Sto predisponendo una costituzione per un’istanza di fallimento di un mio cliente chiesta dal proprio dipendente per crediti di lavoro provati dalla sola busta paga.
Nel corpo dell’istanza si legge “si ritiene comunque fondata l’istanza fallimentare avanzata dall’odierno ricorrente, essendo le somme richieste supportate da idonea documentazione probatoria (comunicazione di assunzione, lettera di licenziamento, copie buste paga, copia modello CUD 2101/2011) per cui nulla osta affinchè essa possa concorrere alla dichiarazione del fallimento, in aggiunta ed in concorso con altre istanze di egual tenore, eventualmente assistite da rituale titolo esecutivo e di apposita documentazione attestante il negativo esperimento di eventuale procedura esecutiva (idonea a dare atto dello stato di insolvenza del debitore e della sua conclamata incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni)”.
Orbene, a mio avviso manca la condizione di procedibilità per la dichiarazione del fallimento poiché non vi è un titolo esecutivo rimasto infruttuoso né emerge uno stato stato di decozione che, a differenza del semplice inadempimento, si riferisce, non ad una singola obbligazione, bensì a tutta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, risolvendosi in una situazione di impotenza economica e funzionale, non transitoria ed irreversibile.
Vorrei sapere se a qualcuno degli iscritti alla lista è capitato un caso simile o se vi è giurisprudenza di merito o di legittimità che confermi il mio assunto.
Grazie
Antonino Napoli, avvocato in Palmi
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