URGENTISSIMO recupero credito erariale

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giuseppe scognamiglio

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Oct 18, 2011, 5:18:59 AM10/18/11
to legalit

Graditi aiuti da tutti gli itneressati!

Una mia cliente ha ricevuto nel 2004 notificazione di una comunicazione con la quale il Ministero di appartenenza, visti numerosi atti, tra cui una nota con la quale, a detta della comunicazione stessa, si rideterminava la RIA percepita, si provvedeva al recupero di un presunto credito erariale su partita di spesa fissa (relativo alla voce stipendiale R.I.A. da lei percepiti in più rispetto a quelli spettanti).
La cliente, tuttavia, impugnato l'atto in via amministrativa e richiesto accesso ai documenti amministrativi ex L. 241/90, ha ritenuto di adire il Giudice del lavoro per impugnare il provvedimento di recupero del credito erariale per svariati motivi. Tra questi, si è sostenuto che il procedimento amministrativo a monte della richiesta del 2004 era viziato e in particolare: si eccepiva che nè la nota di cui sopra, nè i vari decreti di inquadramento economico (pur regolarmente annotati nel suo stato matricolare e vistati dalla Ragioneria di Stato) le erano mai stati regolarmente notificati. Mancava infatti agli atti (di cui è avvenuto l'accesso e l'estrazione delle copie conformi ex L. 241/90) la firma della dipendente stessa sui relativi atti.
Inoltre, il recupero veniva attuato dal 1988 e quindi secondo il mio parere oltre la prescrizione decennale da farsi decorrere almeno dal 1994 (il 2004 è l'anno in cui ella riceve il primo atto del procedimento de quo).

Instaurato il processo col deposito del ricorso, questo assieme al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti veniva notificato all’Agenzia delle Entrate, ufficio presso il quale prestava servizio la cliente, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (sede Roma) e il Dipartimento del Ministero stesso dal quale proveniva la comunicazione del recupero del credito erariale (2004). Si costituivano in giudizio l’Agenzia delle Entrate e il Dipartimento di cui sopra. In particolare, l’Agenzia delle Entrate depositava in atti una nota del 1998, controfirmata dalla cliente. Questa nota era la nota accennata sopra, richiamata dal provvedimento del 2004, quale comunicazione con la quale si dava notizia alla dipendente della rideterminazione della voce stipendiale R.I.A. e sulla quale in effetti si poggiava la richiesta di recupero del credito erariale. Tuttavia, devo ancora precisarLe che tale nota a mio avviso non continene una chiara rideterminazione di alcunchè, ma sembra essere semplicemente una comunicazione che indica lo sviluppo della retribuzione spettante alla funzionaria (oggi mia cliente) con indicazione anche della voce R.I.A. dal 1993 al 1995. Altre note di questo stesso tipo esistono ma non esiste prova di alcuna notifica alla diretta interessata, in quanto mai portate a sua diretta conoscenza né controfirmate. Insomma, l'unico atto dal quale si evince chiaramente la rideterminazione o forse meglio determinazione della voce stipendiale RIA appare essere senza alcun dubbio il decreto di inquadramento economico o meglio vari decreti di questo tipo, ma anche essi non sono mai stati notificati all'interessata. In particolare, mentre l'Agenzia delle Entrate sostiene che di tali atti la funzionaria ben avrebbe potuto prendere conoscenza dall'annotazione nel suo stato matricolare, il Ministero costituitosi rileva che tali decreti di inquadramento economico dovevano essere notificati all'interessata, ma solleva un difetto relativo al soggetto che avrebbe novuti notificarli sostenendo che non spettava a loro, ma presumibilmente al datore di lavoro (Agenzia delle Entrate).
Alla luce di tutto quanto, io ritengo ancora che il procedimento amministrativo di recupero delle somme dal 1988 al momento della comunicazione del 2004 sia viziato, quanto meno ai fini della prescrizione del diritto dal 1993.
Sarei davvero molto grato a ognuno di voi se poteste delucidarmi in merito a questa spinosa questione magari con riferimenti anche giurisprudenziali, che io purtroppo finora, almeno relativamente al caso specifico, non ho trovato.

Buona giornata a tutti

Avv. G. Scognamiglio

Valeria Lai

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Oct 18, 2011, 6:44:21 AM10/18/11
to leg...@googlegroups.com
I crediti di lavoro si prescrivono in 5 anni, quindi dal 1998 possono risalire al massimo al 1993, ammesso e non concesso che un decreto d'inquadramento possa rappresentare una valida manifestazione di volontà diretta al recupero delle differenze retributive erogate in eccesso. Di solito esso consta semplicemente di una serie di calcoli, con la determinazione dell'importo tempo per tempo dovuto.
V. Lai
 
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giuseppe scognamiglio

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Oct 18, 2011, 11:15:23 AM10/18/11
to legalit
Per quanto concerne la prescrizione mi permetto di dissentire, anche se a mio personale sfavore:
Il diritto dello Stato al recupero dei crediti erariali è soggetto a prescrizione decennale prevista dall’art. 2946 del C.C.
Tuttavia resta senza risposta il resto del mio intervento....
 

From: laival...@libero.it
To: leg...@googlegroups.com
Subject: Re: [legalit] URGENTISSIMO recupero credito erariale
Date: Tue, 18 Oct 2011 12:44:21 +0200

Valeria Lai

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Oct 18, 2011, 2:00:47 PM10/18/11
to leg...@googlegroups.com
Ti chiedo perdono, hai ragione sulla prescrizione, il termine è decennale perchè viene applicato l'art. 2033 c.c. sull'indebito; sono i crediti del dipendente a prescriversi in 5 anni (ma guarda un po'...).
Quanto alla giurisprudenza, credo che conoscerai bene quella che riporto, non certo favorevole. In pratica, dicono che perfino se il dipendente era in buona fede il credito va recuperato; non vedo altra via se non quella di contestare l'efficacia della notifica del decreto (del 1998) sotto il profilo dell'interruzione  della prescrizione. Le somme recuperate sono solo quelle che risultano dal decreto del 1998 o anche altre successive, risultanti dai provvedimenti non notificati?
V. Lai
 
 
Cons. Giust. Amm. Sic., 19/12/2008, n. 1093
PARTI IN CAUSA
Ministero della Pubblica Istruzione e altri C. Sa.Ca.
Motivi della decisione
La posizione debitoria del sig. Ca. scaturisce dall'applicazione del decreto n. 8489/89 del Provveditorato agli studi di Catania, che ha riformato in peius la situazione giuridico-economica, in base alle motivazioni ivi diffusamente specificate, evidenziando assegni per capitale in eccesso e, quindi, non dovuti, dall'1.2.81 al 30.4.84.
Trattandosi di erogazioni stipendiali, a titolo provvisorio, nel caso in esame il recupero delle somme indebitamente percepite, appare doveroso.
In merito alla non ricuperabilità delle maggiori somme percepite in buona fede, tesi sostenuta da un indirizzo giurisprudenziale richiamato dall'appellato, si rileva che recente giurisprudenza ha, invece, autorevolmente statuito che il recupero è un atto vincolato, ai sensi dell'art. 2033 c.c., in quanto la buona fede dell'accipiens può, al limite, consentire soltanto una gradualità del modo di attuazione del recupero stesso (Cons. Stato, parere 30.3.98, n. 1312).
D'altra parte, costante ed uniforme giurisprudenza ha autorevolmente affermato il principio che, in ogni caso di erogazione indebita di somme in favore del dipendente pubblico, l'interesse pubblico al recupero è rinvenibile ex se, trattandosi di un interesse oggettivamente apprezzabile per la P.A., che dispone di poteri discrezionali limitatamente all'individuazione delle modalità di recupero delle somme illegittimamente attribuite al dipendente, mentre non dispone di un potere facoltizzato di intervento quanto all'an.
Da quanto fin qui esposto, condividendo quest'ultimo orientamento giurisprudenziale, il Collegio ritiene legittimo il comportamento provvedimentale posto in essere dalla P.A.
In conclusione, l'appello viene accolto. Il Collegio ritiene, per non incidere in misura significativa sulle attuali condizioni di vita dell'appellato, che il recupero delle somme, in conto capitale per eccesso, illegittimamente percepite da quest'ultimo debba realizzarsi con l'addebito di comode e modeste rate, senza la applicazione di alcuna maggiorazione a qualsiasi titolo.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Stante le oscillazioni giurisprudenziali, sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado del giudizio tra le parti.
 
T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 04/06/2007, n. 5618
IMPIEGO PUBBLICO
Assegni, non dovuti (ripetizione di)
INDEBITO
L'art. 2033 c.c. trova applicazione anche nel caso di somme indebitamente erogate a pubblici dipendenti. In virtù del principio di cui all'articolo citato il pagamento di somme non dovute è fonte dell'obbligo di restituzione dell'"accipiens" e del diritto di ripetizione per il "solvens", con la conseguenza che il mancato recupero costituisce danno erariale. Il recupero delle somme da parte della P.A. deve avvenire con modalità tali da non comportare un'eccessiva ed onerosa decurtazione dello stipendio del dipendente.
PARTI IN CAUSA
O.M.P. C. Provved. Studi Roma e altri

giuseppe scognamiglio

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Oct 18, 2011, 2:23:52 PM10/18/11
to legalit
Sapevo della giurisprudenza piuttosto sfavorevole da quel punto di vista.....
ci sono anche altri decreti evidentemente.....il decreto al quale mi riferivo che non è del 1998....(del 1998 è la nota richiamata nel provvedimento di recupero che come ti dicevo all'inizio risulta controfirmata dalla cliente. Questa nota era la nota accennata sopra, richiamata dal provvedimento del 2004, quale comunicazione con la quale si dava notizia alla dipendente della rideterminazione della voce stipendiale R.I.A. e sulla quale in effetti si poggiava la richiesta di recupero del credito erariale. Tuttavia, devo ancora precisarLe che tale nota a mio avviso non continene una chiara rideterminazione di alcunchè, ma sembra essere semplicemente una comunicazione che indica lo sviluppo della retribuzione spettante alla funzionaria (oggi mia cliente) con indicazione anche della voce R.I.A. dal 1993 al 1995), ma del 1992 ed afferisce alla determinazione della voce stipendiale negli anni 1988-1989-1990, non è mai stato notificato....tuttavia secondo me occorrerà insistere che al di là di queste note e di questo decreto e di altri per i periodi successivi, la prescrizione del loro diritto si matura da quando portano a conoscenza del funzionario la richiesta di restituzione del credito erariale (2004)....quindi potranno esigere la restituzione solo dal 1994 al 2004....che ne pensi???
 

From: laival...@libero.it
To: leg...@googlegroups.com
Subject: Re: [legalit] URGENTISSIMO recupero credito erariale
Date: Tue, 18 Oct 2011 20:00:47 +0200

avv. Carnevale

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Oct 19, 2011, 9:05:36 AM10/19/11
to legalit

Quanto alla prescrizione concordo sul fatto che essa deve ritenersi
prescritta dal 1988 al 1993 perchè secondo la giurisprudenza, la
prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito decorre dal
giorno dell'avvenuto pagamento.
"In tema di azione di ripetizione , l' indebito oggettivo opera non
solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche
quando essa manchi fin dall'origine; ai sensi degli art. 2033 e 2935
c.c., la prescrizione del diritto di restituzione dell' indebito
oggettivo decorre dal giorno del pagamento e può dal titolare essere
interrotta secondo la disciplina generale di cui all'art. 2943 c.c.
anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale" (Cass., III,
19.6.2008, n. 16612)
Inoltre, occorre sostenere che la nota del 1998 non è idonea in alcun
modo ad interrompere la prescrizione (il che non è proprio semplice
perchè potrebbero invocare l'art. 2944 c.c.), insistendo sulla
circostanza che si tratta solo di una mera comunicazione che indica lo
sviluppo della retribuzione spettante alla funzionaria e peraltro
riferita solo agli anni successivi al 1993 e precisamente dal 1993 al
1995.
Saluti
avv. Carnevale

Valeria Lai

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Oct 19, 2011, 2:27:40 PM10/19/11
to leg...@googlegroups.com
E' certo che questa dovrà essere la Tua tesi principale;  quand'anche il giudice non avesse il coraggio di discostarsi dalla giurisprudenza dominante, il tuo dovere l'avrai fatto.
Però, se fossi in Te, approfondirei la ricerca sull'efficacia interruttiva delle note non firmate. Infatti, il ragionamento attinente l'interesse pubblico al recupero delle somme (che consentirebbe il recupero anche in presenza di buona fede del dipendente)  regge davanti al TAR, ma potrebbe non essere sufficiente davanti al giudice civile; come sai, il  problema è che la prescrizione viene interrotta, normalmente, da una comunicazione con la quale il creditore  manifesta espressamente l'intenzione di operare il recupero delle somme dovute, nella quale per giunta le somme sono chiaramente quantificate ed imputate. Non so, invece, quanto le note che richiami siano chiare ed operino una precisa quantificazione.
Infine, scusami, non ho capito benissimo la Tua mail, il cui testo è un po' involuto (certo, il caso non è semplice).

giuseppe scognamiglio

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Mar 14, 2012, 6:23:31 AM3/14/12
to legalit

Gent.ma collega, buongiorno.

Ti scrivo in seguito alle nostre precedenti comunicazioni relative al caso per il quale mi ero permesso di richiedere il Tuo prezioso ausilio per aggiornarTi sulla vicenda in seguito alla decisione del Giudice adito e richiederTi ulteriore disponibilità per ulteriore preziosissimo e gradito aiuto.

 

Riassumendo la questione brevemente, premesso che in data 11.11.2004 la mia cliente riceveva dalla P.A. una comunicazione recante la data del 29.10.2004 avente ad oggetto il “recupero credito erariale costituitosi su partita di spesa fissa n. ….. del Ministero dell’Economia e Finanze”, che quest’ultima comunicazione informava l’istante che in una nota precedente, mai portata conoscenza dell’istante, si era proceduto alla rideterminazione della voce stipendiale R.I.A. dall’1.1.1988. Inoltre, si asserviva che la mia cliente avrebbe percepito dalla stessa data (1.1.1988) una retribuzione maggiore con riferimento alla R.I.A. e che, pertanto, l’Amministrazione avrebbe maturato dalla medesima data (1.1.1988) un credito erariale di complessivi € ……. In seguito, tuttavia, si dava atto che il CED (centro Elettronico di Latina) avrebbe accertato un corrispondente credito dell’istante nei confronti dell’Amministrazione di complessivi    …. che non risultava essere stato corrisposto. Il tutto avrebbe dato luogo ad una compensazione e ad un residuo debito a carico della mia cliente nei confronti della P.A. di    ….In esecuzione della predetta comunicazione, già dal mese di novembre 2004 veniva operata una trattenuta in via cautelativa dell’importo di    …mensili. A seguito di numerose richieste di accesso agli atti amministrativi e opposizioni per iscritto a quanto richiesto e a tentativo di conciliazione non andato a buon fine, la cliente decideva di adire il Giudice del lavoro (Tribunale civile) per richiedere (Ti riporto testualmente la parte del ricorso relativa alle conclusioni):

a)    Accertare e dichiarare nullo, ovvero invalido, ovvero comunque inefficace il provvedimento amministrativo di “recupero credito erariale costituitosi su partita di spesa fissa n. 480592 del Ministero dell’Economia e Finanze” e, per l’effetto, condannare le resistenti amministrazioni in solido tra loro, ovvero ognuna per quanto di ragione, alla restituzione in favore della ricorrente di tutte le somme illegittimamente riscosse e percepite, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;

b)   in via subordinata e gradata, accertare e dichiarare il diritto della P.A. a recuperare le somme di cui al suindicato credito erariale prescritto per la parte antecedente la data dell’11.11.1994 e precisamente le somme riscosse coattivamente dall’1.1.1998 all’11.11.1994, in quanto maturatasi la prescrizione decennale. Per l’effetto, condannare le resistenti in solido, ovvero ognuna per quanto di ragione, alla restituzione in favore della ricorrente delle somme riscosse per il suindicato periodo;

c)    Sempre in via subordinata e gradata, accertare e dichiarare dovuti in favore della ricorrente gli importi relativi agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sul credito vantato dalla ricorrente nei confronti dell’Amministrazione di complessivi    …..

d)   Condannare per l’effetto le resistenti in solido, ovvero ognuna per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla ricorrente a seguito del comportamento illegittimo tenuto dalle stesse resistenti nei suoi confronti, risarcimento da liquidarsi in via equitativa.

e)    Condannare le resistenti in solido, ovvero ognuna per quanto di ragione, al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Il Giudice accoglieva solo parzialmente le domande di cui sopra e precisamente accoglieva la sola domanda relativa alla restituzione degli importi oramai prescritti, motivando come segue: dopo un breve excursus sulle linee generali dell’attuale sistema introdotto dall’art. 63, comma 1, d. lgs. 165/2001, sottolineato che “la legge ha così inteso sottolineare la distinzione tra controversia sul rapporto e controversia sull’atto” e che “Nella fattispecie oggetto di causa, si chiede la condanna delle Amministrazioni convenute alla restituzione di somme dipendenti dal rapporto di lavoro, che si assumono indebitamente riscosse a causa di vizi del provvedimento che ne disponeva il recupero forzoso” e infine che “Non è perciò decisivo, in prima battuta, il rilievo che nell’atto introduttivo del giudizio venga richiesto l’annullamento di un atto amministrativo, ove tale richiesta si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, in considerazione della dedotta inosservanza di norme di relazione da parte della P.A. È indispensabile, però, che il provvedimento amministrativo, da disapplicare incidenter tantum, si configuri come presupposto di emanazione dell’atto di gestione del rapporto di lavoro incidente sulla posizione del dipendente”, rimarcando ancora che “Tanto premesso, è sufficiente la lettura dell’atto introduttivo per constatare come la difesa della Sig.ra…, lungi dal prospettare le ragioni per le quali la voce retributiva R.I.A. contrariamente a quanto ritenuto dalla P.A., sarebbe stata correttamente determinata e percepita nel corso del rapporto, si limita, in realtà, a dolersi di vizi intrinseci del provvedimento, quali l’invalidità ed illegittimità del procedimento amministrativo per omessa comunicazione degli atti prodromii, la mancata comunicazione dell’atto di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, L. 241/1990, la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. È fin troppo evidente, quindi, (continua testualmente la sentenza) che in discussione non è il potere privatistico del datore di lavoro, estrinsecatesi in un provvedimento di gestione del rapporto direttamente lesivo del diritto della lavoratrice, quanto, piuttosto, la correttezza dell’utilizzo del potere autoritativo da parte dell’amministrazione. Sotto tale profilo, la domanda è perciò destinata al rigetto, attesa l’insussistenza di diritti soggettivi del lavoratore tutelabili dinanzi al giudice ordinario a fornte dell’esercizio del potere amministrativo. Dalle motivazioni che precedono, consegue, altresì, il totale rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, essendo la pretesa risarcitoria fondata sull’assunta illegittimità dell’azione amministrativa della P.A.”.

In seguito, il Giudice tuttavia accoglieva l’altra domanda fondata sulla prescrizione del diritto alla restituzione di quelle somme per il periodo antecedente i 10 anni dall’unica comunicazione avente valore, a detta dello stesso Giudice, di vero e proprio atto di messa in mora e cioè la comunicazione ricevuta dalla cliente nel Novembre 2004.

Infine, sulla mia richiesta di riconoscersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sull’importo portato dalla P.A. in compensazione nel calcolo e cioè sull’importo che la P.A. riteneva a credito della cliente, così scrive: “Nulla si dice in ricorso sulla natura del credito posto in compensazione dall’Amministrazione, su cui si chiede riconoscersi il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Non si vede, pertanto, sulla base di quali elementi di fatto e di diritto la pretesa potrebbe essere accolta. Su sollecitazione ufficiosa del giudice, il Ministero ha chiarito che si tratta di importi dovuti a seguito di rideterminazione della R.I.A. per il periodo dall’1.1.1988 al 31.12.1990, che in quel caso diede vita a un credito a favore della lavoratrice. È quindi condivisibile il rilevo della carenza di giurisdizione del giudice ordinario a pronunciarsi sul punto, trattandosi di voci retributive maturate in epoca ampiamente antecedente al discrimine temporale dell’anno 1998 e accertate dal CED di Latina sin dal Settembre 1991”.

 

Allora…su quest’ultimo punto, tengo a precisare (cosa che è negli atti di causa) che di questo credito della mia cliente la stessa ha avuto cognizione solo nel 2004 in seguito alla comunicazione dalla quale discende tutta la vicenda e che mai, o  meglio, fino al momento in cui il giudice ufficiosamente nel corso del giudizio richiedeva al Ministero ciò, la cliente ha conosciuto e potuto conoscere (nonostante le richieste espresse in via amministrativa) della natura di tale credito, per cui nulla potevo dire nel ricorso introduttivo e non per mia colpa di tale natura del credito posto in compensazione.

Sulle ragioni che invece hanno portato il giudice a disattendere la prima parte della domanda sono davvero in crisi…non mi sarei mai aspettato una decisione simile e proprio su questo aspetto Ti chiedo lumi….se secondo Te sia più opportuno incassare, fare appello ovvero adire il giudice amministrativo ex novo.

E su questo spero di cuore Tu voglia riscontrarmi al più presto per illuminarmi.

Scusami del fastidio, attendo fiducioso la Tua risposta.

Buona giornata

Avv. Giuseppe D. Scognamiglio

 




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To: leg...@googlegroups.com
Subject: Re: [legalit] URGENTISSIMO recupero credito erariale
Date: Wed, 19 Oct 2011 20:27:40 +0200
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