie di nuovo sia a te che a Zannini per i consigli ;-)

Cordialità,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli

----- Original Message -----
From: "Tiziano Solignani" <soli...@solignani.it>
To: <leg...@googlegroups.com>
Sent: Wednesday, June 11, 2008 9:24 AM
Subject: [legalit] Re: Danni al passeggero di autobus e normativa
applicabile

--

Cordialmente,

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Francesco Erasmi

unread,
Apr 8, 2009, 6:30:16 AM4/8/09
to leg...@googlegroups.com, moder...@studiopescarollo.191.it, Tiziano Solignani
Per motivi di "spazio" in casella e di "tempo" per leggere tutte le
interessantissime ma numerosissime email del gruppo, sono stato costretto a
richiedere la mia cancellazione, che però non è stata ancora, in pratica,
resa effettiva.

Le e-mail mi arrivano in numero minore ma ancora "troppe".

Per cui Vi sarei grato se rendeste esecutiva tale mia dolorosa ma necessaria
decisione quanto prima possibile.

Cordialissimi saluti a tutti Voi nella speranza di avere altre opportunità
per contattarci e "confrontarci" su temi giuridice e "non".

Francesco Erasmi

avv. pietro insalata

unread,
Apr 8, 2009, 6:50:04 AM4/8/09
to leg...@googlegroups.com
Dispiace "perdere" la costruttiva presenza, mi permetto .. sommessamente di
chiederTi di provare ad attivare qualche "filtro", mim riferisco alle
opzioni di out look che ti permettono di deviare le mail in apposita
cartella da "guardare" con calma
Cordialmente piero insalata

> -----Messaggio originale-----
> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per
> conto di Francesco Erasmi
> Inviato: mercoledì 8 aprile 2009 12.30
> A: leg...@googlegroups.com; moder...@studiopescarollo.191.it;
> Tiziano Solignani
> Oggetto: [legalit] Cancellazione

Elisa Plutino

unread,
Apr 8, 2009, 8:27:00 AM4/8/09
to leg...@googlegroups.com
Anche a me dispiacerebbe perdere il tuo apporto.
Se può essere di aiuto io ho creato una cartella di destinazione, dove i
messaggi di legalit vengono automaticamente deviati, in modo da non
interferire con l'utilizzo normale della posta e da consentirmi di leggerla
quando ho tempo.

Ciao



Il 08/04/09 12:50, "avv. pietro insalata" <avvpi...@libero.it> ha scritto:
--
Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati,
devono
essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per
errore questa e-
mail siete pregati di contattare il mittente e di provvedere alla sua
rimozione e
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