Fallimento su buste paga

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Avv. Antonino Napoli

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Oct 28, 2011, 5:10:33 PM10/28/11
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Sto predisponendo una costituzione per un’istanza di fallimento di un mio cliente chiesta dal proprio dipendente per crediti di lavoro provati dalla sola busta paga.

Nel corpo dell’istanza si legge “si ritiene comunque fondata l’istanza fallimentare avanzata dall’odierno ricorrente, essendo le somme richieste supportate da idonea documentazione probatoria (comunicazione di assunzione, lettera di licenziamento, copie buste paga, copia modello CUD 2101/2011) per cui nulla osta affinchè essa possa concorrere alla dichiarazione del fallimento, in aggiunta ed in concorso con altre istanze di egual tenore, eventualmente assistite da rituale titolo esecutivo e di apposita documentazione attestante il negativo esperimento di eventuale procedura esecutiva (idonea a dare atto dello stato di insolvenza del debitore e della sua conclamata incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni)”.

Orbene, a mio avviso manca la condizione di procedibilità per la dichiarazione del fallimento poiché non vi è un titolo esecutivo rimasto infruttuoso né emerge uno stato  stato di decozione che, a differenza del semplice inadempimento, si riferisce, non ad una singola obbligazione, bensì a tutta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, risolvendosi in una situazione di impotenza economica e funzionale, non transitoria ed irreversibile.

Vorrei sapere se a qualcuno degli iscritti alla lista è capitato un caso simile o se vi è giurisprudenza di merito o di legittimità che confermi il mio assunto.

Grazie

Antonino Napoli, avvocato in Palmi

edoardo patini

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Oct 28, 2011, 6:30:52 PM10/28/11
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C'è giurisprudenza, ma sconfessa il tuo assunto ... 
Non occorre un titolo esecutivo per instare per il fallimento, e la valutazione di uno stato di decozione non necessariamente deve essere ricavata dai dati di bilancio, atteso che questo non sempre è attendibile. Il Tribunale può ricavare il proprio convincimento in parte qua, anche dalla esistenza si procedure esecutive, maxime se infruttuose, nonché dal mostrato disinteresse / incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni poste a base delle azioni esecutive dei creditori. 

Ciao 

e. 

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avv. Vincenzo Giordano

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Oct 31, 2011, 5:02:46 AM10/31/11
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Caro Tonino,
in realtà è il provvedimento stesso che ti suggerisce la difesa da assumere: l'instanza del dipendente è giudicata idonea si, ma solo in concorso....ecc.... orbene, se non c'è alcun concorso, e cioè se l'istanza di fallimento de qua è e resterà isolata (va a controllare che, nel frattempo, non si fiondino o non si aggreghino altri, tipo equitalia et similia), essa non può essere ritenuta sufficiente da sola, per l'appunto, a dichiarare il fallimento, per di più non essendo supportata da un titolo esecutivo e/o comunque da una qualche prova seria dell'inutile esperimento dell'azione per il pagamento forzato, la cui mancanza potrebbe essere anche reperita in altre circostanze che non sia l'insolvenza del datore di lavoro (e qua dovresti lavorare tu di fantasia ;-)
Quello che diceva Edoardo è giusto, ma, a volte, noi avvocati dobbiamo pure lavorare d'ingegno e di fantasia ;-)
Nelle more, comunque, e a scanso d'equivoci, io cercherei pure di trovare una qualche soluzione bonaria con la controparte, giacchè la sua desistenza sarebbe la benvenuta.
Saluti cordiali,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli

Grazie

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